(all. 1 - art. 1)
                  TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

   CAPO I - PRINCIPI DIRETTIVI

   Art. 1 - Principi generali

   1.  Il Politecnico di Bari, nel seguito denominato Politecnico, e'
un'istituzione    pubblica    che   ha   quali   finalita'   primarie
l'organizzazione  e  la  promozione dell'istruzione superiore e della
ricerca,  nonche' l'elaborazione ed il trasferimento delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche.
   2.  Il Politecnico riconosce nel presente Statuto lo strumento per
organizzare  e  svolgere  le attivita' di cui al comma 1 del presente
articolo ad espressione della propria autonomia.
   3.   Il   Politecnico,   in  cui  si  riconoscono  tre  componenti
fondamentali,  studenti, docenti, e personale tecnico-amministrativo,
opera  secondo  i  principi  della democrazia, del pluralismo e delle
liberta'  individuali e collettive, garantendo la partecipazione piu'
ampia  e  la  trasparenza  dei  processi  decisionali, assicurando la
pubblicita' di tutti gli atti conseguenti.
   4.  Il  Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalita',
opera  con  il  concorso  responsabile  dei  docenti,  del  personale
tecnico-amministrativo  e  degli  studenti  e  sviluppa l'innovazione
culturale,   scientifica   e  tecnologica  anche  mediante  forme  di
cooperazione  con altre universita', enti di ricerca e organizzazioni
pubbliche e private nazionali ed internazionali.
   5.   Il   Politecnico   favorisce  l'attuazione  di  programmi  di
collaborazione  con  organismi  internazionali,  in  particolare  con
l'Unione  Europea; promuove e incoraggia gli scambi internazionali di
professori,  ricercatori,  laureati,  studenti  e personale tecnico -
amministrativo, anche con interventi di natura economica.
   6.   Il   Politecnico   recepisce  i  valori  della  Dichiarazione
Universale   dei  Diritti  dell'Uomo  e  si  impegna,  nelle  proprie
attivita'    al   loro   rispetto;   inoltre,   garantisce   che   la
sperimentazione  scientifica sia svolta in conformita' con i principi
universali  del  rispetto  della vita, della dignita' delle persone e
della tutela attiva dell'ambiente naturale.
   7.  Il  Politecnico  promuove  tutte  le iniziative necessarie per
l'attuazione  di  azioni  positive in materia di pari opportunita' in
conformita' ai principi legislativi vigenti.
   8.  Il  Politecnico  incentiva,  per  l'espletamento delle proprie
attivita',  la scelta del regime di impegno a tempo pieno dei docenti
nonche' la collaborazione del personale tecnico - amministrativo.
   9.  Il  Politecnico  cura  la salvaguardia e la valorizzazione del
proprio  patrimonio  culturale costituito dagli strumenti scientifici
impiegati  e  dai  vari prodotti e documenti connessi con le ricerche
sviluppate  nel proprio ambito; cio' anche ai fini della formazione e
dell'ordinamento  di  una  collezione  museale,  testimonianza  della
propria storia scientifica e tecnologica.
   10.  Il  Politecnico  cura la diffusione, mediante pubblicazione a
stampa  o  con mezzi informatici, dei piu' importanti risultati delle
ricerche sviluppate nel proprio ambito.
   11.  Il  Politecnico  favorisce  lo  sviluppo  di  iniziative  che
garantiscano le pari opportunita'.
   12.   Il  Politecnico,  per  il  raggiungimento  dei  propri  fini
istituzionali,  e' organizzato a rete con poli didattici e di ricerca
con  riferimento,  in  particolare,  al  territorio  regionale.  Alle
strutture  didattiche  e  scientifiche di ciascun polo sono assegnate
idonee  risorse  in  termini  di  dotazione  di  personale,  spazi ed
attrezzature, assicurando una adeguata autonomia amministrativa.
   Art. 2 - Personalita' giuridica
   1.  Il  Politecnico ha personalita' giuridica e piena autonomia di
diritto pubblico e privato.
   2.  Il  Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalita',
puo'  stipulare  contratti,  convenzioni e definire accordi, anche in
forma  consortile, con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche
e private. Puo' erogare borse di studio a favore di giovani laureati.
   Art. 3 - Liberta' di ricerca e insegnamento
   1.  Il  Politecnico  garantisce  liberta'  di  ricerca  ai singoli
docenti ed autonomia di ricerca alle strutture scientifiche.
   2.   Il   Politecnico   garantisce   l'autonomia  delle  strutture
didattiche  e  la  liberta'  di insegnamento dei singoli docenti, nel
rispetto   delle   finalita'   didattiche   individuate   dal  Senato
Accademico.  Il  coordinamento,  l'organizzazione e la programmazione
didattica  vengono  attuati  dalle  strutture  didattiche  secondo il
Regolamento Didattico di Ateneo.
   Art. 4 - Diritto allo studio
   1.  Il  Politecnico  assicura  agli  studenti  gli  strumenti  per
conseguire   un   sapere   critico  ed  una  preparazione  culturale,
scientifica  e  tecnologica  rispondente  alle esigenze professionali
della societa'.
   2.  Il  Politecnico  promuove  la  creazione  di  servizi  atti ad
agevolare e migliorare gli studi universitari.
   3.  Il  Politecnico  attua iniziative rispondenti alle esigenze di
orientamento e di tutorato degli studenti per una piena e consapevole
partecipazione  alle  attivita' didattiche ed una completa formazione
culturale.
   4. Il Politecnico riconosce il contributo di libere organizzazioni
studentesche  e  di  singoli  studenti  per  il  conseguimento  delle
finalita' didattiche.
   5. Le norme per l'attuazione del diritto allo studio sono definite
dal Regolamento degli Studenti.
   Art. 5 - Attivita' amministrativa
   1.  L'attivita'  amministrativa  del  Politecnico  persegue i fini
determinati  dal  proprio  ordinamento  secondo  i  principi generali
fissati  da  disposizioni  di  legge,  ed  e'  retta  da  criteri  di
economicita', efficacia e pubblicita'.
   2.   La   diffusione   delle   informazioni   relative  agli  atti
amministrativi,  le  procedure e l'accesso ai documenti sono definiti
da apposito regolamento, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto
1990  n.  241  e  successive modificazioni ed integrazioni. Tutti gli
atti  amministrativi e contabili devono essere strutturati in modo da
garantire un'informazione chiara e completa.
   3.  E'  sancita  la  responsabilita'  individuale nella attuazione
delle  decisioni  prese  dagli organi di governo, nel controllo della
regolarita' degli atti e nella verifica dei risultati ottenuti.
   4.  Le  strutture  didattiche  e  scientifiche inviano al Rettore,
annualmente,   apposita   relazione.  La  relazione  delle  strutture
didattiche  riguarda  le attivita' svolte e la programmazione annuale
come  prevista  all'art.  24,  co.  1  lettere d). La relazione delle
strutture  scientifiche  riguarda  la  programmazione  e le attivita'
svolte come previsto all'art. 35, co. 5, lett. c).
   5.  Il  Senato  Accademico,  su  proposta  del Rettore, sentito il
Consiglio  di  Amministrazione  e  il  Consiglio  degli Studenti, con
cadenza triennale, approva il piano di sviluppo entro il 31 dicembre.
   6.  Il  Senato  Accademico,  sulla  base  del  piano  di  sviluppo
triennale,  delle  relazioni  di cui al co. 4 del presente articolo e
delle risultanze della Conferenza di Ateneo di cui al co. 2 dell'art.
16,  approva,  sentito  il Consiglio di Amministrazione, il programma
annuale  della  didattica  e della ricerca e sente il Consiglio degli
Studenti, per la parte riguardante la didattica.
   7.  Il  controllo  di  gestione  si basa su criteri di valutazione
dell'efficacia,  dell'economicita'  e dell'efficienza della attivita'
svolta.
   8.  I  risultati  del  controllo  di  gestione  debbono costituire
elemento  fondamentale delle successive deliberazioni degli organi di
governo  del  Politecnico,  anche  ai  fini  della ripartizione delle
risorse.
   Art. 6 - Fonti di finanziamento
   1.  Le  fonti  di  finanziamento  del  Politecnico  comprendono  i
trasferimenti dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti pubblici e di
privati ed entrate proprie.
   2.  Le  entrate  proprie  sono costituite da tasse e da contributi
universitari,  da  redditi  conseguenti  a  prestazioni,  da  redditi
patrimoniali.
   3.  Le  tariffe  ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi
sono   determinati   sulla  base  di  criteri  generali  stabiliti  e
aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da
assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.
   4.  Il  Politecnico puo' utilizzare, per le spese di investimento,
nei  termini  previsti  dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o
forme  di leasing, garantendo un equilibrato impiego delle risorse su
scala pluriennale.
   Art. 7 - Soggetti
   1.  Il  Politecnico  e'  una  comunita' di persone che, secondo le
specifiche  funzioni  e  competenze,  concorrono  a realizzare i fini
istituzionali.  Fanno  parte della comunita' universitaria i docenti,
il personale dirigente e tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti
coloro   che,   a  vario  titolo,  trascorrono  periodi  di  ricerca,
insegnamento, studio o collaborazione tecnica presso il Politecnico.
   2.  I  docenti  sono  i professori universitari di prima e seconda
fascia di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori del Politecnico.
   3.  Il  personale dirigente e tecnico-amministrativo e' costituito
dai dipendenti del Politecnico per tali ruoli.
   4.   Sono  studenti  del  Politecnico  coloro  i  quali  risultano
regolarmente iscritti alle attivita' di formazione del Politecnico.
   5. Presso il Politecnico svolgono funzioni didattiche o di ricerca
anche soggetti esterni. I collaboratori esterni inseriti in gruppi di
ricerca,   limitatamente   al   periodo  del  loro  rapporto  con  il
Politecnico,  fanno  capo senza afferirvi alla struttura di ricerca o
di   servizio   cui  appartiene  il  responsabile  della  ricerca.  I
professori  a  contratto  ed  i  supplenti, non in organico presso il
Politecnico, fanno capo, comunque, senza afferirvi ad un Dipartimento
individuato   dal   Consiglio  di  Facolta',  su  eventuale  proposta
dell'interessato.  I  collaboratori esterni che svolgono attivita' di
supporto  alla didattica fanno capo senza afferirvi alla struttura di
appartenenza del titolare dell'insegnamento, limitatamente al periodo
di rapporto con il Politecnico. Gli studenti ospiti, limitatamente al
periodo   della   loro  permanenza,  sono  equiparati  agli  studenti
iscritti.   I   soggetti  previsti  nel  presente  comma  non  godono
dell'elettorato  attivo  e  passivo  e  la  loro  partecipazione alle
attivita'  del  Politecnico  e'  disciplinata dal Regolamento interno
delle strutture interessate.
   6.  I soggetti che prestano attivita' tecnica, amministrativa o di
ricerca  presso  il  Politecnico  a  tempo  determinato,  non  godono
dell'elettorato  attivo  e  passivo, se il loro rapporto di lavoro ha
durata  inferiore  a  tre  anni.  I  suddetti  soggetti,  che abbiano
rapporto  di  lavoro  esclusivo  non  inferiore  a  tre  anni, godono
dell'elettorato   attivo.   La   partecipazione  alle  attivita'  del
Politecnico   del  personale  che  svolge  attivita'  di  ricerca  e'
disciplinato dai regolamenti interni delle strutture interessate.
   Art. 8 - Doveri e responsabilita'
   1.  I  docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti
del Politecnico si impegnano alla:
   a) osservanza del presente Statuto e dei regolamenti;
   b) cooperazione nelle attivita' scientifiche e didattiche;
   c)  utilizzazione  appropriata delle risorse e dei servizi forniti
dal Politecnico.
   2.   I   docenti  ed  il  personale  tecnico-amministrativo  hanno
l'obbligo  di  adempiere  ai  compiti  istituzionali.  Ai  docenti e'
richiesta  la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni
e  ai  comitati  previsti  dallo  Statuto o istituiti dalle strutture
scientifiche e didattiche del Politecnico.
   Art. 9 - Attivita' ricreative, culturali e sportive
   1.  Il  Politecnico  favorisce  i  servizi  sociali,  le attivita'
ricreative,  culturali  e  sportive  degli  studenti  e del personale
universitario,  attraverso  apposite  forme  organizzative  anche con
organismi  esterni,  preferendo  le  iniziative promosse dai soggetti
direttamente interessati.
   2.  Il  Politecnico  promuove e sostiene le iniziative formative e
autogestite dagli studenti in materia di attivita' culturali, sport e
tempo libero.
   3.  Per  la  gestione  degli  impianti  sportivi universitari e le
relative attivita' si fa riferimento alla L. 28 giugno 1977, n. 394 e
successive modificazioni ed integrazioni.

