Art. 8. Modalita' di confezionamento ed etichettatura Per l'immissione al consumo, gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varieta' fra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loto le partite di varieta' diverse. Il confezionamento del prodotto avverra' secondo la normativa vigente. L'immissione al consumo della "Castagna di Vallerano" avverra' in sacchi di tessuto idoneo in confezioni da kg 0,5; 1; 2; 5; 30. I sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo. Il sigillo e' costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni: a) "Castagna di Vallerano" con sopra l'acronimo D.O.P., conformemente al logo di cui al successivo art. 9; b) caratteri relativi alle altre notizie in etichetta, ridotti del 50% rispetto alla scritta "Castagna di Vallerano". E' obbligatorio inserire nell'etichettatura il nome della varieta' delle castagne contenute nella confezione (Marrone Premutico, Castagna, Marrone Fiorentino); c) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonche' la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi); d) quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti; Alla denominazione d'origine protetta, "Castagna di Vallerano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "selezionata", "superiore" e "similari". E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.