IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429; Visto l'art. 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995; Visto l'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123; Decreta: Art. 1. 1. L'erogazione degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato e amministrati con ruolo di spesa fissa e' disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi in via ordinaria mediante bonifici da acereditare ai conti correnti bancario o postale intestati ai beneficiari. 2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995, gli ordini collettivi di pagamento possono essere estinti anche con le altre sottoelencate modalita': a) bonifici da acereditare nei libretti postali di risparmio intestati ai beneficiari; b) commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali; c) pagamento in contanti presso le filiali della Banca d'Italia; d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia; e) versamento su conti di tesoreria o al bilancio dello Stato. 3. Il versamento agli enti creditori delle ritenute gravanti sugli stipendi e sugli altri assegni viene effettuato con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, lettera e). 4. Per i pagamenti di cui al presente decreto sono soppresse le modalita' previste all'art. 1, comma 2, numeri 1 e 2, del decreto del Ministro del tesoro sopra citato.