   CAPO II - FONTI NORMATIVE

   Art. 10 - Statuto
   1.  Il  presente  Statuto  e' adottato ai sensi degli artt. 6 e 16
della Legge 9 maggio 1989, n.168.
   2.   Per  quanto  non  specificato  nel  presente  Statuto  o  nei
regolamenti   in   esso  previsti,  rimangono  applicabili  le  norme
legislative vigenti sull'ordinamento universitario.
   Art. 11 - Regolamenti di Ateneo
   1.  I Regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni
legislative  e statutarie. Essi sono approvati a maggioranza assoluta
dagli  organi  competenti  su  proposta  del  Rettore  o degli organi
collegiali delle strutture didattiche e scientifiche.
   2.  I  Regolamenti  di  Ateneo,  dopo  la fase di controllo di cui
all'art.  6  della  legge  168/1989  ove espressamente prevista, sono
emanati con decreto rettorale.
   3.  I  Regolamenti interni delle strutture con autonomia normativa
sono  approvati dai relativi organi collegiali a maggioranza assoluta
dei  componenti  ed  emanati con decreto rettorale, sentito il parere
del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione in base alle
specifiche competenze.
   4. Il Politecnico opera secondo i seguenti Regolamenti di Ateneo:
   a) Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilita';
   b)   Regolamento   di  attuazione  delle  norme  sul  procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   c) Regolamento Didattico di Ateneo;
   Il  Politecnico  opera,  altresi',  secondo i seguenti Regolamenti
interni:
   d) Regolamento Generale;
   e) Regolamento degli Studenti;
   f) Regolamento per il Tutorato;
   g) Regolamento Generale delle Strutture;
   h)  Ogni  altro  regolamento  di  cui  il  Politecnico  ritiene di
dotarsi.
   5.  I  Regolamenti di cui alle lettere a), b), d) sono approvati a
maggioranza  assoluta  dal  Consiglio  di Amministrazione, sentito il
Senato  Accademico  e, per i regolamenti di cui alle lettere a) e d),
sentiti  anche  le  Facolta',  i  Dipartimenti  ed il Consiglio degli
Studenti.
   6.  I  Regolamenti  di  cui  alle  lettere  c),  e),  f) e g) sono
approvati  a  maggioranza  assoluta dal Senato Accademico, sentito il
Consiglio  di  Amministrazione; per i regolamenti di cui alle lettere
c),  e) e f), sentiti anche le Facolta' e il Consiglio degli Studenti
e,  per  il Regolamento di cui alla lettera g), anche le Facolta' e i
Dipartimenti.
   7.  I  Regolamenti  di  cui  alla  lettera h) sono approvati dagli
organi di competenza.
   Art. 12 - Autonomia regolamentare
   1.  Il  Regolamento  Generale  contiene  le  norme  organizzative,
gestionali  e  concorsuali di competenza del Politecnico ed i criteri
per  la  partecipazione  a  consorzi  e societa' consortili nonche' i
criteri  generali  per la stipula di contratti e convenzioni relativi
ad   attivita'   di   formazione,   di  ricerca  e  di  trasferimento
tecnologico;  le  relative  norme  regolamentari  sono  previste  dal
Regolamento   di   Amministrazione   Finanza   e  Contabilita'.  Esso
stabilisce  anche  le  norme  elettorali,  salvo  quanto previsto dal
successivo  co.  7,  ed  i criteri per le designazioni e le nomine in
organi interni ed esterni al Politecnico.
   2.   Il   Regolamento  per  l'Amministrazione,  la  Finanza  e  la
Contabilita'  fissa  le  norme  generali  di  regolamentazione  delle
procedure  amministrative,  finanziarie  e  contabili  e  le connesse
responsabilita' secondo il disposto dell'art. 7 commi, 7, 8, 9 e art.
16,  comma  4.  lettera  c)  della  Legge  168/89;  esso  tra l'altro
definisce  le  norme  regolamentari nonche' i limiti di competenza in
merito  all'approvazione  e  stipula di contratti e convenzioni tra i
diversi organi e strutture del Politecnico.
   3.  Il  Regolamento  di  attuazione  delle  norme sul procedimento
amministrativo  e  sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
disciplina  le  modalita'  operative relative a quanto disposto dalla
Legge   7   agosto   1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   4.  Il  Regolamento  Didattico  di  Ateneo contiene l'elenco delle
Facolta'  e delle loro articolazioni e disciplina l'ordinamento degli
studi per i corsi d'istruzione universitaria, previsti dalla legge 19
novembre  1990,  n.  341  e successive modificazioni ed integrazioni,
attivati  presso  il  Politecnico  e indica le strutture didattiche a
cio' preposte. Esso contiene, altresi', le norme per l'istituzione di
nuove  attivita'  di  formazione  e  di eventuali ulteriori strutture
didattiche.
   5.  Il Regolamento degli Studenti contiene le norme organizzative,
amministrative  e  comportamentali  alla  cui  osservanza sono tenuti
tutti  gli  studenti  iscritti  al  Politecnico.  Esso  stabilisce le
modalita'  di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi
collegiali  interni  ed  esterni  laddove  previsti,  la durata delle
cariche nonche' le modalita' per la collaborazione a tempo parziale e
per  lo  svolgimento  delle attivita' culturali, sportive e del tempo
libero  anche  se  autogestite  dagli studenti. Lo stesso regolamento
definisce le norme per l'attuazione del diritto allo studio.
   6.  Il Regolamento per il Tutorato disciplina l'organizzazione del
servizio  di  tutorato al fine di orientare ed assistere gli studenti
per tutto il corso degli studi.
   7.    Il    Regolamento   Generale   delle   Strutture   definisce
l'articolazione  e  disciplina  l'attivazione, la disattivazione e la
variazione delle strutture in relazione alle esigenze del Politecnico
nonche'  i  principi generali ai quali devono ispirarsi i regolamenti
interni.  Esso  contiene  anche  l'elenco  dei  Dipartimenti  e delle
strutture di supporto e ne disciplina il funzionamento.

   TITOLO II - ATTIVITA''

   Art. 13 - Attivita' Universitaria
   1.  L'attivita'  universitaria  si  espleta attraverso le funzioni
istituzionali di didattica, di ricerca e di attivita' di servizio.
   In particolare, il Politecnico:
   a)  organizza  le  attivita'  didattiche nel rispetto dei principi
espressi nell'art. 3, comma 2;
   b)  rilascia,  in  attuazione  delle  norme  vigenti in materia di
ordinamenti  didattici  universitari, i titoli di studio previsti per
legge e sanciti nel Regolamento Didattico di Ateneo.
   c)  istituisce  ed  organizza  servizi didattici integrativi quali
l'orientamento,  il tutorato e le attivita' culturali e di formazione
destinate a soggetti interni alla propria comunita';
   d) promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di
stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni;
   e)  attiva  servizi  finalizzati  all'inserimento  nel  mondo  del
lavoro;
   f)   istituisce   ogni  altra  attivita'  didattica  prevista  dal
Regolamento Didattico di Ateneo;
   2.  il  Politecnico  puo'  avvalersi  di esperti anche estranei al
mondo  universitario  per  lo  svolgimento di conferenze o seminari a
supporto delle attivita' didattiche e scientifiche;
   3.  il  Politecnico,  nell'ambito  delle proprie finalita', svolge
l'attivita'  di  ricerca  scientifica  secondo  i  principi  espressi
nell'art. 3, comma 1;
   4.  Il  Politecnico  svolge  attivita' di servizio per istituzioni
pubbliche e private, per imprese e altre forze produttive in quanto:
   a)  strumento  di  diffusione e valorizzazione dei risultati della
ricerca   scientifica   nonche'   occasione  di  arricchimento  delle
conoscenze;
   b)  attivita'  orientata  alla  formazione culturale delle entita'
operanti sul territorio;
   c)  attivita'  di  trasferimento  tecnologico destinata a supporto
della   produzione  e  della  gestione  delle  risorse  e  protezione
dell'ambiente;
   d)  attivita'  di  studio  e  di  indirizzo per una progettualita'
avanzata  a  supporto  delle istituzioni che operano sul territorio e
mirata alla qualita' ed alla bellezza del territorio.
   e) il Politecnico assicura la conservazione del proprio patrimonio
edilizio  e  ne promuove l'arricchimento tramite un'azione interna di
progettualita' permanente.
   5.  L'attivita'  universitaria complessivamente svolta rappresenta
un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature,
personale e mezzi finanziari.

