Art. 6.

  1.  Le  rate di stipendio e degli altri assegni fissi, da pagare in
contanti,  possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a
quello di esigibilita'.
  2.  Per  le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente
comma  1,  gli  uffici pagatori restituiscono i relativi importi alla
Banca  d'Italia,  mediante singoli storni di bonifico. Tali importi e
quelli  non  riscossi  presso  le  filiali  della Banca d'Italia sono
versati  cumulativamente  al  capo  X,  capitolo  2368 dello stato di
previsione dell'entrata a cura della Banca stessa, la quale trasmette
la  relativa  quietanza al Centro nazionale di elaborazione e servizi
del  sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze,
comunicando  per  via  telematica  tutte le informazioni presenti nei
singoli  bonifici  originari.  Il  Centro  ne  da' comunicazione alle
competenti  direzioni  provinciali dei servizi vari per i conseguenti
adempimenti.