Art. 4. 1. Il pagamento delle rate di stipendio, secondo le diverse modalita' di cui all'art. 1, viene effettuato alle scadenze rispettivamente stabilite nei calendari annessi al decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 1, comma 2. I bonifici domiciliati sono resi esigibili sotto le stesse date stabilite per il pagamento in contanti. 2. Il pagamento delle rate di assegni fissi diversi dagli stipendi viene effettuato alle scadenze per gli stessi previsti da leggi, da provvedimenti amministrativi o da contratti. 3. Le rate di stipendio pregresse ovvero le somme arretrate dovute allo stesso titolo sono pagate a credito maturato e sono immediatamente esigibili.