Art. 4.
  1. Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari
rimasti  senza  tetto  e  per altre esigenze di carattere pubblico, i
sindaci  sono  autorizzati  ad  acquisire,  anche adottando misure di
occupazione  d'urgenza,  e  ad  urbanizzare  apposite  aree  per  gli
insediamenti  di  strutture  abitative  in legno e di altre strutture
prefabbricate,   per   la   creazione  di  insediamenti  di  edilizia
residenziale  pubblica  o  per altre finalita' di pubblico interesse,
nonche'  per le relative pertinenze, avvalendosi delle deroghe di cui
all'art. 17.
  2.  Il commissario delegato, in deroga alle norme indicate all'art.
17 in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di
strutture  abitative  in  legno di altre strutture prefabbricate e di
tensostrutture,  puo'  procedere  anche  a trattativa privata, se del
caso,  con  affidamento  diretto, al fine di ottenere, nel piu' breve
tempo  possibile,  la  disponibilita'  di  idonee  strutture  atte  a
fronteggiare  il grave disagio abitativo determinatosi in conseguenza
dell'evento sismico.