Art. 4. Finanziamento dei fondi per: elemento differenziato di funzione superminimi e premi di produttivita' 1. I fondi per l'elemento differenziato di funzione e per superminimi e premi di produttivita' di cui all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 4 dicembre 2002, continuano ad essere definiti con le modalita' ivi indicate e sono altresi' alimentati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, dalle seguenti ulteriori risorse: a) a decorrere dal 1 gennaio 2001 di un importo pari all'1,40% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999 corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio dei dirigenti; b) di un importo pari alla retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera A.g), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002, in godimento da parte dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro; per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione, l'importo viene accantonato nei fondi in misura intera, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, e vi rimane assegnato in ragione di anno; c) di un importo corrispondente alla parte variabile dell'elemento di maggiorazione della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera A.f), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002, in godimento da parte dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro; per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della predetta parte variabile in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione, l'importo viene accantonato nei fondi in misura intera, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, e vi rimane assegnato in ragione di anno; d) 1,9% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999, quali ulteriori risorse finalizzate alla incentivazione dei risultati conseguiti dalla dirigenza, a decorrere dal 1 gennaio 2001. 2. A seguito dei recuperi di risorse previsti dal comma 1, lettere b) e c), la struttura della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002 cessa di ricomprendere, per i dirigenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, gli istituti retributivi di cui alle lettere Af) e Ag) dello stesso art. 2, comma 1. I relativi importi continuano ad essere corrisposti solo nei confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, negli importi attualmente in godimento. 3. Nella destinazione delle ulteriori risorse di cui al comma 1 l'ENEA si attiene ai seguenti criteri: a) sono destinate al finanziamento dell'elemento differenziato di funzione e dei superminimi solo le risorse aventi carattere di certezza, stabilita' e continuita' nel tempo; b) le ulteriori risorse sono destinate ai fondi di cui al comma 1 in proporzione all'entita' dei fondi stessi, sulla base delle disponibilita' accertate nell'anno in cui si provvede alla destinazione.