Art. 5.
               Procedure per la pronunzia di decadenza

  1. Nel caso in cui, durante il procedimento relativo alla specifica
misura,  si  verifichino  le  condizioni  che comportano la decadenza
della  misura  stessa o l'applicazione di altre misure sanzionatorie,
l'organismo  pagatore  riconosciuto  o  l'ente  o  soggetto da questo
delegato comunica all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  l'avvio  del procedimento di decadenza, allegando copia
del verbale di istruttoria o di controllo che evidenzia le violazioni
accertate;   tale  comunicazione  e'  inviata  anche  alla  Direzione
generale  per  le  politiche  strutturali  e  lo sviluppo rurale, del
Ministero  delle politiche agricole e forestali. Trascorso il termine
assegnato,  l'organismo  pagatore riconosciuto o l'ente o soggetto da
questo  delegato,  sulla  base  delle  risultanze istruttorie e degli
eventuali  scritti  difensivi  della  parte  interessata,  emette  la
conseguente  pronunzia di decadenza, ovvero l'eventuale archiviazione
del procedimento.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 dicembre 2002
                                                Il Ministro: Alemanno