   TITOLO III - ORGANI CENTRALI DEL POLITECNICO

   Art. 14 - Organizzazione degli organi centrali del Politecnico
   1.  Nell'ordinamento  del  Politecnico  vige  il  principio  della
distinzione   tra  indirizzo  e  controllo  da  un  lato  e  gestione
dall'altro.
   2.  Gli  organi centrali di governo, descritti nel successivo art.
15  co.1,  definiscono  gli  obiettivi  e  i  programmi  da attuare e
verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive
generali impartite.
   3.  Ai  dirigenti  spetta  la  gestione  finanziaria,  tecnica  ed
amministrativa  compresa  l'adozione  di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di  organizzazione  delle  risorse umane, strumentali e di controllo.
Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
   4. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono
alla gestione delle attivita' di ricerca e d'insegnamento.
   Art. 15 - Tipologia degli organi centrali
   1. Sono organi centrali di governo del Politecnico: il Rettore, il
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
   2.  Sono organi centrali propositivi e consultivi: Il Collegio dei
Direttori  di Dipartimento ed il Consiglio degli Studenti. Essi hanno
titolo  ad  esprimersi  su  temi  di  carattere generale e su temi di
specifica competenza dei singoli organi.
   3.  Ogni  organo  deliberante  ha  il dovere di motivare decisioni
difformi  dal  parere  degli  organi  consultivi  che  hanno titolo a
esprimerlo.
   Art. 16 - Il Rettore
   1. Il Rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge,
garantisce  il  perseguimento  dei compiti istituzionali, promuove lo
sviluppo  del  Politecnico assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e
nei  limiti  delle  proprie  attribuzioni, ogni iniziativa utile allo
scopo.
   In particolare spetta al Rettore:
   a)  fissare  l'ordine del giorno, convocare e presiedere il Senato
Accademico   ed   il   Consiglio  di  Amministrazione  e  adottare  i
provvedimenti  di  attuazione  delle  rispettive deliberazioni per la
parte di propria competenza;
   b) emanare lo Statuto e i regolamenti;
   c) garantire la liberta' di insegnamento e di ricerca dei docenti;
   d)  esercitare  l'autorita' disciplinare nei limiti previsti dalla
legge;
   e)  curare  l'osservanza  delle  norme  concernenti  l'ordinamento
universitario,  comprese  quelle  sullo stato giuridico del personale
docente;
   f)  rappresentare  il  Politecnico  nella  stipula  di contratti e
convenzioni  non  affidati  alla  competenza  delle singole strutture
didattiche e di ricerca e del Direttore Amministrativo;
   g)  presentare  al Ministro le relazioni periodiche previste dalla
legge;
   h)  adottare,  in  casi  straordinari  di necessita' e di urgenza,
provvedimenti  di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi cui,
di norma, compete il provvedimento;
   i)  stabilire  e  mantenere  armonici  e  proficui rapporti con le
Istituzioni,   gli   Enti,  le  forze  economiche  e  produttive  nel
territorio, in ambito nazionale ed internazionale;
   j)  esercitare  le funzioni decentrate dal Ministero relative allo
stato  giuridico  ed  economico  dei docenti secondo quanto stabilito
dalla vigente normativa;
   k)   presentare   il  bilancio  di  previsione  ed  il  rendiconto
finanziario agli organi centrali di governo competenti;
   l)  esercitare  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle  norme  generali  del  vigente ordinamento universitario, dallo
Statuto e dai regolamenti.
   2.  Ogni  anno  il  Rettore  riferisce,  tenendo conto anche delle
relazioni  delle  strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 5
co.  4,  sulle  attivita'  svolte  e  sulle  linee  di  sviluppo  del
Politecnico, in una Conferenza di Ateneo.
   3.  Il Rettore dura in carica 3 anni accademici. Il mandato inizia
il 1 ottobre.
   4.  Al Rettore e' attribuita un'indennita' di carica la cui misura
e' determinata dal Consiglio di Amministrazione.
   5.  Il  Rettore  e'  eletto fra i professori di prima fascia ed e'
nominato dal Ministro.
   L'elettorato attivo spetta :
   a) a tutti i docenti componenti dei Consigli di Facolta';
   b) a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti;
   c)  a  tutto  il  personale dirigente e tecnico-amministrativo con
voto  pesato in ragione del venti per cento del numero dei professori
di ruolo.
   6.  Il  Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime  tre  votazioni, in caso di mancata elezione, si procedera' con
il  sistema  del  ballottaggio  tra  i  due candidati che nell'ultima
votazione  hanno  riportato  il maggior numero di voti. E' eletto chi
riporta  maggiori  voti;  a  parita'  di  voti, colui che ha maggiore
anzianita'  nel  ruolo;  in caso di pari anzianita' di ruolo, il piu'
anziano anagraficamente.
   7.  Il  Rettore  nomina  due Prorettori scelti tra i professori di
ruolo.  Al  Prorettore  scelto  tra i professori di prima fascia sono
attribuite  le  funzioni di vicario, con delega a supplire il Rettore
in  tutte  le  sue  funzioni  nei  casi  di impedimento o di assenza.
All'altro  Prorettore,  scelto  tra  i professori di ruolo di seconda
fascia,  sara'  attribuita  dal  Rettore,  una delega per particolari
uffici  nell'ambito delle proprie attribuzioni. Al Prorettore vicario
e'  attribuita  un'indennita'  di carica la cui misura e' determinata
dal Consiglio di Amministrazione.
   8.  Il  Rettore puo' delegare a professori di ruolo sue specifiche
funzioni,  dandone  comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio
di   Amministrazione.   Le  deleghe  vengono  conferite  con  decreto
rettorale.
   Art. 17 - Senato Accademico
   1.  Il  Senato  Accademico e' l'organo cui spettano le funzioni di
indirizzo  e  di  programmazione  annuale  e  pluriennale  nonche' di
coordinamento e controllo delle attivita' del Politecnico.
   In particolare il Senato Accademico:
   a) Approva con cadenza triennale, su proposta del Rettore, sentito
il  Consiglio  di  Amministrazione  e il Consiglio degli studenti, il
piano  di  sviluppo entro il 31 dicembre immediatamente successivo al
suo  insediamento;  inoltre, sentito il Consiglio di Amministrazione,
e,  per  la  parte  riguardante la didattica anche il Consiglio degli
Studenti,  approva  il  programma  annuale  della  didattica  e della
ricerca;
   b)  determina  i  criteri  per  il  ricorso  alla  stipulazione di
contratti  con  studiosi esperti di alta qualificazione scientifica o
professionale  per  attivare  annualmente,  per comprovate e motivate
necessita'  didattiche,  corsi  di insegnamento ufficiali, nei limiti
stabiliti  dall'art. 1, comma 32 della Legge n. 549/95 e succ. mod. e
int.  in  base  alla  programmazione didattica delle Facolta' e delle
risorse rese disponibili dal Consiglio di Amministrazione.
   c)  formula  criteri  per  l'attuazione  di  programmi nazionali e
internazionali di cooperazione;
   d) delibera i Regolamenti:
   didattico;
   degli studenti;
   per il tutorato;
   generale delle strutture;
   e)  esprime  pareri sui Regolamenti di competenza del Consiglio di
Amministrazione,  secondo  quanto  previsto dall'art. 11, nonche' sul
regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti.
   f)   esprime  parere  sui  regolamenti  interni  deliberati  dalle
Strutture;
   g)   delibera   sulla  costituzione  delle  strutture  didattiche,
scientifiche  e  di supporto del Politecnico, sentito il Consiglio di
Amministrazione;
   h)   delibera  l'istituzione  dei  servizi  didattici  integrativi
sentiti  il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti
nonche' le Facolta' ed i Dipartimenti interessati;
   i) delibera la distribuzione del personale docente;
   j)   propone   al  Consiglio  di  Amministrazione  i  criteri  per
l'assegnazione del personale tecnico ed amministrativo alle strutture
didattiche e di ricerca;
   k)   propone   al   Consiglio  di  Amministrazione  i  criteri  di
ripartizione,  alle  strutture didattiche e di ricerca, delle risorse
finanziarie  non  altrimenti destinate, compresi i contributi versati
dagli studenti;
   l)  delibera  sull'attribuzione dei finanziamenti assegnati per la
ricerca  nell'ambito del bilancio di previsione relativamente a quote
non   altrimenti   destinate,  avvalendosi  di  apposite  commissioni
scientifiche elette in modo da garantire la presenza paritetica delle
diverse componenti dei docenti;
   m) delibera sulle proposte del Consiglio degli Studenti;
   n)  delibera  sugli  accordi  quadro  e  di  programma a carattere
scientifico  e/o didattico in ordine alla collaborazione con soggetti
esterni pubblici e privati, individuando le strutture a cui demandare
l'esecuzione in relazione alle specifiche competenze;
   o)  delibera  sulla  costituzione di eventuali organi con funzioni
consultive  e  con  durata  temporanea  o  permanente,  fissandone le
relative competenze;
   p)  delibera  annualmente, sentito il Consiglio degli Studenti, in
merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di Studio;
   q)  formula  i  criteri e le modalita' di verifica delle attivita'
del personale docente;
   r)  esprime  parere  sul  bilancio di previsione e prende atto del
conto consuntivo;
   s)  esprime  parere  sulla  destinazione  di  parte dell'avanzo di
amministrazione  all'ulteriore  sostegno  della  ricerca  nonche'  al
potenziamento delle attivita' didattiche e formative;
   t)   prende   atto  delle  relazioni  ufficiali  da  inoltrare  al
Ministero;
   u) esprime parere su ogni questione di competenza del Consiglio di
Amministrazione riguardante l'attivita' didattica e di ricerca;
   v)  esercita  tutte  le  altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle   norme   generali   e   speciali   concernenti   l'ordinamento
universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
   w)  Al  fine della erogazione ai docenti dei compensi incentivanti
l'impegno  didattico,  provvede  a verificare l'impegno didattico dei
