Art. 4. Pronunzia di decadenza 1. Le anomalie accertate per difformita' tra dichiarato ed accertato comportano l'applicazione delle seguenti disposizioni: a) per i contributi erogati per superficie: articoli 30, 31, 32 e 44 del regolamento (CE) n. 2419 dell'11 dicembre 2001; b) per i contributi erogati anche in relazione alle unita' di animale rapportate alle Unita' di bestiame adulto (UBA) possedute in azienda: articoli 36, 38 e 40 del regolamento (CE) n. 2419 dell'11 dicembre 2001; c) per le altre difformita' che influiscono sull'ammissione a finanziamento: articoli 71, 72 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. 2. In caso di pagamento indebito, il singolo beneficiario di una misura di sviluppo rurale e' tenuto a rimborsare gli importi conformemente all'art. 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001. 3. Il mancato rispetto degli impegni essenziali ed accessori di cui all'art. 3, comma 4 del presente provvedimento verra' disciplinato, nell'applicazione delle sanzioni, da apposito decreto legislativo. 4. Sono esclusi dalla decadenza i casi di modifica, integrazione o variante progettuale dovute a cause di forza maggiore, ovvero al verificarsi di situazioni o eventi di natura tecnico-fisica, nonche' all'introduzione di nuove tecnologie migliorative, non ipotizzabili al momento dell'accoglimento della domanda, a condizione che sia fatta specifica comunicazione entro il termine stabilito dall'Amministrazione competente, rimanendo in ogni modo escluso ogni possibile aumento del contributo. 5. La decadenza totale viene pronunziata anche nel caso in cui il beneficiario o un proprio rappresentante impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di controllo.