Art. 4.
  1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarita' del rapporto
concessorio,  intervenuta  per  motivi  diversi da quelli contemplati
dall'art.  57,  commi  2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112, non sia possibile per il concessionario o commissario
governativo  cessato  procedere  all'integrale  recupero dell'acconto
versato,  il  soggetto  subentrante  e'  autorizzato ad effettuare la
compensazione  di  cui  all'art. 3 per la parte residua ed e' tenuto,
entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento
delle somme riscosse in favore del precedente gestore.
  Il  presente  decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 4 dicembre 2002
                                                Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2002
Ufficio  controllo  Ministeri  economico  finanziari,  registro  n. 6
Economia e finanze, foglio n. 366