singoli  docenti  nel  rispetto di quanto previsto dalla Legge 370/98
all'art.   4   comma  2),  ed,  inoltre,  monitorare  i  progetti  di
miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da
gruppi   di   docenti  con  particolare  riferimento  all'innovazione
metodologica  e  tecnologica e ad attivita' formative propedeutiche ,
integrate e di recupero, verificandone il rispetto.
   x)  delibera  l'attivazione  dei Corsi individuati nel Regolamento
Didattico  di Ateneo che rilasciano i seguenti titoli: laurea, laurea
specialistica, specializzazione, dottorato e master.
   y)  delibera  la  composizione  del  Consiglio per la gestione dei
Corsi di Studio interfacolta' e interateneo.
   z)  delibera  sull'opportunita'  dell'autovalutazione dei Corsi di
Studio e sulla relativa organizzazione.
   2.  Le  norme  per  il  funzionamento  del  Senato Accademico sono
contenute in apposito Regolamento.
   3. Sono membri di diritto:
   a) il Rettore;
   b) i Presidi di Facolta';
   c) il Prorettore vicario;
   d)  il  Direttore  Amministrativo anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
   Sono membri elettivi:
   e)  un  numero  di  studenti pari al 15% di tutti i componenti del
Senato  Accademico,  arrotondato  per  eccesso,  eletto dal Consiglio
degli Studenti in seno allo stesso.
   f)  un  numero di unita' del personale tecnico-amministrativo pari
al  numero degli studenti di cui alla lettera e) eletto dal personale
dipendente  del  Politecnico.  L'elettorato  passivo  e'  normato dal
Regolamento Generale di Ateneo.
   I  rappresentanti  degli Studenti e i rappresentanti del personale
tecnico - amministrativo non hanno diritto di voto sui punti i ), l).
   Sono membri designati:
   g) Un Direttore di Dipartimento per ogni Facolta', individuato dal
relativo  Consiglio,  tra i suoi componenti. Qualora nessun Direttore
disponibile  appartenga alla Facolta', questa puo' designare un altro
docente della Facolta'.
   4.  I  membri elettivi e designati del Senato Accademico durano in
carica  tre  anni.  Le  modalita'  di  elezione  della rappresentanza
studentesca,  che  dura  in  carica  due  anni, sono disciplinate dal
Regolamento degli Studenti.
   5.   Il  Senato  Accademico  e'  convocato  dal  Rettore  per  sua
iniziativa  o  su  motivata  richiesta di almeno meta' dei Presidi di
Facolta' o di almeno meta' dei membri elettivi.
   6.  Ai  componenti  elettivi  e designati del Senato Accademico e'
attribuita  un'indennita'  di carica la cui misura e' determinata dal
Consiglio di Amministrazione.
   Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione.
   1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  programma  e  controlla le
attivita'   relative   alla   gestione  amministrativa,  finanziaria,
economica e patrimoniale del Politecnico.
   Il   Consiglio   di   Amministrazione  rende  altresi'  esecutivi,
nell'ambito delle competenze di bilancio, gli indirizzi programmatici
del  Senato Accademico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la
gestione ed il controllo delle risorse finanziarie e del personale.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione:
   a)  formula i criteri attuativi per la distribuzione delle risorse
finanziarie e del personale;
   b) formula i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi,
sentito il Senato Accademico;
   c)  delibera la struttura della pianta organica del Politecnico in
coerenza con i programmi di sviluppo del Politecnico;
   d)   delibera,  sentito  il  Senato  Accademico,  il  bilancio  di
previsione ed approva il conto consuntivo;
   e) delibera i Regolamenti:
   - Generale;
   - per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita';
   -  di Attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   f)   esprime   parere  sui  regolamenti  secondo  quanto  previsto
dall'art. 11;
   g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle singole
strutture;
   h)  delibera  i  provvedimenti  relativi alle tasse e contributi a
carico  degli  studenti,  sentito il Senato Accademico e il Consiglio
degli Studenti;
   i)  delibera  i  contratti  e  le  convenzioni  ed ogni altro atto
negoziale  che  comporti  impegno  di  spesa,  fatti  salvi  i poteri
espressamente  riservati  ad altri organi e strutture dal Regolamento
per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita';
   j)  controlla  la  consistenza  e  la funzionalita' del patrimonio
immobiliare e mobiliare del Politecnico;
   k)  esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da
norme  generali  e  speciali concernenti l'ordinamento universitario,
dallo Statuto e dai regolamenti;
   l)  delibera le modifiche dello Statuto in seduta congiunta con il
Senato Accademico;
   m)  esprime  parere  sui  piani  pluriennali  di  sviluppo  ed  il
programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica.
   2.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  composto  da membri di
diritto, membri designati e membri elettivi.
   Sono membri di diritto:
   a) il Rettore, che lo presiede;
   b)  Il  Direttore  Amministrativo anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
   c) il Prorettore Vicario, con voto consultivo;
   Sono membri designati dal Rettore:
   d) 	il Prorettore scelto tra i professori associati;
   e)	Un  esperto  in  materie  giuridiche  e/o  economiche, con voto
consultivo;
   f) Un professore di ruolo;
   g)	Un ricercatore con voto consultivo;
   h)  Un  rappresentante,  con voto consultivo, su indicazione degli
enti  che  concorrono,  almeno  per un triennio, al finanziamento del
Politecnico   per   i   compiti  istituzionali  e  senza  vincolo  di
destinazione.  L'importo  annuo  non puo' essere inferiore all'1% del
Fondo  per  il Finanziamento Ordinario erogato dal MIUR nell'anno che
precede il triennio.
   Sono membri elettivi:
   i) Un professore della prima fascia del ruolo, un professore della
seconda  fascia  del ruolo ed un ricercatore, eletti dalle rispettive
componenti;
   j) Due rappresentanti eletti dagli studenti;
   k) Un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo.
   3.  Il  Consiglio  di  Amministrazione dura in carica tre anni. Le
modalita'  di  elezione della rappresentanza studentesca, che dura in
carica due anni, sono disciplinate dal Regolamento degli Studenti.
   4.  Il  Consiglio di Amministrazione e' costituito con decreto del
Rettore.  La  mancata  nomina  di componenti non elettivi non inficia
l'insediamento del collegio.
   5. Le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono
contenute in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio.
   6.   Ai   componenti   elettivi   e  designati  del  Consiglio  di
Amministrazione  e'  attribuita un'indennita' di carica la cui misura
e' determinata dallo stesso Consiglio.
   Art. 19 - Il Collegio dei Direttori di Dipartimento
   1.  Il  Collegio  dei  Direttori  di Dipartimento e' costituito da
tutti  i  Direttori  di  Dipartimento.  Esso e' organo consultivo del
Senato  Accademico  e del Consiglio di Amministrazione per gli ambiti
di pertinenza dei Dipartimenti.
   2. Esso e' presieduto dal Rettore o da suo delegato.
   Art. 20 - Il Consiglio degli Studenti
   1.  Il  Consiglio  degli  Studenti  esercita funzioni di carattere
propositivo  e  consultivo  nei  confronti  degli  organi centrali di
governo   e  delle  strutture  del  Politecnico,  relativamente  alle
tematiche  di  interesse  studentesco ed alla valorizzazione del loro
rapporto  con  il  Politecnico.  Inoltre  il Consiglio degli Studenti
decide, nell'ambito delle regole generali di cui al co. 2 lett. c), i
programmi,  l'attuazione  delle  iniziative  e  l'utilizzazione delle
risorse.
   2. In particolare il Consiglio degli Studenti e' chiamato a:
   a) concorrere a predisporre strumenti atti ad analizzare i servizi
didattici e finalizzati ad una verifica qualitativa e quantitativa di
ciascun  insegnamento  e  dei  Corsi  di laurea e di Diploma nel loro
complesso  e  a formulare al Senato Accademico proposte in materia di
Regolamento  Didattico  di  Ateneo, di organizzazione delle attivita'
didattiche,  di  organizzazione  di servizi didattici complementari o
integrativi  e  degli  altri  servizi  universitari, di tutorato e di
diritto allo studio, nonche' di bilancio di previsione;
   b)  esprimere  parere  sui  regolamenti,  secondo  quanto previsto
dall'art. 11.
   c)  proporre  le regole generali da applicarsi nel Politecnico per
lo  svolgimento  delle attivita' formative autogestite dagli studenti
nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
   d)  Promuovere  e attuare rapporti nazionali ed internazionali con
le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
   e)  esprime  parere  sul  piano triennale di sviluppo, nonche' sul
programma  annuale  della  didattica  e  della  ricerca, per la parte
riguardante la didattica.
   f) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai corsi
di studio
   g)   esprime  parere  sui  provvedimenti  relativi  alle  tasse  e
contributi a carico degli studenti.
   3.  Il  Regolamento  Generale  fissa  le  modalita' per fornire al
Consiglio  degli  Studenti  le  risorse ed i supporti anche logistici
necessari al suo funzionamento.
   4.  Il Consiglio degli Studenti e' composto da membri di diritto e
da membri elettivi.
   Sono membri di diritto: i rappresentanti degli Studenti in seno ai
Consigli  di Amministrazione del Politecnico e dell'E.DI.S.U. nonche'
ai Consigli di Facolta'.
   Sono  membri elettivi: i rappresentanti di ciascun corso di studio
in  ragione di 1 per i Corsi di Studio con un numero di iscritti fino
a 1.000 e 2 per i Corsi di Studio con un numero di iscritti superiore
a 1.000.
   5.  Il  Consiglio degli Studenti viene rinnovato ogni due anni. Il
Consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.
   6.  Le  norme  di  funzionamento del Consiglio degli Studenti sono
contenute  in  apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio,
sentito il Senato Accademico.

   TITOLO IV - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SUPPORTO.

   CAPO I - STRUTTURE DIDATTICHE

   Art. 21 - Articolazione
   Nel   Politecnico  l'attivita'  didattica  viene  svolta  in  modo
coordinato nelle Facolta' e loro articolazioni, nei Dipartimenti, per
quanto  di  loro  competenza,  e  nelle  altre  strutture  didattiche
previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.
   Art. 22 - La Facolta'
   1.  La  Facolta'  ha  come fine primario lo sviluppo scientifico e
professionale del proprio ambito perseguito mediante l'organizzazione
ed il coordinamento delle attivita' didattiche.
   Ad   essa   fanno   capo   i  Corsi  di  Studio  e  le  Scuole  di
Specializzazione.
   2.  Sono  organi  delle  Facolta':  il  Preside,  il  Consiglio di
Facolta', i Consigli Unitari di Classe.
   3. Il Consiglio di Facolta' puo' deliberare la costituzione di una
Giunta di Facolta', secondo quanto stabilito dal successivo art. 25.
   4.  Il  Senato  Accademico,  in  coerenza  con il quadro normativo
riguardante  l'istituzione di nuove Facolta', puo' istituire Facolta'
sia  territoriali  che  tematiche,  sulla  base  di una relazione del
Nucleo  di  Valutazione  interno e acquisito il parere favorevole del
Comitato  regionale di coordinamento, dandone opportuna comunicazione
al Ministero.
   Una Facolta' e' attivata dal Senato Accademico se ha una dotazione
accertata di almeno 50 docenti di ruolo.
   Art. 23 - Il Preside
   1.   Il   Preside   rappresenta   la   Facolta',  e'  responsabile
dell'attivita'   didattica  e  organizzativa,  esercita  funzioni  di
iniziativa  e  di  promozione culturale e didattica nell'ambito della
Facolta'.
   Il Preside e' membro di diritto del Senato Accademico.
   Spetta al Preside:
   a)  convocare e presiedere il Consiglio di Facolta' e la Giunta di
Facolta',  curandone  i rispettivi ordini del giorno e dando, quindi,
esecutivita' alle rispettive deliberazioni;
   b) convocare e presiedere l'Osservatorio della didattica;
   c)  vigilare  sulle  attivita'  didattiche  che  fanno  capo  alla
Facolta';
   d) redigere il calendario annuale delle attivita' didattiche;
   e)  redigere  la  relazione annuale sull'andamento delle attivita'
didattiche  tenendo  conto  della  relazione  dell'Osservatorio della
didattica;
   f)  nominare le Commissioni per gli esami di profitto, di laurea e
di diploma per il conseguimento dei titoli accademici;
   g)  esercitare  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle   norme   generali   e   speciali   concernenti   l'ordinamento
universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
   2.  Il Preside, eletto fra i professori ordinari appartenenti alla
facolta',  dura in carica tre anni accademici. Il mandato del Preside
inizia il 1 ottobre.
   3.  Il  Preside e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime  due  votazioni. In caso di mancata elezione nelle predette due
votazioni  si  ricorre  al  ballottaggio  fra  i  candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
   4.  L'elettorato  attivo spetta al Consiglio di Facolta' nella sua
composizione piu' ampia.
   5.  Il  Preside designa, tra i professori ordinari, un vicario che
lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento
o assenza.
   6.  Il Preside puo' delegare parte delle sue funzioni a professori
di ruolo.
   7.  Al Preside e' attribuita un'indennita' di carica la cui misura
e' determinata dal Consiglio di Amministrazione.
   Art. 24 - Il Consiglio di Facolta'
   1. Il Consiglio di Facolta':
   a)  programma  e  definisce  l'utilizzazione delle risorse umane e
materiali  a  disposizione  della  Facolta'  rendendo  possibile  una
efficace   offerta   didattica  e  formativa,  con  un  razionale  ed
equilibrato impiego dei docenti;
   b)  formula  proposte  per la modifica dell'ordinamento didattico,
sentiti i Consigli Unitari di Classe interessati;
   c)  predispone,  per  quanto  di  sua competenza, gli elementi per
l'elaborazione del piano di sviluppo triennale dell'Ateneo;
   d)  procede annualmente alla programmazione didattica provvedendo,
in   particolare,   alla   attivazione  degli  insegnamenti,  nonche'
all'assegnazione dei compiti didattici ai docenti, sentiti i Consigli
dei  Dipartimenti  e  Consigli Unitari di Classe interessati. Inoltre
individua  i progetti di miglioramento qualitativo della didattica di
cui  all'art.  17 co. 1 lett. a4). Delle suddette attivita' riferisce
nella relazione di cui all'art. 5 co. 4;
   e)  approva  la  relazione  relativa  alle attivita' svolte di cui
all'art. 5 co. 4;
   f) procede annualmente alla definizione dei criteri generali per i
regolamenti  didattici  dei  Corsi  di Studio per la parte di propria
competenza,  verificandone  il rispetto da parte dei Consigli Unitari
di Classe;
   g)  delibera,  nell'ambito  della  relativa  dotazione finanziaria
assegnata,   l'attribuzione  di  supplenze,  affidamenti  e,  laddove
motivata   da   particolari   e   specifiche  esigenze  didattiche  e
scientifiche,  la  stipula  di  contratti  di  diritto privato per la
copertura   di   corsi  ufficiali  ed  integrativi  di  insegnamento,
acquisito il parere del Consiglio Unitario di Classe interessato;
   h)  procede  alla richiesta di nuovi posti in organico di docenti,
in  coerenza  con il programma di sviluppo dell'Ateneo, tenendo conto
delle  necessita'  prospettate  dai  Consigli  dei Dipartimenti e dai
Consigli  Unitari  di Classe. Con gli stessi criteri attribuisce alle
aree     didattiche     e,     quindi,     ai     singoli     settori
scientifico-disciplinare  i  posti  di  docente  assegnati dal Senato
Accademico alla Facolta';
   i)  delibera  in  merito  alla  chiamata  dei professori di ruolo,
sentiti  i  Consigli  di Dipartimento ed i Consigli Unitari di Classe
interessati;
   j)  definisce  i  criteri di utilizzazione dei fondi per attivita'
didattiche, specificatamente assegnati alla Facolta';
   k)  esprime  parere  sulle  norme  di  funzionamento  dei Consigli
Unitari di Classe;
   l)  esprime  parere  sui  regolamenti  di  ateneo  secondo  quanto
previsto dall'art.11;
   m) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi
di Studio;
   n)  esprime  parere  in  merito  alla costituzione delle strutture
didattiche,  scientifiche  e  di  servizio ed alla modifica di quelle
esistenti;
   o)  ottempera  a  tutti  gli  altri compiti che gli sono demandati
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
   p)  approva  le  norme  per  il  funzionamento  del  Consiglio  di
Facolta', contenute in apposito regolamento;
   q)  esprime  parere sulla concessione di nulla osta ai docenti per
lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca presso altre sedi
e  per  la  fruizione  di  periodi di esclusiva attivita' di ricerca,
sentiti i Consigli Unitari di Classe interessati.
   2. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
   a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che appartengono alla
facolta';
   b)  tutti  i ricercatori; qualora il numero degli stessi superi il
50  %  di  quello  dei  professori  di  ruolo,  la  loro afferenza al
Consiglio   e'   limitata   alla   predetta  percentuale  sulla  base
dell'anzianita'  nel ruolo e, subordinatamente, della loro anzianita'
anagrafica;
   c)  due  ricercatori  in rappresentanza di tutti i ricercatori non
presenti  in  Facolta'  Per tale rappresentanza l'elettorato attivo e
passivo  e'  costituito  da  tutti  i  ricercatori  non  presenti  in
Consiglio di Facolta' a qualsiasi titolo;
   d)  una  rappresentanza di studenti nella misura di una unita' per
ogni  mille  iscritti  o  frazione,  con un minimo di tre, fino ad un
numero massimo pari al 10 % di quello dei docenti;
   e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
   Tutti i rappresentanti di cui s'e' detto durano in carica tre anni
ad  eccezione  della  componente studentesca che viene rinnovata ogni
due anni secondo le norme contenute nel Regolamento degli Studenti.
   3.  Alle  sedute  del  Consiglio di Facolta' partecipa di norma il
Direttore Amministrativo o un suo delegato.
   4.   I   professori   fuori   ruolo,  i  ricercatori  e  le  altre
rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo
se presenti alle sedute.
   5.  Tutte  le delibere del Consiglio di Facolta' vengono assunte a
maggioranza dei presenti.
   Art. 25 - La Giunta di Facolta'
   1.  La  Giunta  di  Facolta'  viene  costituita  su  delibera  del
Consiglio di Facolta' ove questo ne ravvisi l'opportunita' al fine di
snellire e ordinare i lavori del Consiglio stesso.
   2.  La Giunta, ove costituita, ha come compito specifico quello di
istruire  le  pratiche  da  sottoporre  al Consiglio di Facolta' e ne
predispone gli schemi di delibera. Essa assume compiti deliberanti su
specifica   ed   espressa   delega  del  Consiglio  di  Facolta',  in
particolare in merito:
   a)  all'assegnazione  dei  compiti  didattici a docenti, sentiti i
Consigli dei Dipartimenti e i Consigli Unitari di Classe;
   b)  all'attribuzione  dei  contratti  a  supporto della didattica,
delle  supplenze ed affidamenti, sentiti i Dipartimenti ed i Consigli
Unitari di Classe interessati;
   c)  alla  cura e alla ripartizione di fondi per la didattica e per
interventi   straordinari  nel  rispetto  dei  criteri  definiti  dal
Consiglio di Facolta';
   d)  alla formulazione di pareri sulla concessione di nulla osta ai
docenti  per  lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche o di ricerca
presso  altre  sedi  e  per  la  fruizione  di  periodi  di esclusiva
attivita'   di   ricerca,   sentiti  i  Consigli  Unitari  di  Classe
interessati;
   e)  alla verifica che i regolamenti didattici dei Corsi di Studio,
deliberati  dai  Consigli  Unitari  di  Classe, rispondano ai criteri
definiti preventivamente dal Consiglio di Facolta'.
   3.  La  composizione  e le modalita' di funzionamento della Giunta
sono   disciplinate  dal  Regolamento  di  Facolta',  assicurando  la
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
   4.  I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici
ad  eccezione  della  rappresentanza  studentesca che viene rinnovata
ogni  due  anni  secondo  le  norme  contenute  nel Regolamento degli
Studenti.
   Art. 26 - Corsi di Studio Interfacolta' e Interateneo
   1.  Il  Politecnico puo' istituire ed attivare Corsi di Studio con
il concorso di piu' Facolta' o con altri Atenei.
   2.  Per  i  Corsi di Studio attivati con il concorso di due o piu'
Facolta' o Atenei e' istituito un Consiglio di studio.
   3.  Il  Consiglio  ha  il  compito  di organizzare e coordinare le
attivita'   didattiche   previste   nell'atto   convenzionale  ed  in
particolare:
   a)  Procedere alla definizione del regolamento didattico dei Corsi
di Studio;
   b)  Approvare  la  relazione  di cui all'art.5 co. 4 relativa alle
attivita' didattiche svolte;
   c)  Definire  i  criteri  di utilizzazione dei fondi per attivita'
didattiche, specificatamente assegnati;
   d) Esprime pareri in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi
di Studio;
   e)  Approvare  i  piani degli studi individuati dagli studenti per
ogni anno accademico;
   f)  Definire  le attivita' didattiche che attengono a cooperazioni
nazionali ed internazionali anche nell'ambito di accordi quadro;
   g)  Convalidare  l'attivita'  didattica di studenti nell'ambito di
cooperazioni internazionali;
   h)  Fissare gli obblighi per coloro che provengono da altra sede o
da altro corso di studi, e per la convalida dei titoli di studio;
   i) Organizzare l'attivita' di tutorato degli studenti;
   j) Effettuare su richiesta del Senato Accademico l'autovalutazione
dei Corsi di Studio;
   k)  esprimere parere relative alle supplenze, agli affidamenti, ai
contratti e alle attivita' di supporto alla didattica;
   l)  Ottemperare  a  tutti gli altri compiti che gli sono demandati
dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
   m)  Ottemperare  a  tutti  gli  altri  compiti  che congiuntamente
possono essere delegati dai Consigli delle Facolta' interessati.
   4. Fanno parte di ciascun Consiglio
   a)  un  pari numero di docenti di ruolo per ogni Facolta' o Ateneo
interessato   secondo   le  norme  previste  nell'atto  convenzionale
approvato dal Senato Accademico nel rispetto dei ruoli della docenza;
   b)  una  rappresentanza degli studenti per ciascun Corso di Studio
appartenente al Consiglio, costituita da un numero pari a 1, 3, 5 e 7
se  il  numero  degli  iscritti  e',  rispettivamente, minore di 150,
compreso tra 150 e 500, compreso tra 500 e 1.000, maggiore di 1.000;
   5.   Le   norme   di   funzionamento   sono   previste   nell'atto
convenzionale.
   6. Il Senato Accademico puo' accorpare in un unico organismo due o
piu' Consigli di Corso di Studio Interfacolta' o Interateneo.
   Art. 27 - Osservatorio della didattica
   1.  Presso  ciascuna  Facolta'  e'  istituito l'Osservatorio della
didattica  presieduto dal Preside o da un suo delegato e composto per
meta'   da   professori  di  ruolo  e  ricercatori  e  per  meta'  da
rappresentanti   di   studenti  nei  Consigli  di  Corso  di  studio.
L'Osservatorio  esprime  parere circa la compatibilita' tra i crediti
assegnati   alle   attivita'  formative  e  gli  obiettivi  formativi
programmati  dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti emanati
in  attuazione dell'art. 17, co. 95 della legge 127/97 e succ. modif.
ed integraz.
   2.   L'Osservatorio   ha  poteri  propositivi  nei  confronti  del
Consiglio di Facolta'.
   3.     L'Osservatorio    redige    annualmente    una    relazione
sull'organizzazione  e  funzionamento della didattica e sul complesso
dei  servizi  forniti  agli studenti. Nella relazione potranno essere
formulate  proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle
carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione
e'  oggetto  di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di
una  seduta  del Consiglio di Facolta' e dovra' essere opportunamente
valutata  in  sede  di  definizione  della  programmazione  didattica
annuale.  La  relazione  viene,  altresi',  trasmessa  al  Nucleo  di
Valutazione di Ateneo.
   4.  La  composizione,  la  durata, le procedure per l'elezione dei
componenti  e  le  norme  generali di funzionamento dell'Osservatorio
sono precisate nel regolamento di ciascuna Facolta'.
   Art. 28 - I Consigli Unitari di Classe
   1.  Il  Regolamento generale delle strutture definisce il numero e
la denominazione dei Consigli Unitari di Classe per ogni Facolta'. Lo
stesso   Regolamento  identifica  i  Corsi  di  Laurea  e  di  Laurea
Specialistica   afferenti   ad  ogni  consiglio  nel  rispetto  della
normativa vigente.
   2.  L'elenco  dei  Corsi  di  Studio  e' contenuto nel Regolamento
Didattico di Ateneo.
   3. Ciascun Consiglio Unitario di Classe puo' essere strutturato al
suo  interno in Sezioni di Corso di Studio costituite dai docenti che
svolgono  la loro attivita' didattica principale nel rispettivo Corso
di  Studio  e da una rappresentanza di studenti che vi sono iscritti.
Ad   ogni   Sezione  di  Corso  di  Studio  possono  essere  delegate
particolari competenze.
   4.  Il  Consiglio  ha  il  compito  di  organizzare  e  coordinare
nell'ambito dei corsi di studio afferenti le attivita' didattiche.
   In particolare, ad essi spetta:
   a)  Approvare  il Regolamento didattico di tutti i Corsi di Studio
afferenti;
   b)  approvare  i  piani degli studi individuali degli studenti per
ogni anno accademico;
   c)  deliberare  e  gestire le attivita' didattiche che attengono a
cooperazioni nazionali ed internazionali anche nell'ambito di accordi
quadro;
   d)  convalidare  l'attivita'  didattica di studenti nell'ambito di
cooperazioni internazionali;
   e)  fissare gli obblighi per coloro che provengono da altra sede o
da  altro  corso  di  studi,  e  per  la convalida delle lauree e dei
diplomi universitari;
   f) organizzare l'attivita' di tutorato degli studenti;
   g)  esprimere  pareri per lo svolgimento di attivita' didattiche o
di  ricerca  dei  docenti  presso  altre  sedi  e per la fruizione di
periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
   h)  formulare  proposte  per la eventuale modifica del Regolamento
didattico di Ateneo;
   i)  formulare  per  il  Consiglio di Facolta' proposte e pareri in
merito a:
   - destinazione dei posti in organico di docenti;
   - richiesta di nuovi posti in organico;
   -  chiamata  e destinazione di professori per gli insegnamenti del
corso;
   l)  esprimere pareri relativi alle supplenze, agli affidamenti, ai
contratti a supporto della didattica;
   m)   esprimere   proposte  per  il  piano  triennale  di  sviluppo
dell'Ateneo;
   n) esprimere pareri sui compiti didattici dei docenti;
   o)  presentare  al  Consiglio  di  Facolta' proposte relative alla
programmazione   ed   all'impiego   delle  risorse  didattiche,  alla
sperimentazione  di nuove modalita' didattiche, all'attivazione ed al
potenziamento dei servizi didattici.
   p) effettuare su richiesta del Senato Accademico l'autovalutazione
dei Corsi di Studio afferenti.
   5. Fanno parte di ciascun Consiglio:
   a)  i  docenti  di  ruolo  che  svolgono  il loro carico didattico
principale nei Corsi di Studio afferenti;
   b)  una  rappresentanza degli studenti per ciascun Corso di Studio
appartenente al Consiglio, costituita da un numero pari a 1, 3, 5 e 7
se  il  numero  degli  iscritti  e',  rispettivamente, minore di 150,
compreso tra 150 e 500, compreso tra 500 e 1.000, maggiore di 1.000;
   c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
   d)  tutti  gli altri docenti di ruolo, anche di altre Universita',
che  a  qualsiasi  titolo  svolgono attivita' didattica. Tali docenti
concorrono  alla  formazione  del quorum strutturale solo se presenti
alla seduta;
   e) i professori fuori ruolo che abbiano fatto parte in qualita' di
professori di ruolo del Consigli Unitario di Classe o di un Consiglio
di Corso di Studio l'anno accademico precedente.
   6.  Ciascun Consiglio e' presieduto da un Presidente, eletto tra i
professori  di  ruolo  del Politecnico. Le modalita' di elezione sono
stabilite   dal   Regolamento   Generale.   L'elettorato  attivo  del
Presidente  spetta  a  tutti  i  membri  del Consiglio che ne abbiano
diritto.  Il Presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e
presiede  il  Consiglio, da' esecuzione alle sue delibere ed esercita
ogni altra attribuzione prevista dalle norme vigenti.
   7.  Le  norme di funzionamento e la durata dei Consigli Unitari di
Classe sono contenute nel Regolamento della Facolta' di appartenenza.
   8.  Al  Presidente  e'  attribuita  un'indennita' di carica la cui
misura e' determinata dal Consiglio di Amministrazione
   9.  Il  Presidente  designa un vicario, scelto tra i professori di
ruolo  afferenti  al Consiglio Unitario di Classe, che lo sostituisce
nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
   Art. 29 - Dottorato di ricerca
   Il  Politecnico  istituisce  ed  organizza i corsi di dottorato di
ricerca   e   provvede   a  disciplinarne  il  funzionamento  con  un
regolamento.
   Art. 30 - Scuole di specializzazione.
   Le  Scuole di Specializzazione sono istituite secondo la normativa
vigente.

