Art. 5.

  1.  Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su
apposito  modulo,  predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle
specifiche  fornite  dal  Ministero dell'economia e delle finanze. Il
modulo  va  sottoscritto  per  quietanza  dal  titolare  della somma,
ovvero,   nei  casi  consentiti,  dal  suo  rappresentante  legale  o
volontario.
  2.  I  moduli  quietanzati  comprovanti  i  pagamenti eseguiti sono
conservati  dagli  uffici  pagatori  per  un  periodo  di cinque anni
unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione
per i controlli di legge.