Art. 3.
                     Accertamento delle anomalie

  1.  Le  domande  ammesse ai benefici, di cui al regolamento (CE) n.
1257/99,  sono soggette a controllo da parte degli organismi pagatori
riconosciuti o da enti e soggetti dagli stessi delegati.
  2.  Costituiscono anomalie, da accertare in sede di controllo degli
interventi di cui al comma 1:
    a) difformita'   tra   quanto   dichiarato   nella   domanda  dal
richiedente   e  quanto  accertato  in  sede  di  controllo  e/o  con
riferimento  ai  dati  presenti  nel  sistema integrato di gestione e
controllo;
    b) inosservanza  degli  impegni derivanti dall'accoglimento della
domanda  relativa  ad una delle misure previste dal Piano di sviluppo
rurale.
  3. Le anomalie accertate per difformita' tra dichiarato e accertato
possono essere relative a:
    a) contributi erogati "per superficie";
    b) contributi  erogati  anche in relazione alle unita' di animale
rapportate alle Unita' di bestiame adulto (UBA) possedute in azienda;
    c) altre difformita' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  445  del  28 dicembre  2000,  che
influiscono sull'ammissione a finanziamento.
  4.  Gli  impegni  derivanti  dall'ammissione  ai benefici di cui al
citato regolamento (CE) n. 1257/99, si distinguono in:
    a) essenziali,    che,    se   disattesi,   non   consentono   il
raggiungimento degli obiettivi nella misura attuata;
    b) accessori,  la  cui  inosservanza  consente  il conseguimento,
ancorche' parziale degli obiettivi previsti per la misura attuata.
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  individuano gli impegni
essenziali  ed  accessori  di  cui  al  comma  4, formandone distinti
elenchi.
  6. Costituiscono comunque impegni essenziali che il beneficiario e'
tenuto a rispettare:
    a) realizzazione  dell'opera/progetto/intervento  nei  tempi  che
consentono   il  raggiungimento  della  finalita'  della  misura,  in
conformita'  agli  obblighi  derivanti  dalla normativa vigente e dai
rispettivi   Piani   di  sviluppo  rurale,  salvo  eventuale  proroga
concessa;
    b) rispetto del vincolo di destinazione d'uso, fatti salvi i casi
di forza maggiore previsti dall'art. 33 del regolamento CE 445/2002 e
i casi definiti dagli articoli 30 e 32 del predetto regolamento CE n.
445/2002;
    c) realizzazione  dell'intervento  in modo conforme rispetto alle
finalita'  della  misura  e coerente con il progetto approvato, fatte
salve eventuali varianti concesse;
    d) comunicazione  all'Amministrazione competente, entro i termini
da  questa  stabiliti,  della  cessione totale o parziale delle opere
finanziate,  come  disciplinata  dall'art. 30 del regolamento (CE) n.
445/2002,  antecedentemente alla conclusione dell'opera, del progetto
o  dell'intervento o prima della scadenza del vincolo di destinazione
d'uso.