IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
n. 21;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429;
  Visto  l'art.  14,  ultimo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995;
  Visto l'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  l'art.  1,  ultimo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 2002, n. 123;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  L'erogazione  degli  stipendi  e  degli  altri  assegni fissi e
continuativi  a  carico  del  bilancio dello Stato e amministrati con
ruolo di spesa fissa e' disposta dal Centro nazionale di elaborazione
e servizi del Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze  con  ordini  collettivi  di  pagamento tratti sui competenti
capitoli  di spesa, da estinguersi in via ordinaria mediante bonifici
da  acereditare  ai  conti  correnti  bancario o postale intestati ai
beneficiari.
  2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro
del  tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97  del  27  aprile  1995, gli ordini collettivi di pagamento possono
essere estinti anche con le altre sottoelencate modalita':
    a) bonifici  da  acereditare  nei  libretti  postali di risparmio
intestati ai beneficiari;
    b) commutazione  in  "bonifici  domiciliati"  per il pagamento in
contanti presso le banche e gli uffici postali;
    c) pagamento in contanti presso le filiali della Banca d'Italia;
    d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;
    e) versamento su conti di tesoreria o al bilancio dello Stato.
  3.  Il versamento agli enti creditori delle ritenute gravanti sugli
stipendi  e  sugli altri assegni viene effettuato con le modalita' di
cui ai commi 1 e 2, lettera e).
  4.  Per  i  pagamenti  di cui al presente decreto sono soppresse le
modalita' previste all'art. 1, comma 2, numeri 1 e 2, del decreto del
Ministro del tesoro sopra citato.