Art. 4. 1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarita' del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 57, commi 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante e' autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'art. 3 per la parte residua ed e' tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2002 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2002 Ufficio controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 366