Art. 7.
  L'organismo   autorizzato   "C.S.Q.A.   -  Certificazione  qualita'
agroalimentare  S.r.l."  immette  anche  nel  sistema informativo del
Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali tutti gli elementi
conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'
certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre
preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale
competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o
difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della
denominazione  di orgine protetta "Valtellina Casera" rilasciate agli
utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno
indicate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. I
medesimi  elementi  conoscitivi  inviduati  dal  presente  articolo e
dall'art.  5,  sono  simultaneamente resi noti anche alla regione nel
cui   ambito   territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della
denominazione di origine protetta "Valtellina Casera".