Art. 9.
  1.  In favore del personale degli uffici territoriali di Governo di
Campobasso e Foggia, direttamente impegnato in attivita' connesse con
l'emergenza,  nel  limite massimo di trenta unita', e' autorizzata la
corresponsione  di  compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
nel  limite  massimo  di  70  ore  mensili  pro-capite per il mese di
novembre  e di 20 ore mensili pro-capite per i mesi successivi, oltre
i  limiti  previsti dalla vigente legislazione. Alla liquidazione dei
predetti  compensi  provvedono  i  competenti  uffici territoriali di
Governo.
  2.  I  comandanti  provinciali dei Vigili del fuoco di Campobasso e
Foggia, in relazione alla situazione emergenziale in atto, provvedono
al  potenziamento  delle  attivita'  di  servizio; a tal fine possono
autorizzare  il  personale  impiegato  ad  effettuare  prestazioni di
lavoro   straordinario,   nel  limite  massimo  di  100  ore  mensili
pro-capite,  oltre  i limiti previsti dalla vigente legislazione. Per
il  personale dirigente, direttamente impegnato in attivita' connesse
con  l'emergenza,  puo'  essere  autorizzata la corresponsione di una
retribuzione  aggiuntiva  pari al 10% delle retribuzioni di posizione
in  godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  ed all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro  del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto il 5 aprile
2001.
  3.  In  favore  del  personale delle Forze di polizia, direttamente
impegnato   in   attivita'  connesse  con  l'emergenza,  puo'  essere
autorizzata  la  corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario,  nel  limite  massimo  di  100 ore mensili pro-capite,
oltre  i  limiti  previsti  dalla  vigente  legislazione, con oneri a
carico  dei  pertinenti  capitoli  di  spesa  del  Dipartimento della
pubblica sicurezza.
  4.   Al  personale  appartenente  alle  Forze  armate  direttamente
impegnato   nell'attivita'  di  emergenza,  di  cui  al  decreto  del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  citato  in  premessa,  e'
autorizzata  la  corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario,  nel  limite  massimo  di  100 ore mensili pro-capite,
oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
  5. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile,   e  che  comunque  presta  lavoro  straordinario  presso  il
Dipartimento  medesimo ai sensi di precedenti ordinanze di protezione
civile, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle
attivita'   di   emergenza   di   cui  alla  presente  ordinanza,  e'
riconosciuta   fino  al  31  gennaio  2003  una  speciale  indennita'
operativa   mensile,   forfetariamente   commisurata   a   40 ore  di
straordinario festivo e notturno, nonche' compensi per prestazioni di
lavoro  straordinario  effettivamente rese, nel limite massimo di 100
ore  mensili  pro-capite,  oltre  i  limiti  previsti  dalla  vigente
legislazione.  Al predetto personale, inviato nei territori di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa,
e'  riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco una speciale
indennita'  operativa  onnicomprensiva,  con  la  sola esclusione del
trattamento di missione, forfetariamente pararnetrata su base mensile
a  250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni
di effettivo impiego.
  6. Al personale dei comuni in cui sia stata rilevata una intensita'
pari   o   superiore   al   quinto   grado  della  scala  MCS,  delle
amministrazioni  provinciali  di  Campobasso e Foggia e delle regioni
Molise  e  Puglia,  direttamente  impegnato in attivita' connesse con
l'emergenza,   e'  autorizzata  la  corresponsione  di  compensi  per
prestazioni  di  lavoro  straordinario,  nel limite massimo di 80 ore
mensili   pro-capite,   oltre   i   limiti   previsti  dalla  vigente
legislazione.
  7.  I  sub-commissari  nominati  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge  n.  245  del 2002 si avvalgono, per lo svolgimento dei
propri  compiti,  delle  strutture  attivate  dal  Dipartimento della
protezione civile sul territorio.
  8.   Il   Dipartimento   della   protezione  civile  provvede  alla
corresponsione dell'indennita' di missione ed alla liquidazione delle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  rese,  nel  limite  di 50 ore
mensili  pro-capite,  dal  personale  del  Ministero  per i beni e le
attivita'   culturali   utilizzato,   sotto  il  coordinamento  della
struttura  commissariale, per le verifiche sui beni interessati dagli
eventi sismici di cui alla presente ordinanza.
  9.  In  favore  dei  dipendenti pubblici, attivati dal Dipartimento
della  protezione  civile  per  le  esigenze  connesse con gli eventi
sismici   di   cui   alla   presente  ordinanza,  e'  autorizzata  la
liquidazione  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario rese, nel
limite di 50 ore mensili pro-capite. Il Dipartimento della protezione
civile  provvede,  altresi',  al  rimborso  degli  oneri  di missione
anticipati dagli enti di appartenenza.