Art. 8.
            Modalita' di confezionamento ed etichettatura
    Per  l'immissione  al  consumo,  gli  acheni  devono  appartenere
esclusivamente  ad  una sola varieta' fra quelle indicate all'art. 2,
con  divieto  assoluto  di  mescolare tra loto le partite di varieta'
diverse.
    Il  confezionamento  del  prodotto  avverra' secondo la normativa
vigente.
    L'immissione al consumo della "Castagna di Vallerano" avverra' in
sacchi di tessuto idoneo in confezioni da kg 0,5; 1; 2; 5; 30.
    I  sacchi  dovranno  essere  sigillati  in  modo tale da impedire
l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.
    Il  sigillo  e'  costituito da una etichetta inamovibile che deve
riportare le seguenti indicazioni:
      a) "Castagna   di   Vallerano"  con  sopra  l'acronimo  D.O.P.,
conformemente al logo di cui al successivo art. 9;
      b) caratteri  relativi alle altre notizie in etichetta, ridotti
del   50%   rispetto   alla   scritta  "Castagna  di  Vallerano".  E'
obbligatorio inserire nell'etichettatura il nome della varieta' delle
castagne  contenute  nella  confezione  (Marrone Premutico, Castagna,
Marrone Fiorentino);
      c) nome,  cognome  o ragione sociale del produttore, nonche' la
ditta  e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto
(sia esso il produttore o terzi);
      d) quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori,
espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti;
    Alla denominazione d'origine protetta, "Castagna di Vallerano" e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva,
ivi   compresi   gli   aggettivi   "extra",   "fine",  "selezionata",
"superiore" e "similari".
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali  o  marchi  privati,  purche'  non  abbiano
significato   laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente.