Art. 6. 1. Le rate di stipendio e degli altri assegni fissi, da pagare in contanti, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'. 2. Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono i relativi importi alla Banca d'Italia, mediante singoli storni di bonifico. Tali importi e quelli non riscossi presso le filiali della Banca d'Italia sono versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata a cura della Banca stessa, la quale trasmette la relativa quietanza al Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari. Il Centro ne da' comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti.