IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 773; Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741; Visto il proprio decreto 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento e l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi; Vista la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio; Visto l'art. 18, comma 1, lettera f), e l'art. 107, comma 1, lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Ritenuto necessario apportare miglioramenti alla sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti liquidi per autotrazione, attraverso l'impiego di serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici; Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982; Sentito il Ministro delle attivita' produttive; Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002; Espletata la procedura di informazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CE; Decreta: Art. 1. Scopo - Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.