Art. 2.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  comporta l'obbligo per "SGS
Italia  S.r.l." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente
decreto  e  puo'  essere  sospesa  o  revocata  ai  sensi del comma 4
dell'art.  53,  come sostituito, qualora l'organismo non risulti piu'
in  possesso  dei  requisiti  indicati,  con  decreto  dell'Autorita'
nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo ai
sensi  del  comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni, che il
medesimo  articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e
forestali.