Art. 2. 1. Le tariffe delle stampe in abbonamento postale indirizzate all'interno per le categorie di invii di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono indicate negli allegati B e C annessi al presente decreto. Alle pubblicazioni quotidiane, o con un minimo di due pubblicazioni a settimana, sono applicati sconti in relazione alla quantita' di oggetti spediti ed al tipo di decentramento effettuato (regionale, provinciale ed intraprovinciale) di cui all'allegato B. Alle pubblicazioni aventi altra periodicita' (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.) sono applicati sconti in relazione alla quantita' di oggetti spediti (allegato C). Per le sole copie impostate in ognuno dei 16 centri comprensoriali e limitatamente alle copie dirette nelle rispettive province di competenza (allegato 1) sono applicate le tariffe per decentramento (allegato C). Sono, in ogni caso, soppressi gli sconti riguardanti i decentramenti per spedizioni inferiori a 2.000 pezzi.