Art. 8.
  1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza
il  capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  - commissario
delegato,  utilizza  anche  le  risorse  derivanti  da  contratti  di
donazione   in  favore  del  Dipartimento  della  protezione  civile,
coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti.
  2.  L'utilizzo  delle  risorse  derivanti da ulteriori donazioni in
favore  delle regioni Molise e Puglia e degli altri enti locali sara'
disciplinato con successive ordinanze.