Art. 8. 1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato, utilizza anche le risorse derivanti da contratti di donazione in favore del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti. 2. L'utilizzo delle risorse derivanti da ulteriori donazioni in favore delle regioni Molise e Puglia e degli altri enti locali sara' disciplinato con successive ordinanze.