Art. 4.

  1.  Il  pagamento  delle  rate  di  stipendio,  secondo  le diverse
modalita'   di   cui  all'art.  1,  viene  effettuato  alle  scadenze
rispettivamente  stabilite  nei  calendari  annessi  al  decreto  del
Ministro del tesoro di cui all'art. 1, comma 2.
  I  bonifici  domiciliati  sono  resi esigibili sotto le stesse date
stabilite per il pagamento in contanti.
  2.  Il pagamento delle rate di assegni fissi diversi dagli stipendi
viene  effettuato  alle scadenze per gli stessi previsti da leggi, da
provvedimenti amministrativi o da contratti.
  3.  Le rate di stipendio pregresse ovvero le somme arretrate dovute
allo   stesso   titolo   sono   pagate  a  credito  maturato  e  sono
immediatamente esigibili.