Art. 4.
       Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi
  1.  I  serbatoi  legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi
membri  dell'Unione  europea  o da uno dei Paesi contraenti l'accordo
SEE,  sulla  base  di  norme  armonizzate  ovvero  di  norme o regole
tecniche  nazionali  di  detti  Stati  che permettono di garantire un
livello di protezione ai fini della sicurezza antincendio equivalente
a  quello  perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere
commercializzati  per  essere  impiegati  nel  campo  di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
  2.  Al  fine  di  dimostrare l'equivalenza del livello di sicurezza
previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla presente
regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della
documentazione  necessaria  all'esame  redatta  in  lingua  italiana,
diretta  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  dei vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile, che la esamina
tempestivamente   e   comunica  al  richiedente  l'esito  dell'esame,
motivando l'eventuale diniego.