Art. 3.

  1.  Gli  ordini  collettivi  di  pagamento  vengono inviati per via
telematica  alla  Banca  d'Italia,  che  effettua controlli di natura
informatica atti a garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso
trasmesso.
  2.  La  Banca  d'Italia  controlla  l'esistenza dei dati sulla base
delle  specifiche  concordate  con il Ministero dell'economia e delle
finanze.  Quindi  procede  all'estinzione  degli ordini collettivi di
pagamento  e  da' corso alle operazioni necessarie per finalizzare il
pagamento agli aventi diritto.
  3.  All'atto  dell'esito  degli ordini collettivi di pagamento, gli
importi  relativi  ai  pagamenti  da  eseguire in contanti presso gli
sportelli della Banca d'Italia sono versati su un conto in attesa che
i  creditori si presentino per la riscossione; il conto e' fruttifero
per  il Ministero dell'economia e delle finanze al tasso riconosciuto
sul "conto disponibilita' per il servizio di tesoreria" istituito con
la legge 26 novembre 1993, n. 483.
  4.  La  societa'  Poste  italiane S.p.a. riversa sulla contabilita'
speciale  "Poste S.p.a. - servizio di tesoreria" le somme relative ai
pagamenti  di  propria competenza, affluite sul conto di gestione che
la stessa detiene presso la Banca d'Italia.
  5.   La   rendicontazione   dei   titoli  estinti  viene  trasmessa
telematicamente  alla  Corte dei conti e al Ministero dell'economia e
delle finanze.