Art. 4.
                       Pronunzia di decadenza

  1.   Le  anomalie  accertate  per  difformita'  tra  dichiarato  ed
accertato comportano l'applicazione delle seguenti disposizioni:
    a) per i contributi erogati per superficie: articoli 30, 31, 32 e
44 del regolamento (CE) n. 2419 dell'11 dicembre 2001;
    b) per  i  contributi  erogati  anche in relazione alle unita' di
animale  rapportate alle Unita' di bestiame adulto (UBA) possedute in
azienda:  articoli  36,  38 e 40 del regolamento (CE) n. 2419 dell'11
dicembre 2001;
    c) per  le  altre  difformita'  che influiscono sull'ammissione a
finanziamento:  articoli 71, 72 e 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
  2.  In  caso  di pagamento indebito, il singolo beneficiario di una
misura  di  sviluppo  rurale  e'  tenuto  a  rimborsare  gli  importi
conformemente all'art. 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001.
  3. Il mancato rispetto degli impegni essenziali ed accessori di cui
all'art.  3,  comma 4 del presente provvedimento verra' disciplinato,
nell'applicazione delle sanzioni, da apposito decreto legislativo.
  4.  Sono esclusi dalla decadenza i casi di modifica, integrazione o
variante  progettuale  dovute  a  cause  di forza maggiore, ovvero al
verificarsi  di situazioni o eventi di natura tecnico-fisica, nonche'
all'introduzione  di  nuove tecnologie migliorative, non ipotizzabili
al  momento  dell'accoglimento  della  domanda,  a condizione che sia
fatta    specifica   comunicazione   entro   il   termine   stabilito
dall'Amministrazione  competente, rimanendo in ogni modo escluso ogni
possibile aumento del contributo.
  5.  La  decadenza totale viene pronunziata anche nel caso in cui il
beneficiario  o  un  proprio  rappresentante  impediscono il regolare
svolgimento delle operazioni di controllo.