Art. 4.
  L'organismo   autorizzato   "C.S.Q.A.   -  Certificazione  qualita'
agroalimentare  S.r.l." non puo' modificare la denominazione sociale,
il  proprio  statuto,  i  propri organi di rappresentanza, il proprio
sistema  qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario,
riportati  nell'apposito  piano  di controllo per la denominazione di
origine protetta "Valtellina Casera", cosi' come depositati presso il
Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo
assenso di detta autorita'.
  L'organismo   comunica   ogni  variazione  concernente  gli  agenti
vigilatori  indicati nella documentazione presentata, la composizione
del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.