(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

          Statuto della Societa' italiana autori ed editori

                               Art. 1.
                        Struttura e funzioni

    1. La Societa' italiana autori ed editori e' ente pubblico a base
associativa con sede in Roma.
    2. Essa svolge le seguenti funzioni:
      a) esercita  l'attivita'  di  intermediazione, comunque attuata
sotto  ogni  forma  diretta  o  indiretta  di intervento, mediazione,
mandato  di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per
l'esercizio  dei  diritti  di  rappresentazione,  di  esecuzione,  di
recitazione,  di  riproduzione  e di radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione  attuata  attraverso  ogni  mezzo  tecnico  delle opere
tutelate;
      b) cura  la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge
22 aprile 1941, n. 633;
      c) assicura  la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera
a)   nell'ambito   della   societa'   dell'informazione,  nonche'  la
protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno;
      d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte,
contributi  e  diritti,  anche  in  base  a convenzioni con pubbliche
amministrazioni,  regioni,  enti  locali  e  altri  enti  pubblici  o
privati;
      e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;
      f) svolge  le  attivita' strumentali e sussidiarie a quelle qui
indicate;
      g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela
del  diritto  di  autore  e  dei  diritti connessi, questi ultimi nei
limiti  dell'art.  180-bis  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e la
gestione  relativa  agli  ulteriori  servizi, attuando la separazione
contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve
essere perseguito l'equilibrio finanziario;
      h) assicura  una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore
tra  gli  aventi  diritto  anche  secondo  l'effettivo  contributo di
ciascuno  alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza
sui compensi di cui all'art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle
condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.
                               Art. 2.
                          Base associativa

    1.  Sono  associati  le  persone  fisiche  e giuridiche italiane,
titolari   di   diritti   tutelabili   in   quanto  autori,  editori,
concessionari   di   diritti   di   rappresentazione,   produttori  o
concessionari  di  opere  cinematografiche  e  tutte le altre persone
fisiche  e  giuridiche dei Paesi membri dell'Unione europea che siano
titolari  di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a
condizioni  di  reciprocita' per quanto concerne le iscrizioni presso
le societa' consorelle.
    2.  I cittadini dei Paesi non membri dell'Unione europea titolari
di diritti d'autore, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti
d'autore,  nonche'  i  titolari di diritti d'autore che non intendano
instaurare  il rapporto associativo, possono esclusivamente conferire
mandato  alla  S.I.A.E.  e  sono esclusi dal rapporto associativo. La
S.I.A.E.  assicura  ai  titolari  di  diritti  connessi  che  abbiano
conferito  mandato individuale alla societa' forme di rappresentanza,
con esclusione del diritto di associazione.
    3.  La  qualita'  di  associato  si  acquisisce a domanda, previa
verifica da parte della Societa' della documentazione richiesta dalla
Societa'  stessa  per  attestare l'appartenenza alla categoria per la
quale si richiede l'associazione.
    4. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni, a decorrere
dal  riconoscimento  della  qualita'  di  associato,  e'  tacitamente
rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per:
      a) perdita   del   requisito   della   cittadinanza   o   della
nazionalita' previsti al comma 1;
      b) dimissioni,  da  presentare  almeno  sei  mesi  prima  della
scadenza del quadriennio;
      c) radiazione;
      d) morte;
      e) cessazione dell'attivita' se trattasi di persona giuridica;
      f) cessazione  della  durata dei diritti affidati alla societa'
quando questa sia inferiore ai quattro anni;
      g) decadenza,   per  mancato  pagamento  del  contributo  annuo
associativo per la durata di due anni consecutivi.
    5.  L'associato  gode  dei diritti ed e' tenuto al rispetto degli
obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti,
ovvero adottate dai competenti organi sociali.
    All'associato  che  contravvenga  a  disposizioni  statutarie e/o
regolamentari  sono  inflitte  le  sanzioni  previste dal regolamento
generale.
    In  caso  di  comportamenti  di  particolare gravita' che rendano
incompatibili  i rapporti dell'associato con la Societa', l'assemblea
puo' deliberare la radiazione dell'associato.
                               Art. 3.
                           Organizzazione

    1. Sono organi deliberativi della Societa':
      a) l'assemblea;
      b) il consiglio di amministrazione;
      c) il presidente.
    2.  Sono  organi  consultivi  della  Societa'  le  commissioni di
sezione.
    3. Sono organi di controllo della Societa':
      a) il collegio dei revisori;
      b) l'ufficio di controllo interno.
                               Art. 4.
                     Composizione dell'assemblea

    1. L'assemblea e' composta di sessantaquattro membri, eletti ogni
quattro  anni dagli associati in modo da assicurare la rappresentanza
di  autori  ed  editori  nelle  seguenti proporzioni: sedici autori e
sedici  editori  della musica; quattro autori e quattro produttori di
film   e   di  opere  assimilate;  sei  autori,  due  editori  e  due
concessionari  e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e
della commedia musicale, dell'operetta e delle opere radiotelevisive;
due autori e quattro editori di opere liriche, di balletti, oratori e
opere analoghe; quattro autori e quattro editori di opere letterarie,
multimediali e delle arti plastiche e figurative.
    2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia e'
costituito  un seggio. Il voto per corrispondenza e' ammesso nel caso
di invalidita' con certificazione dello stato e della firma.
    3.  Un  regolamento, deliberato dall'assemblea con la maggioranza
qualificata  dei  due  terzi  ed  approvato dall'Autorita' vigilante,
stabilisce  le  procedure  per la formazione delle liste elettorali e
per  la  costituzione  dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e
per  lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza
della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno stabiliti dal
regolamento elettorale.
    4.  Il  regolamento dovra' consentire un'effettiva rappresentanza
delle  varie  sezioni in assemblea. Ai fini elettorali, gli associati
sono  separati  in  due categorie, quella degli autori e quella degli
editori,  produttori  e/o  assimilati.  Per la formazione delle liste
elettorali  dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno
essere  diverse  per  ogni  singola  sezione  e  nelle  quali saranno
ripartiti gli elettori ed i candidati di ogni singola sezione.
    5.  Sono  ammessi  a  votare tutti gli associati in regola con il
pagamento  dei  contributi  associativi.  Per  potersi  candidare  e'
altresi' richiesta una anzianita' minima di quattro anni nel rapporto
associativo.
    L'elettorato  attivo e' esercitabile in relazione ad ognuna delle
diverse  categorie  e sezioni per le quali una stessa persona risulti
associato.  L'elettorato  passivo  e' riconosciuto, ove spettante, in
relazione  ad  una  unica  categoria  e  sezione, anche se una stessa
persona risulti associato per piu' categorie o piu' sezioni.
                               Art. 5.
                       Compiti dell'assemblea

    1. L'assemblea:
      a) designa,  con  la maggioranza  qualificata dei due terzi dei
componenti  nelle  prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla
terza  votazione,  il  presidente  e  i  membri ad essa assegnati del
consiglio di amministrazione;
      b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;
      c) elegge  quattro  componenti  effettivi  ed uno supplente del
collegio dei revisori;
      d) definisce  gli  indirizzi  e  vigila sul funzionamento della
Societa';
      e) approva  e  modifica, con la maggioranza qualificata dei due
terzi  dei  componenti,  lo  statuto,  il  regolamento  generale,  il
regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo di solidarieta';
      f) delibera i provvedimenti di radiazione;
      g) approva  annualmente  il  bilancio  preventivo  e  il  conto
consuntivo.
    2. L'elezione di cui alla lettera b) del comma precedente avviene
con   votazioni   separate.   Nell'assemblea   i  delegati  che  sono
l'espressione  di  ogni  singola  sezione  designano  i  membri delle
rispettive  commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verra'
stabilito dal regolamento generale.
                               Art. 6.
            Composizione del consiglio di amministrazione

    1.  Il  consiglio  di  amministrazione e' composto, oltre che dal
presidente,  da  otto  membri,  cinque  dei quali sono designati ogni
quattro   anni   dall'assemblea,  in  modo  che  siano  adeguatamente
rappresentati  autori  ed  editori o assimilati e tre membri nominati
ogni  quattro  anni  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
    2. La carica di consigliere e' incompatibile con quelle di membro
dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione.
    3.  La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8,
e' disposta con decreto dell'autorita' di vigilanza.
                               Art. 7.
              Compiti del consiglio di amministrazione

    1. Il consiglio di amministrazione:
      a) svolge   tutti   i   compiti   ordinari  e  straordinari  di
amministrazione della societa';
      b) redige  e  approva  il  regolamento  di  organizzazione e di
funzionamento della Societa';
      c) redige   e   propone   all'approvazione   dell'assemblea  le
modifiche statutarie e i regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1;
      d) redige   annualmente  il  bilancio  preventivo  e  il  conto
consuntivo.
    2.   Il  consiglio  di  amministrazione,  sentite  le  competenti
commissioni  di  cui  all'art. 10, determina annualmente i criteri di
ripartizione  dei  proventi  tra  gli  aventi  diritto e li sottopone
all'approvazione del Ministro vigilante.
    Invia  i  criteri  alle  sezioni,  che  provvedono alla redazione
dell'ordinanza di ripartizione.
    L'ordinanza di ripartizione e' approvata ed emanata dal consiglio
di amministrazione.
                               Art. 8.
                        Nomina del presidente

    1.  Il  presidente,  ferma  la  designazione  dell'assemblea,  e'
nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
                               Art. 9.
                       Compiti del presidente

    1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di
amministrazione  e  rappresenta  legalmente  la  Societa'. In caso di
assenza  o  impedimento  il  presidente  e'  sostituito  da un membro
elettivo  del  consiglio  di  amministrazione  nominato dal consiglio
stesso nella prima adunanza.
                              Art. 10.
                       Commissioni di sezione

    1.  Sono  costituite  commissioni  di  sezione  per la musica; il
cinema  e  le  opere  assimilate;  il  dramma,  la prosa, la commedia
musicale, l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere
letterarie e le arti figurative; la lirica.
    2.  Le  commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando
parere   obbligatorio,   ma   non   vincolante,   al   consiglio   di
amministrazione,  in  ordine  ai  criteri di ripartizione dei diritti
d'autore,  alle  misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere
assegnate  alla sezione e alle altre materie indicate dal regolamento
per l'organizzazione e il funzionamento.
    3.  La qualita' di componente delle commissioni di sezione non e'
compatibile con la qualita' di membro dell'assemblea.
    4.  Le  commissioni  di  sezione  svolgono,  su  richiesta  degli
interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli
associati.
                              Art. 11.
               Composizione del collegio dei revisori

    1.  Il  collegio  dei  revisori  e'  composto  di  cinque  membri
effettivi  e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente
sono   eletti   dall'assemblea,   uno   effettivo,  con  funzioni  di
presidente,   ed   uno   supplente,   sono   nominati   dal  Ministro
dell'economia e delle finanze.
    2.  I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in
possesso  di  specifica  professionalita'  iscritte  nel registro dei
revisori contabili.
                              Art. 12.
                  Compiti del collegio dei revisori

    1.  Il  collegio  dei  revisori  svolge  i compiti indicati dagli
articoli 2397 e seguenti del codice civile.
                              Art. 13.
                        Il direttore generale

    1. Il direttore generale e' nominato e revocato con deliberazione
del   consiglio  di  amministrazione  tra  esperti  dei  problemi  di
amministrazione.  Il  rapporto di servizio e' regolato con contratto,
eventualmente  rinnovabile,  di  durata  non  inferiore  a  due e non
superiore a quattro anni.
    2.  Il  direttore  generale  svolge  i  compiti di coordinamento,
direzione  e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale,
al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli  indirizzi  ed  il
conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione
ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti.
    In particolare il direttore generale:
      a) partecipa  senza diritto di voto alle riunioni del consiglio
di  amministrazione,  al  quale  puo'  formulare pareri e proposte in
merito  ad  ogni  questione  inerente alla gestione amministrativa ed
organizzativa della Societa';
      b) esercita  le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di
amministrazione  e  quelle  previste dai regolamenti della Societa' e
gestisce    l'attuazione    delle    decisioni   del   consiglio   di
amministrazione   allocando   conseguentemente   le   risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili;
      c) sovraintende alle attivita' di acquisizione delle entrate ed
esercita  altresi'  i  poteri di spesa nei limiti delle previsioni di
bilancio  ed  in  conformita'  alle  modalita'  e forme stabilite dal
regolamento di cui all'art. 22;
      d) cura  la  gestione  amministrativa  ed  organizzativa  della
Societa'  svolgendo  funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo
degli    uffici,   anche   attribuendo   a   singoli   dirigenti   la
responsabilita'  di  specifici  progetti  riguardanti  piu' strutture
gestionali;
      e) adotta  gli  atti  relativi  alla gestione del personale con
rapporto  di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con
le  forme  previsti  dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai
contratti collettivi;
      f) verifica    l'efficienza,    efficacia    ed    economicita'
dell'attivita'  di  gestione  al  fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi   interventi  di  correzione,  il  rapporto  tra  costi  e
risultati.
                              Art. 14.
            Struttura della Societa' e dirigenti generali

    1.   La   Societa'  e'  organizzata  in  un  ufficio  di  diretta
collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non piu'
di cinque divisioni.
    2.   L'ufficio   di   diretta  collaborazione,  svolge  esclusive
competenze di supporto agli organi decisionali.
    3.  Le  divisioni,  cui sono preposti dirigenti generali, possono
essere   articolate  in  uffici  centrali  e  periferici  di  livello
dirigenziale  non  generale. Il numero di tali uffici non puo' essere
superiore  a  sessanta,  di  cui  non  piu'  di  venti  quali  uffici
periferici.
    4.  Il  regolamento  interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei
principi  di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in
particolare  ai  criteri  di  cui  all'art.  2, comma 1, del medesimo
decreto,  individua  gli  uffici centrali e periferici che fanno capo
alle divisioni, nonche' le modalita' di preposizione agli uffici.
    5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti
utilizzando  le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per
l'attuazione  delle  attivita'  e  dei programmi loro assegnati. Essi
rispondono del conseguimento dei risultati.
    A tal fine:
      a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri
di  spesa  in  conformita'  alle  modalita'  e  forme  stabilite  dal
regolamento di cui all'art. 22;
      b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e
controllo nei confronti degli uffici dipendenti;
      c) esercitano  le  altre  funzioni  che siano loro affidate dal
regolamento interno di cui all'art. 22.
                              Art. 15.
  Ufficio di controllo interno e ufficio relazioni con il pubblico

    1.  L'ufficio  di  controllo  interno svolge compiti di controllo
anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attivita' degli
uffici  della  Societa', riferendo al consiglio di amministrazione e,
se  richiesto, all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati
e  revocati  dal  consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea e
possono essere sia dipendenti della Societa' sia esterni ad essa.
    2.  L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti
dall'art.  8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio e' composto
da personale dipendente della Societa'.
                              Art. 16.
                              Vigilanza

    1. La vigilanza sulla Societa' e' svolta dal Ministero per i beni
e  le attivita' culturali. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per le materie di sua
specifica competenza.
                              Art. 17.
                             Patrimonio

    1. Il patrimonio della Societa' e' costituito da:
      a) beni  immobili e mobili di proprieta' della Societa' ad essa
pervenuti   per   acquisti,   lasciti,   donazioni   o  derivanti  da
investimenti effettuati a fronte delle riserve;
      b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.
                              Art. 18.
                              Proventi

    1. I proventi della Societa' sono costituiti da:
      a) contributi degli associati;
      b) quote  di  spettanza  sui compensi per l'utilizzazione delle
opere tutelate;
      c) corrispettivi sui servizi;
      d) rendite;
      e) contributi, erogazioni, donazioni.
                              Art. 19.
                              Bilancio

    1.  L'esercizio  finanziario  inizia  il 1 gennaio e si chiude il
31 dicembre di ogni anno.
    2.  Per  ogni  esercizio  sono  redatti il bilancio preventivo da
approvare  entro  il  mese  di novembre  ed  il  conto  consuntivo da
approvare entro il mese di giugno.
    3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, e'
trasmesso  all'autorita' vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo  29 ottobre 1999, n. 419, per l'approvazione. Il bilancio
preventivo,   dopo   l'approvazione   dell'assemblea,  e'  comunicato
all'autorita' di vigilanza.
                              Art. 20.
                        Fondo di solidarieta'

    1.  La  Societa'  esercita  forme  di  solidarieta' attraverso un
autonomo Fondo al quale gli associati contribuiscono nella misura del
4%  dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari
e  produttori  che  non possano beneficiare delle prestazioni erogate
dal Fondo.
    2.  Un  apposito regolamento determina criteri e modalita' per la
concessione  delle  prestazioni  agli  associati.  Il  regolamento e'
comunicato all'autorita' di vigilanza.
    3.  La  Societa'  gestisce  il  Fondo di cui al comma 1 per conto
degli associati.
                              Art. 21.
                             Promozione

    1.  Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un
comitato  espresso  dall'assemblea e su proposta delle commissioni di
sezione,  decide  con  apposita dotazione di fondi, la concessione di
borse  di  studio,  di  finanziamenti  o  altri benefici anche ai non
associati   al   fine   di  promuovere  meritevoli  nuove  iniziative
nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10, comma 1.
    2.   Il   consiglio   di   amministrazione,   quando  ve  ne  sia
disponibilita'  di  bilancio,  delibera  l'assegnazione  di sussidi a
favore  della  Cassa  nazionale  di  assistenza  compositori autori e
librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28 ottobre  1970,  n. 888, e di altre casse o istituzioni
aventi le stesse caratteristiche e finalita'.
                              Art. 22.
            Regolamento di organizzazione e funzionamento

    1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della
Societa',  per  quanto non previsto dal presente statuto, provvede il
regolamento   di   organizzazione   e   funzionamento,  adottato  con
la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio
di  amministrazione.  Il  regolamento  e' comunicato all'autorita' di
vigilanza.
                              Art. 23.
                          Norme transitorie

    1.  Acquistano  la  qualita'  di associati, ai sensi dell'art. 2,
comma  1,  tutti  coloro  che,  all'entrata  in  vigore  del presente
statuto,  abbiano  gia'  acquisito  la  qualita'  di socio o iscritto
ordinario, con esclusione degli eredi.
    Il  periodo  di  iscrizione gia' maturato alla data di entrata in
vigore  del  presente  statuto  sara' utile ai fini dell'acquisizione
dell'anzianita' prevista dall'art. 4, comma 5.
    2.  I  rapporti  fra  la Societa' e coloro che hanno acquisito la
qualita'  di  iscritti  ordinari  eredi  e  di iscritti straordinari,
proseguono  nelle  forme  del mandato di cui all'art. 2, comma 2, con
salvezza delle condizioni economiche gia' applicate fino alla data di
scadenza dei rapporti di iscrizione gia' instaurati.
    3.   Fino  ad  approvazione  dell'apposito  regolamento  previsto
dall'art. 20, il Fondo di solidarieta' continuera' ad operare in base
alla previgente disciplina.