Art. 4. 1. Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari rimasti senza tetto e per altre esigenze di carattere pubblico, i sindaci sono autorizzati ad acquisire, anche adottando misure di occupazione d'urgenza, e ad urbanizzare apposite aree per gli insediamenti di strutture abitative in legno e di altre strutture prefabbricate, per la creazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica o per altre finalita' di pubblico interesse, nonche' per le relative pertinenze, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. 2. Il commissario delegato, in deroga alle norme indicate all'art. 17 in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di strutture abitative in legno di altre strutture prefabbricate e di tensostrutture, puo' procedere anche a trattativa privata, se del caso, con affidamento diretto, al fine di ottenere, nel piu' breve tempo possibile, la disponibilita' di idonee strutture atte a fronteggiare il grave disagio abitativo determinatosi in conseguenza dell'evento sismico.