Art. 2.

  1.  Gli  ordini  collettivi  di  pagamento  sono  emessi  in  forma
dematerializzata  e  devono  recare:  l'indicazione  del  capitolo di
bilancio  e  del  codice  del  titolo  di  spesa  (71  ovvero 72), le
generalita'  e  il  codice  fiscale  dei beneficiari, il numero delle
rispettive  partite  di  spesa,  le  somme  spettanti  e  la  data di
esigibilita'.  Per  i  pagamenti  da  effettuarsi  in contanti ovvero
mediante  accreditamento  ai  conti correnti bancario o postale o nel
libretto  postale di risparmio vanno inoltre indicati rispettivamente
il  codice  dell'ufficio  pagatore  ovvero  i dati identificativi dei
conti correnti e del libretto.
  2.  Per  il  pagamento  in  contanti di assegni fissi diversi dagli
stipendi,   qualora   il  beneficiario  sia  rappresentato  da  altro
soggetto, vanno riportate anche le generalita' della persona che deve
dare  quietanza  con l'indicazione della qualifica di "rappresentante
legale  o  volontario".  Nei  casi  di  pagamenti a favore di persone
giuridiche di diritto privato, l'indicazione dei soggetti legittimati
a  dare  quietanza viene effettuata secondo le disposizioni contenute
nell'art. 294 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
  3.   Per   il   pagamento  in  contanti  di  somme  da  effettuarsi
congiuntamente  a  favore  di  piu'  beneficiari,  vanno indicati gli
estremi  della  comunicazione della direzione provinciale dei servizi
vari,   recante   le   generalita'   degli   aventi   diritto.  Detta
comunicazione  va  esibita  all'atto  della  riscossione  all'ufficio
pagatore, che la allega al documento di cui all'art. 5.