Art. 6.
  1.  Presso  ciascuno  dei  comuni  di cui all'art. 1 possono essere
costituiti  gruppi  di rilevamento per censire gli edifici pubblici e
privati  risultati  totalmente  o  parzialmente inagibili, ovvero, da
demolire perche' non piu' recuperabili.
  2.  I  sindaci  dei  predetti  comuni  provvedono, sulla base delle
indicazioni  dei  gruppi  di  rilevamento,  ad  emettere ordinanze di
demolizione.
  3.  Il  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco e' autorizzato ad
effettuare   demolizioni   di   strutture   pericolanti  e  non  piu'
ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli
1,  2,  3,  6,  7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.