Art. 5.
  1.  Al  fine  di  soddisfare  le  maggiori esigenze derivanti dalla
situazione  emergenziale,  i  sindaci  dei  comuni  in  cui sia stata
rilevata  una  intensita' pari o superiore al sesto grado della scala
MCS,  nei  limiti  della  vigenza temporale dello stato di emergenza,
sono  autorizzati  ad  assumere  personale,  con  contratto  a  tempo
determinato,   anche  attingendo,  ove  possibile,  dalle  liste  dei
lavoratori  socialmente  utili,  nel  limite di due unita' da adibire
anche  ad  attivita'  amministrative,  nonche' a stipulare fino a due
contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   con
professionisti per attivita' di consulenza specialistica, avvalendosi
delle  deroghe  di  cui  all'art.  17. I relativi contratti tipo sono
approvati  dai  presidenti  delle regioni Molise e Puglia. I medesimi
sindaci  possono, altresi', avvalersi di personale di amministrazioni
ed  enti  pubblici,  nel  limite  di  due  unita'  che viene posto in
posizione  di  comando  o  di  distacco  presso gli enti richiedenti,
previo  assenso  degli  interessati, in deroga alla vigente normativa
generale  in  materia  di mobilita'. L'assegnazione di tale personale
avviene  nel  rispetto  dei  termini perentori previsti dall'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in deroga alle norme
di cui all'art. 17.
  2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 1, i sindaci dei
comuni  in  cui  sia stata rilevata una intensita' inferiore al sesto
della   scala   MCS   e   siano   state   riscontrate  situazioni  di
danneggiamento  degli  immobili  nei  limiti  della vigenza temporale
dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con
contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle
liste  dei  lavoratori socialmente utili, nel limite di una unita' da
adibire  anche  ad  attivita'  amministrative, nonche' a stipulare un
contratto   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   con
professionisti per attivita' di consulenza specialistica, avvalendosi
delle  deroghe  di  cui  all'art.  17. I relativi contratti tipo sono
approvati  dai  presidenti  delle regioni Molise e Puglia. I medesimi
sindaci  possono, altresi', avvalersi di personale di amministrazioni
ed  enti  pubblici,  nel  limite  di  una  unita'  che viene posto in
posizione  di  comando  o  di  distacco  presso gli enti richiedenti,
previo assenso degli interessati, con le modalita' di cui al comma 1.
  3.   Alfine  di  avviare  la  fase  di  rientro  nell'ordinario,  i
presidenti  delle  regioni  Molise e Puglia, nei limiti della vigenza
temporale  dello  stato  di  emergenza,  sono autorizzati ad assumere
personale  tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato,
nel  limite  rispettivamente  di  venti  e  dieci  unita',  nonche' a
stipulare   rispettivamente   fino   a  cinque  e  tre  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  con  professionisti  per
attivita'  di  consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di
cui  all'art. 17. I medesimi presidenti delle regioni Molise e Puglia
possono  inoltre  avvalersi  di  personale di amministrazioni ed enti
pubblici,  nel  limite  rispettivamente  di  cinque e tre unita', che
viene  posto  in  posizione  di comando o di distacco presso gli enti
richiedenti,  previo  assenso  degli interessati, con le modalita' di
cui al comma 1.
  4.  Le  amministrazioni  provinciali  di Campobasso e di Foggia nei
limiti  della  vigenza  temporale  dello  stato  di  emergenza, sono,
altresi',  autorizzate  ad assumere personale tecnico amministrativo,
con  contratto a tempo determinato, nel limite di tre unita', nonche'
a  stipulare  fino  a  due  contratti  di collaborazione coordinata e
continuativa   con   professionisti   per   attivita'  di  consulenza
specialistica,  avvalendosi  delle  deroghe  di  cui  all'art.  17. I
relativi  contratti  tipo sono approvati dai presidenti delle regioni
Molise  e  Puglia.  Le  citate  amministrazioni  provinciali possono,
inoltre,  avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici,
nel  limite  di due unita', che viene posto in posizione di comando o
di  distacco  presso  gli  enti  richiedenti,  previo  assenso  degli
interessati, con le modalita' di cui al comma 1.
  5.  Per  il  soddisfacimento  delle  nuove  e maggiori esigenze del
Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche
in  sede  locale,  delle  attivita'  di  emergenza,  il  Dipartimento
medesimo  e'  autorizzato  a  stipulare  cinque contratti di lavoro a
tempo  determinato,  ad  avvalersi  di  personale  con  contratto  di
collaborazione  coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35
e  36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del CCNL del
comparto  Ministeri,  nonche'  ad  avvalersi  di personale militare e
civile  appartenente  a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici,
anche  locali, secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 8,
dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.