Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la
domanda   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione
"Castagna  di  Vallerano"  come  denominazione di origine protetta ai
sensi   del   Regolamento   (CEE)   n.  2081/1992,  presentata  dalla
"Associazione  Castanicoltori  Vallecimina"  con  sede  in  Vallerano
(Viterbo),  via Torrione n. 5, esprime parere favorevole sulla stessa
e  sulla  proposta  di  disciplinare di produzione nel testo appresso
indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentare  e  la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via
XX  Settembre  n.  20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
(CEE) n. 2081/1992, ai competenti Organi comunitari.
               PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
               DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
                       "CASTAGNA DI VALLERANO"
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  d'origine  protetta "Castagna di Vallerano" e'
riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di
qualita' stabiliti nel presente disciplinare di produzione.