Art. 3. 1. Gli ordini collettivi di pagamento vengono inviati per via telematica alla Banca d'Italia, che effettua controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso trasmesso. 2. La Banca d'Italia controlla l'esistenza dei dati sulla base delle specifiche concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze. Quindi procede all'estinzione degli ordini collettivi di pagamento e da' corso alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto. 3. All'atto dell'esito degli ordini collettivi di pagamento, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia sono versati su un conto in attesa che i creditori si presentino per la riscossione; il conto e' fruttifero per il Ministero dell'economia e delle finanze al tasso riconosciuto sul "conto disponibilita' per il servizio di tesoreria" istituito con la legge 26 novembre 1993, n. 483. 4. La societa' Poste italiane S.p.a. riversa sulla contabilita' speciale "Poste S.p.a. - servizio di tesoreria" le somme relative ai pagamenti di propria competenza, affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia. 5. La rendicontazione dei titoli estinti viene trasmessa telematicamente alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze.