Art. 3. Accertamento delle anomalie 1. Le domande ammesse ai benefici, di cui al regolamento (CE) n. 1257/99, sono soggette a controllo da parte degli organismi pagatori riconosciuti o da enti e soggetti dagli stessi delegati. 2. Costituiscono anomalie, da accertare in sede di controllo degli interventi di cui al comma 1: a) difformita' tra quanto dichiarato nella domanda dal richiedente e quanto accertato in sede di controllo e/o con riferimento ai dati presenti nel sistema integrato di gestione e controllo; b) inosservanza degli impegni derivanti dall'accoglimento della domanda relativa ad una delle misure previste dal Piano di sviluppo rurale. 3. Le anomalie accertate per difformita' tra dichiarato e accertato possono essere relative a: a) contributi erogati "per superficie"; b) contributi erogati anche in relazione alle unita' di animale rapportate alle Unita' di bestiame adulto (UBA) possedute in azienda; c) altre difformita' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che influiscono sull'ammissione a finanziamento. 4. Gli impegni derivanti dall'ammissione ai benefici di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/99, si distinguono in: a) essenziali, che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi nella misura attuata; b) accessori, la cui inosservanza consente il conseguimento, ancorche' parziale degli obiettivi previsti per la misura attuata. 5. Le regioni e le province autonome individuano gli impegni essenziali ed accessori di cui al comma 4, formandone distinti elenchi. 6. Costituiscono comunque impegni essenziali che il beneficiario e' tenuto a rispettare: a) realizzazione dell'opera/progetto/intervento nei tempi che consentono il raggiungimento della finalita' della misura, in conformita' agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dai rispettivi Piani di sviluppo rurale, salvo eventuale proroga concessa; b) rispetto del vincolo di destinazione d'uso, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 33 del regolamento CE 445/2002 e i casi definiti dagli articoli 30 e 32 del predetto regolamento CE n. 445/2002; c) realizzazione dell'intervento in modo conforme rispetto alle finalita' della misura e coerente con il progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse; d) comunicazione all'Amministrazione competente, entro i termini da questa stabiliti, della cessione totale o parziale delle opere finanziate, come disciplinata dall'art. 30 del regolamento (CE) n. 445/2002, antecedentemente alla conclusione dell'opera, del progetto o dell'intervento o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso.