Art. 5. 1. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il modulo va sottoscritto per quietanza dal titolare della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale o volontario. 2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione per i controlli di legge.