IL RETTORE

  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed in
particolare l'art. 6;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con
decreto  rettorale  n.  746  del  31 ottobre  1994,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22  novembre  1994 e successive modifiche e
integrazioni;
  Vista  la  proposta  di  aggiunta  dell'art.  32-bis  allo statuto,
approvata dal senato accademico nella seduta del 10 giugno 2002;
  Espletata  la  procedura  di  revisione prevista dall'art. 67 dello
statuto  e  conclusasi  con  la  delibera del senato accademico del 7
ottobre 2002;
  Vista  la  nota rettorale del 15 ottobre 2002 prot. n. 19107 con la
quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n.
168/1989, si trasmetteva al M.I.U.R. la suddetta proposta di modifica
approvata dal senato accademico;
  Vista  la  nota ministeriale dell'11 novembre 2002, prot. 4066, con
la  quale  il  M.I.U.R.  comunicava  di  non  avere  osservazioni  da
formulare  in  merito  alla  proposta  di  modifica sopracitata dello
statuto  dell'Universita'  di  Siena  trasmessa  con la suddetta nota
rettorale;
  Ravvisata la necessita' di procedere alla modifica dello statuto di
Ateneo sopracitata;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  A  decorrere dalla data del presente provvedimento, dopo l'art.
32  dello  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, e' aggiunto
l'art. 32-bis nel testo di seguito riportato:
  "Art.  32-bis.  -  1. Presso l'Universita' di Siena e' istituito un
organismo   composto   dai   direttori   dei   dipartimenti  attivati
nell'Ateneo  e  denominato  "Collegio dei direttori di dipartimento ,
con funzioni consultive e propositive.
  2.  Compete  al  collegio  dei  direttori di dipartimento formulare
proposte   sulla   costituzione   o   disattivazione   di   strutture
scientifiche e su altre attivita' previste dalla normativa generale e
di  Ateneo,  nonche'  esprimere  pareri  al  rettore e agli organi di
Ateneo sulle iniziative inerenti la ricerca scientifica.
  3.  L'organizzazione  e il funzionamento del collegio dei direttori
di  dipartimento  sono  disciplinati da apposito regolamento proposto
dal collegio medesimo e approvato dal senato accademico.
  4.  Il  collegio  dei  direttori  di dipartimento puo' nominare una
giunta con funzioni istruttorie su determinate materie e definita nel
regolamento  di  cui al comma 3, che dovra' prevedere anche il numero
dei componenti.".