Art. 9. 1. In favore del personale degli uffici territoriali di Governo di Campobasso e Foggia, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, nel limite massimo di trenta unita', e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite per il mese di novembre e di 20 ore mensili pro-capite per i mesi successivi, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono i competenti uffici territoriali di Governo. 2. I comandanti provinciali dei Vigili del fuoco di Campobasso e Foggia, in relazione alla situazione emergenziale in atto, provvedono al potenziamento delle attivita' di servizio; a tal fine possono autorizzare il personale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Per il personale dirigente, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, puo' essere autorizzata la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva pari al 10% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001. 3. In favore del personale delle Forze di polizia, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, puo' essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Al personale appartenente alle Forze armate direttamente impegnato nell'attivita' di emergenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 5. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, e che comunque presta lavoro straordinario presso il Dipartimento medesimo ai sensi di precedenti ordinanze di protezione civile, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attivita' di emergenza di cui alla presente ordinanza, e' riconosciuta fino al 31 gennaio 2003 una speciale indennita' operativa mensile, forfetariamente commisurata a 40 ore di straordinario festivo e notturno, nonche' compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al predetto personale, inviato nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco una speciale indennita' operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente pararnetrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 6. Al personale dei comuni in cui sia stata rilevata una intensita' pari o superiore al quinto grado della scala MCS, delle amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia e delle regioni Molise e Puglia, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 7. I sub-commissari nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 245 del 2002 si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture attivate dal Dipartimento della protezione civile sul territorio. 8. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla corresponsione dell'indennita' di missione ed alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese, nel limite di 50 ore mensili pro-capite, dal personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali utilizzato, sotto il coordinamento della struttura commissariale, per le verifiche sui beni interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza. 9. In favore dei dipendenti pubblici, attivati dal Dipartimento della protezione civile per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese, nel limite di 50 ore mensili pro-capite. Il Dipartimento della protezione civile provvede, altresi', al rimborso degli oneri di missione anticipati dagli enti di appartenenza.