Art. 3.
  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003 i concessionari ed i commissari
governativi  sono  autorizzati  ad  effettuare la compensazione delle
somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con
i  riversamenti  in  Tesoreria  provinciale dello Stato relativi alle
riscossioni  conseguite  ai  sensi  del  decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237.