Art. 2.
  1. Le  tariffe  delle  stampe  in  abbonamento  postale indirizzate
all'interno  per  le  categorie  di  invii di cui alla lettera b) del
comma  20  dell'art.  2  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, sono
indicate  negli  allegati  B  e  C  annessi al presente decreto. Alle
pubblicazioni  quotidiane,  o  con  un  minimo di due pubblicazioni a
settimana,  sono  applicati  sconti  in  relazione  alla quantita' di
oggetti  spediti  ed  al tipo di decentramento effettuato (regionale,
provinciale   ed   intraprovinciale)  di  cui  all'allegato  B.  Alle
pubblicazioni  aventi  altra periodicita' (settimanale, quindicinale,
mensile,  ecc.)  sono applicati sconti in relazione alla quantita' di
oggetti  spediti  (allegato C). Per le sole copie impostate in ognuno
dei 16 centri comprensoriali e limitatamente alle copie dirette nelle
rispettive  province  di  competenza  (allegato  1) sono applicate le
tariffe per decentramento (allegato C). Sono, in ogni caso, soppressi
gli  sconti  riguardanti  i  decentramenti per spedizioni inferiori a
2.000 pezzi.