Art. 6. 1. Presso ciascuno dei comuni di cui all'art. 1 possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili, ovvero, da demolire perche' non piu' recuperabili. 2. I sindaci dei predetti comuni provvedono, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione. 3. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e' autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non piu' ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.