Art. 4.
Finanziamento  dei  fondi  per:  elemento  differenziato  di funzione
                superminimi e premi di produttivita'
    1.  I  fondi  per  l'elemento  differenziato  di  funzione  e per
superminimi  e premi di produttivita' di cui all'art. 5 del contratto
collettivo   nazionale   di  lavoro  stipulato  il  4 dicembre  2002,
continuano  ad  essere  definiti con le modalita' ivi indicate e sono
altresi'  alimentati,  nel  rispetto  dei  criteri di cui al comma 3,
dalle seguenti ulteriori risorse:
      a) a  decorrere dal 1 gennaio 2001 di un importo pari all'1,40%
del  monte  salari  della  dirigenza  per  l'anno 1999 corrispondente
all'incremento,  in  misura  pari ai tassi programmati di inflazione,
del trattamento economico accessorio dei dirigenti;
      b) di   un   importo  pari  alla  retribuzione  individuale  di
anzianita'  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera A.g), del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al quadriennio normativo
1998-2001  ed  al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre
2002,  in  godimento  da  parte  dei  dirigenti  comunque cessati dal
servizio  nel  periodo  di  vigenza del presente contratto collettivo
nazionale  di  lavoro;  per  l'anno  in cui avviene la cessazione dal
servizio  e'  accantonato,  per ciascun dirigente cessato, un importo
pari  alle  mensilita'  residue  della  retribuzione  individuale  di
anzianita'  in  godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima  mensilita',  le  frazioni  di  mese superiori a quindici
giorni;   con   decorrenza   dall'anno  successivo  alla  cessazione,
l'importo  viene accantonato nei fondi in misura intera, nel rispetto
dei  criteri  di  cui al comma 3, e vi rimane assegnato in ragione di
anno;
      c) di   un   importo   corrispondente   alla   parte  variabile
dell'elemento  di maggiorazione della retribuzione di cui all'art. 2,
comma  1,  lettera A.f), del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo  al  quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999  stipulato  il  4 dicembre  2002, in godimento da parte dei
dirigenti  comunque  cessati  dal servizio nel periodo di vigenza del
presente  contratto collettivo nazionale di lavoro; per l'anno in cui
avviene  la  cessazione  dal  servizio  e'  accantonato,  per ciascun
dirigente  cessato,  un  importo  pari  alle mensilita' residue della
predetta parte variabile in godimento, computandosi a tal fine, oltre
ai  ratei  di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a
quindici giorni; con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione,
l'importo  viene accantonato nei fondi in misura intera, nel rispetto
dei  criteri  di  cui al comma 3, e vi rimane assegnato in ragione di
anno;
      d) 1,9% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999, quali
ulteriori  risorse  finalizzate  alla  incentivazione  dei  risultati
conseguiti dalla dirigenza, a decorrere dal 1 gennaio 2001.
    2.  A  seguito  dei  recuperi  di  risorse  previsti dal comma 1,
lettere b)  e  c), la struttura della retribuzione di cui all'art. 2,
comma  1,  del  contratto  collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio  normativo  1998-2001  ed  al biennio economico 1998-1999
stipulato  il 4 dicembre 2002 cessa di ricomprendere, per i dirigenti
assunti  dopo  la  stipulazione  del  presente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro, gli istituti retributivi di cui alle lettere Af)
e  Ag) dello stesso art. 2, comma 1. I relativi importi continuano ad
essere  corrisposti solo nei confronti del personale in servizio alla
data  di  stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di
lavoro, negli importi attualmente in godimento.
    3.  Nella  destinazione delle ulteriori risorse di cui al comma 1
l'ENEA si attiene ai seguenti criteri:
      a) sono  destinate al finanziamento dell'elemento differenziato
di  funzione  e  dei  superminimi solo le risorse aventi carattere di
certezza, stabilita' e continuita' nel tempo;
      b) le ulteriori risorse sono destinate ai fondi di cui al comma
1  in  proporzione  all'entita'  dei  fondi  stessi, sulla base delle
disponibilita'   accertate   nell'anno   in   cui  si  provvede  alla
destinazione.