Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Castagna di Vallerano" come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dalla "Associazione Castanicoltori Vallecimina" con sede in Vallerano (Viterbo), via Torrione n. 5, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti Organi comunitari. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "CASTAGNA DI VALLERANO" Art. 1. Denominazione La denominazione d'origine protetta "Castagna di Vallerano" e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di qualita' stabiliti nel presente disciplinare di produzione.