Art. 5. 1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, i sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensita' pari o superiore al sesto grado della scala MCS, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di due unita' da adibire anche ad attivita' amministrative, nonche' a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attivita' di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. I medesimi sindaci possono, altresi', avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unita' che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in deroga alle norme di cui all'art. 17. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensita' inferiore al sesto della scala MCS e siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di una unita' da adibire anche ad attivita' amministrative, nonche' a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attivita' di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. I medesimi sindaci possono, altresi', avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di una unita' che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalita' di cui al comma 1. 3. Alfine di avviare la fase di rientro nell'ordinario, i presidenti delle regioni Molise e Puglia, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite rispettivamente di venti e dieci unita', nonche' a stipulare rispettivamente fino a cinque e tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attivita' di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I medesimi presidenti delle regioni Molise e Puglia possono inoltre avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite rispettivamente di cinque e tre unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalita' di cui al comma 1. 4. Le amministrazioni provinciali di Campobasso e di Foggia nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono, altresi', autorizzate ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite di tre unita', nonche' a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attivita' di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. Le citate amministrazioni provinciali possono, inoltre, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalita' di cui al comma 1. 5. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attivita' di emergenza, il Dipartimento medesimo e' autorizzato a stipulare cinque contratti di lavoro a tempo determinato, ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri, nonche' ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 8, dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.