Art. 5. Procedure per la pronunzia di decadenza 1. Nel caso in cui, durante il procedimento relativo alla specifica misura, si verifichino le condizioni che comportano la decadenza della misura stessa o l'applicazione di altre misure sanzionatorie, l'organismo pagatore riconosciuto o l'ente o soggetto da questo delegato comunica all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento di decadenza, allegando copia del verbale di istruttoria o di controllo che evidenzia le violazioni accertate; tale comunicazione e' inviata anche alla Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, del Ministero delle politiche agricole e forestali. Trascorso il termine assegnato, l'organismo pagatore riconosciuto o l'ente o soggetto da questo delegato, sulla base delle risultanze istruttorie e degli eventuali scritti difensivi della parte interessata, emette la conseguente pronunzia di decadenza, ovvero l'eventuale archiviazione del procedimento. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2002 Il Ministro: Alemanno