   CAPO II -STRUTTURE DI RICERCA

   Art. 31 - Attivita' di ricerca
   1.   L'attivita'   di   ricerca  del  Politecnico  e'  svolta  nei
Dipartimenti e nei Centri di Ateneo.
   2.  I  Dipartimenti  possono  essere  costituiti su base tematica,
disciplinare   e   territoriale.   Questi  ultimi  contribuiscono  al
perseguimento dei fini sanciti al comma 12 dell'art.1.
   Art. 32 - Dipartimenti
   1.  Il  Dipartimento  e'  la struttura organizzativa di uno o piu'
settori  di  ricerca  omogenei  per  fini  o  per  metodi ed assicura
l'adeguato supporto ai docenti ad esso afferenti per gli insegnamenti
da loro svolti, anche relativi a piu' Facolta'.
   2.  Il  Dipartimento  promuove  e coordina le attivita' di ricerca
fermi  restando l'autonomia dei singoli docenti ed il loro diritto di
accedere  direttamente  ai finanziamenti per la ricerca, garantendo a
tutti  gli  afferenti  l'utilizzo  delle  risorse,  secondo i criteri
fissati nel regolamento di Dipartimento.
   3. Il Dipartimento concorre all'organizzazione ed allo svolgimento
delle attivita' didattiche, nei settori di propria competenza secondo
le  indicazioni  dei  Consigli  di  Facolta'  e  di  altre  strutture
didattiche, ove costituite.
   4.  Il  Dipartimento  organizza  e coordina il supporto didattico,
scientifico  e logistico ai corsi di Dottorato di ricerca nell'ambito
delle proprie attivita'.
   5.  Sono  organi  del  Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di
Dipartimento, la Giunta di Dipartimento.
   6.   Ciascun   docente   afferisce   ad   un   solo   Dipartimento
compatibilmente   con   le   sue   competenze  ed  i  suoi  interessi
scientifici,  con  liberta'  di  opzione.  Tutte le afferenze vengono
deliberate  dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di
Dipartimento ad eccezione della prima.
   7.   Al   Dipartimento   e'  assegnato  il  personale  tecnico  ed
amministrativo  dal  Consiglio  di  Amministrazione nell'ambito della
dotazione organica del Politecnico.
   Art. 33 - Autonomia gestionale del Dipartimento
   1.   Il   Dipartimento   e'  un  centro  di  spesa  con  autonomia
finanziaria, amministrativa e contabile dotato di personale tecnico -
amministrativo,   spazi  ed  attrezzature,  adeguati  alle  attivita'
istituzionali svolte.
   2. Il Dipartimento, nel rispetto dei suoi fini istituzionali, puo'
stipulare contratti con le Amministrazioni statali, con enti pubblici
e  privati  e  puo'  fornire prestazioni a terzi secondo le modalita'
definite  dal  Regolamento  per  l'Amministrazione,  la  Finanza e la
Contabilita'.
   3.  Il  Dipartimento  puo'  articolarsi,  per  motivi di carattere
scientifico   od  organizzativo,  in  sezioni  secondo  le  modalita'
definite  nel  regolamento  del  Dipartimento. Tali sezioni non hanno
autonomia amministrativa o contabile.
   4.   A   ciascun   Dipartimento   e'   assegnato   un   Segretario
Amministrativo  che  coordina  l'attivita'  amministrativo-contabile.
Egli  e',  in  solido con il Direttore del Dipartimento, responsabile
dei conseguenti atti.
   Art. 34 - Il Direttore del Dipartimento
   1.  Il  Direttore  del  Dipartimento  e'  eletto  dal Consiglio di
Dipartimento  tra  i  professori  di  ruolo  di I fascia; nel caso di
indisponibilita'   di  questi,  l'elettorato  passivo  e'  esteso  ai
professori  di  II  fascia.  Il  Direttore  resta  in carica tre anni
accademici  ed  il  suo  mandato inizia il 1oottobre. Le modalita' di
elezione sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
   2.  Al  Direttore  e'  attribuita  un'indennita'  di carica la cui
misura e' determinata dal Consiglio di Amministrazione.
   3.  Il  Direttore  ha  la  rappresentanza  del  Dipartimento ed e'
responsabile della sua gestione; esercita funzioni di iniziativa e di
promozione.
   4. Spetta comunque, al Direttore:
   a)  convocare e presiedere l'adunanza del Consiglio e della Giunta
e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
   b)  adottare,  in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i
necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di
Dipartimento,  portandoli  a  ratifica  nell'adunanza  del  Consiglio
immediatamente successiva;
   c)  assicurare  l'osservanza  delle  leggi,  dello  Statuto  e dei
regolamenti  nell'ambito  del Dipartimento, curare i rapporti con gli
organi accademici;
   d)  curare  la gestione dei beni inventariati, in qualita' di loro
consegnatario,  dei  locali  e  dei servizi di Dipartimento in base a
criteri di funzionalita';
   e)    curare    l'organizzazione    del   lavoro   del   personale
tecnico-amministrativo  ed  assicurarne una corretta gestione secondo
principi di professionalita' e responsabilita';
   f)  curare,  coadiuvato  dal  Segretario  Amministrativo,  che  il
personale svolga correttamente i compiti assegnatigli nell'ambito del
Dipartimento;
   g)  disporre,  coadiuvato dal Segretario Amministrativo, tutti gli
atti  amministrativi,  finanziari  e  contabili del Dipartimento, con
l'accordo dei titolari dei fondi, diversi dalla dotazione, per quanto
attiene  alle spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle
quote  destinate  dal  Consiglio di Dipartimento alla copertura delle
spese generali;
   h) autorizzare preventivamente, solo in relazione all'accertamento
della  copertura  finanziaria,  le  missioni  dei docenti, qualora la
spesa gravi sui fondi assegnati agli stessi docenti;
   i)  esercitare  tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite
dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
   j)  sottoscrivere  i  contratti  di  diritto  privato,  di propria
competenza,  a  tempo  determinato  per  l'affidamento  di  incarichi
retribuiti  a  personale esterno all'amministrazione relativamente ad
attivita'  di  supporto  alla  didattica  ed alla ricerca a norma del
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita'.
   5.  Spetta  inoltre al Direttore, coadiuvato dalla Giunta e con il
supporto del responsabile dei servizi amministrativi:
   a)  predisporre  le  richieste  di  finanziamento  corredate dalla
proposta  di  programma  annuale  della  didattica  e  della ricerca,
quest'ultima  anche  in  comune  con  altri  Dipartimenti o con altre
istituzioni scientifiche;
   b)  predisporre  il  bilancio  preventivo  e  il  conto consuntivo
corredati da una dettagliata relazione;
   c) predisporre le richieste di assegnazione di personale tecnico -
amministrativo.
   d)  promuovere  le  azioni  opportune per il reperimento dei fondi
necessari  per  le  attivita'  del  Dipartimento, anche attraverso la
stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati.
   e) predisporre l'organizzazione del personale amministrativo anche
in   riferimento   alla   costituzione  di  sezioni  senza  autonomia
amministrativa.
   6.  Il  Direttore designa il suo Vicario tra i professori di ruolo
del  Dipartimento  con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o
di  temporaneo  impedimento  e  ne  da' comunicazione al Consiglio di
Dipartimento.
   7.   Il  Direttore  puo'  delegare  parte  delle  sue  funzioni  a
professori di ruolo.
   Art. 35 - Il Consiglio di Dipartimento
   1.   Il  Consiglio  di  Dipartimento  e'  costituito  dai  docenti
afferenti   al   Dipartimento   e   dal   Responsabile   dei  servizi
amministrativi anche con funzioni di verbalizzante.
   Fanno inoltre parte del Consiglio:
   a) due rappresentati del personale tecnico-amministrativo; qualora
il  personale  tecnico  -  amministrativo  del Dipartimento superi le
dieci  unita',  si  aggiungera'  un rappresentante ogni cinque unita'
oltre le prime dieci;
   b) due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse
di   studio   e  dagli  specializzandi  riuniti  in  un  unico  corpo
elettorale;
   c) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli
Studenti  tra i propri membri e/o tra i rappresentanti degli studenti
nei  Consigli  Unitari  di  Classe,  secondo  modalita'  definite  da
regolamento.
   2.  I  corpi  elettorali, la durata del mandato e le modalita' per
l'elezione  delle  rappresentanze  di  cui  al  comma precedente sono
disciplinate dal Regolamento Generale.
   3.  Nel  regolamento  di  Dipartimento  puo'  essere  prevista  la
partecipazione  alla  discussione  dei  Consigli  di  Dipartimento di
esterni  in  grado di offrire un contributo agli argomenti all'ordine
del giorno.
   4.  I  professori  fuori ruolo e le rappresentanze concorrono alla
formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.
   5.  Il  Consiglio  di  Dipartimento  e'  l'organo di indirizzo, di
programmazione,  di  coordinamento e di deliberazione delle attivita'
del Dipartimento. In particolare, il Consiglio di Dipartimento:
   a)  promuove  il  potenziamento  scientifico  e  organizzativo del
Dipartimento,  sia  attraverso  il  coordinamento degli afferenti sia
tramite lo stimolo a nuove iniziative;
   b)  definisce  i  criteri  in  merito  all'utilizzazione dei fondi
assegnati  al  Dipartimento  per  il  perseguimento  dei  propri fini
istituzionali,  alla  destinazione  di quote dei fondi, diversi dalla
dotazione, per le spese generali del Dipartimento, all'uso coordinato
del   personale,  dei  mezzi,  delle  attrezzature  in  dotazione  al
Dipartimento;
   c)  approva  il  programma annuale della didattica e della ricerca
del  Dipartimento  e  le  richieste  e le iniziative ad esso connesse
nonche' la relazione relativa alle attivita' svolte di cui all'art. 5
co. 4;
   d)  approva  il  bilancio  preventivo  e le relative variazioni in
corso   d'anno,   con   le  modalita'  previste  dal  Regolamento  di
Amministrazione, Finanza e Contabilita';
   e) approva annualmente il conto consuntivo del Dipartimento;
   f)  approva  le  spese superiori ai limiti fissati nel Regolamento
per  l'Amministrazione,  la  Finanza  e  la Contabilita' e approva la
relativa imputazione a carico del bilancio;
   g)  approva le convenzioni, i contributi di ricerca e i contratti,
inclusi  quelli  di lavoro autonomo, verificandone preventivamente la
possibilita' di attuazione;
   h)  approva  le  richieste  di  cicli  di  dottorato di ricerca di
competenza  del  Dipartimento, inclusa la proposta del coordinatore e
dei membri del collegio dei docenti;
   i)  assicura,  nei limiti delle disponibilita' del Dipartimento, i
mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi
di  ricerca,  degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari
di borse di studio presso il Dipartimento;
   j)  esprime pareri e formula proposte ai Consigli di Facolta', con
cui  il  Dipartimento e' correlato, in merito alla richiesta di nuovi
posti,  alla  destinazione  dei  posti  esistenti  di  docenti e alla
chiamata     di     professori     di    ruolo    per    i    settori
scientifico-disciplinari e le discipline afferenti al Dipartimento;
   k)  esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o
la  modifica  delle discipline contenute nel Regolamento Didattico di
Ateneo,  relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria
competenza;
   l) esprime pareri sulle domande di afferenza dei docenti;
   m)   esprime  pareri  sui  regolamenti,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 11;
   n)  presenta  al  Senato Accademico, ai fini della predisposizione
del  piano  pluriennale  di  sviluppo  del Politecnico, le iniziative
ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
   o)  esercita  tutte  le  altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle norme vigenti;
   p)   delibera  in  ordine  al  Regolamento  di  funzionamento  del
Dipartimento.;
   q)  avanza  al  Senato Accademico le richieste per l'istituzione e
l'attivazione di Master, anche in concorso con altri Dipartimenti e/o
Atenei;
   r)  Approva  la struttura organizzativa del Dipartimento, anche in
riferimento    alla   costituzione   di   sezioni   senza   autonomia
amministrativa  e le posizioni organizzative del personale tecnico ed
amministrativo.
   Art. 36 - Responsabile dei servizi amministrativi del Dipartimento
   Il   Responsabile  dei  servizi  amministrativi  del  Dipartimento
predispone  tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna e
le  misure  idonee  ad  assicurare  l'esecuzione  delle deliberazioni
assunte dagli organi del Dipartimento. Inoltre:
   a.  collabora  con  il  Direttore  del Dipartimento alle attivita'
volte al miglior funzionamento della struttura;
   b.  predispone  tecnicamente  il bilancio preventivo e consuntivo,
nonche' la situazione patrimoniale;
   c.  coordina,  d'intesa  con  il  Direttore  del  Dipartimento, le
attivita'   amministrativo  -  contabili  assumendo,  in  solido,  la
responsabilita' dei conseguenti atti.
   d. e' titolare di compiti attribuiti dal Regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
   Art. 37 - La Giunta di Dipartimento
   1. La Giunta di Dipartimento e' l'organo che coadiuva il Direttore
nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per:
   a)  l'istruttoria  delle  pratiche  di competenza del Consiglio di
Dipartimento;
   b) per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
   c) per la gestione complessiva del Dipartimento.
   2.  La  Giunta  e'  composta  dal  Direttore, dal Vicario con voto
consultivo,   da   un   rappresentante   del   personale   tecnico  -
amministrativo,  dal  Segretario Amministrativo, anche in funzione di
verbalizzante,  e  da  una  rappresentanza  dei  professori di I e II
fascia, e dei ricercatori, in uguale numero, secondo quanto stabilito
dal regolamento di Dipartimento.
   3. La Giunta dura in carica tre anni accademici.
   4.   Per   specifiche   questioni,  su  delega  del  Consiglio  di
Dipartimento, la Giunta puo' anche assumere funzioni deliberanti. Per
le  delibere  su  delega  e'  richiesta  la maggioranza dei 2/3 degli
aventi diritto.
   5. La Giunta, inoltre, esercita tutte le attribuzioni che gli sono
demandate dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai relativi
regolamenti.
   Art. 38 - Costituzione dei Dipartimenti
   1.   La   istituzione   dei   Dipartimenti,   la  modificazione  o
disattivazione   avvengono   secondo   le   procedure   indicate  dal
Regolamento Generale delle strutture.
   2.  Il  predetto  regolamento  deve prevedere, altresi', il numero
minimo di docenti afferenti e l'eventuale numero massimo ottimale.
   3.  I  Dipartimenti  che  non  abbiano il numero minimo di docenti
previsto  dal  Regolamento  Generale  delle Strutture alla data del 1
ottobre  di  ogni  anno,  sono  disattivati  a  far tempo dall'inizio
dell'anno accademico successivo.
   Art. 39 - Dipartimenti e Centri interuniversitari
   Il Politecnico, unitamente ad altre Universita', puo' dare origine
a  Dipartimenti  e  Centri interuniversitari che saranno articolati e
regolati da apposite convenzioni.

   CAPO III - STRUTTURE DI SUPPORTO

   Art. 40 - Finalita'
   1.  Per  la  gestione  coordinata  e  lo  sviluppo di attivita' di
supporto  alla didattica, alla ricerca ed ai servizi verso l'esterno,
possono essere costituite apposite strutture.
   2.  Possono  essere  costituite anche strutture di supporto per le
attivita' organizzative gestionali.
   Art. 41 - Tipologia
   1. Sono strutture di supporto:
   a) le Presidenze di Facolta';
   b) le Biblioteche centrali di Facolta';
   c) I Centri di Ateneo
   d) altre strutture con le finalita' previste all'art. 40;
   Le  modalita'  di  attivazione  e  funzionamento  delle  strutture
nonche'  la  composizione  dei  loro  organi  sono  disciplinate  dal
Regolamento Generale di Ateneo.
   2. Le strutture previste al comma 1 sono di norma centri di spesa,
disciplinati    dalle    norme    previste    dal   Regolamento   per
l'Amministrazione,   la   Finanza  e  la  Contabilita'.  Sono  invece
configurati dal Consiglio di Amministrazione come centri di gestione,
qualora  questo  verifichi  la  non  congruita' delle risorse umane e
strumentali.
   3.  Le  Presidenze  delle  Facolta'  e  le Biblioteche Centrali di
Facolta'  sono  strutture permanenti. Le altre strutture hanno durata
triennale e possono essere rinnovate.
   Art. 42 - Le Presidenze della Facolta'
   1.  Le  Presidenze  della  Facolta'  collaborano con gli organi di
Facolta' alle attivita' istituzionali attribuite alla Facolta'.
   2. Le Presidenze dispongono di una dotazione finanziaria assegnata
dal  Consiglio  di Amministrazione su proposta del Senato Accademico,
con   cui  provvedono  alla  gestione  operativa  degli  uffici,  del
Consiglio di Facolta' e sue articolazioni.
   Art. 43 - Sistema Bibliotecario del Politecnico
   Le   Biblioteche   centrali   di   Facolta'   e   le   Biblioteche
dipartimentali    costituiscono    il   sistema   bibliotecario   del
Politecnico,  il  cui  obiettivo principale e' quello di sviluppare e
organizzare in forme coordinate le funzioni tecniche di acquisizione,
conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale,
nonche'    l'elaborazione    e    la   diffusione   dell'informazione
bibliografica.   A  tal  fine  viene  organizzata  una  struttura  di
coordinamento  tra  le differenti strutture operative periferiche con
il   compito,   tra  l'altro,  di  realizzare  il  catalogo  centrale
telematico  e di fornire servizi bibliotecari specialistici . Essa e'
formata  dai  responsabili  delle  biblioteche  dipartimentali  e dai
Direttori  delle biblioteche di Facolta'. Partecipano con funzione di
indirizzo   i   Presidenti   delle  Biblioteche  ed  i  Direttori  di
Dipartimento  o  loro  delegati.  Il  coordinatore  e'  nominato  dal
Direttore  Amministrativo.  Il  relativo  incarico e' rinnovabile una
sola  volta.  Tale  struttura  di  coordinamento  non  e'  dotata  di
autonomia di gestione.
   Art. 44 - Biblioteche centrali di Facolta'
   1. E' costituita presso ogni Facolta' una Biblioteca centrale.
   2.   Sono  organi  delle  Biblioteche  centrali  di  Facolta':  il
Presidente, il Consiglio e il Direttore.
   3.  I  componenti  del  Consiglio  sono  eletti  dal  Consiglio di
Facolta'  nel  suo  seno,  per  un  triennio.  La sua composizione e'
stabilita dal Regolamento Generale delle Strutture.
   4. Il Presidente e' un professore di ruolo del Politecnico, eletto
dal Consiglio per un triennio. Il Presidente designa un professore di
ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
   5.  Il  Direttore  e' nominato dal Direttore Amministrativo per un
triennio  e  partecipa  alle  sedute  del  Consiglio  in  qualita' di
segretario  verbalizzante. Al Direttore vengono assegnate le funzioni
proprie  del  responsabile dei servizi amministrativi di un centro di
spesa.
   6.  Le  Biblioteche Centrali di Facolta' dispongono di un fondo di
dotazione assegnato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del
Consiglio.
   7.  Al  Presidente  e'  attribuita  un'indennita' di carica la cui
misura e' determinata dal Consiglio di Amministrazione.
   Art. 45 - Centri di Ateneo
   1.  Al  fine  di  sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i
servizi  istituzionali  in  specifici  settori  il  Senato Accademico
delibera  la  istituzione,  la  attivazione  e  durata  dei centri di
Ateneo.
   2. Le modalita' per la costituzione dei Centri e le norme generali
per il funzionamento, lo scioglimento e il rinnovo sono contenute nel
Regolamento Generale delle Strutture.
   3.  Sono  organi  del  Centro  il  Presidente,  il  Consiglio,  il
Direttore.  Essi durano in carica tre anni e decadono, comunque, alla
disattivazione del Centro.
   4.  Il Consiglio e' nominato dal Senato Accademico su proposta del
Rettore;  La  composizione del Consiglio e' stabilita dal Regolamento
Generale  delle Strutture, il quale deve prevedere una rappresentanza
studentesca, nei casi in cui gli studenti sono utenti del servizio.
   5.  Il  Presidente e' un professore di ruolo eletto dal Consiglio.
Il  Presidente  designa  un professore di ruolo che lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento;
   6.  Il  Direttore  e' nominato dal Direttore Amministrativo per un
triennio  e  partecipa  alle  sedute  del  Consiglio  in  qualita' di
segretario  verbalizzante  e  ha funzioni di Responsabile dei servizi
amministrativi.
   7. I Centri dispongono di una dotazione finanziaria e di personale
assegnato   dal   Consiglio   di  Amministrazione  su  richiesta  del
Consiglio.  Con uguale procedura il Consiglio di Amministrazione puo'
assegnare  anche  contributi  straordinari per il potenziamento delle
attivita'.
   8.  Al  Presidente  e'  attribuita  un'indennita' di carica la cui
misura e' determinata dal Consiglio di Amministrazione.

   TITOLO V - L'AMMINISTRAZIONE

   CAPO I - UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

   Art. 46 - Organizzazione dell'Amministrazione
   Il Politecnico e' strutturato in:
   a)	Amministrazione Centrale;
   b)	Dipartimenti;
   c)	Strutture di supporto;
   Art. 47 - Formazione e professionalita'
   Il  Politecnico  promuove  la crescita professionale del personale
tecnico-amministrativo.  A  tal  fine  definisce  programmi annuali e
pluriennali  per  la  formazione  e  l'aggiornamento professionale di
tutto   il   personale  tecnico  -  amministrativo,  valorizzando  le
professionalita' acquisite.
   Art. 48 - Autonomia delle strutture
   1.  Il  Regolamento  per l'Amministrazione, Finanza e Contabilita'
riconosce  piena  o  parziale  autonomia alle strutture organizzative
centrali e periferiche.
   2.  La  piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e'
accordata  ai  Dipartimenti.  Il Consiglio di Amministrazione concede
piena  autonomia  alle  strutture di supporto previste all'art. 41 se
dotate di adeguate risorse di personale.
   Art. 49 - Direttore Amministrativo
   1.  Il  Direttore  Amministrativo sovrintende alle attivita' delle
strutture  dell'Amministrazione  Centrale  del  Politecnico,  esplica
un'azione  generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti
di  tutto  il  personale tecnico-amministrativo, coordina e controlla
l'attivita'    dei    dirigenti    nell'ambito    delle   indicazioni
programmatiche degli organi centrali di governo del Politecnico.
   2.  Su  proposta  del  Rettore,  il  Consiglio di Amministrazione,
acquisito  il  parere  del  Senato  Accademico,  nomina  il Direttore
Amministrativo  fra  i  dirigenti  del  Politecnico  o  di altra sede
universitaria,  ovvero  di altri enti pubblici e privati. I Dirigenti
proposti  devono  essere  in  possesso  dei requisiti e del titolo di
studio  di  cui  all'art.  28  c.  2 lett. a e b del D. Lgs. 165/01 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Il  Rettore  stipula il
relativo contratto.
   3. Il contratto ha una durata di tre anni finanziari e puo' essere
rinnovato.
   La  revoca  dell'incarico  prima  della  scadenza  del  termine e'
disposta,  previa contestazione all'interessato, con decreto motivato
del  Rettore,  sentito  il  Consiglio di Amministrazione ed il Senato
Accademico.
   4.   Il   Direttore   Amministrativo   nomina  un  Vice  Direttore
Amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di
sua  assenza  o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o funzionari
piu' alti in grado.
   Art. 50- Funzioni dei dirigenti
   1. Ai dirigenti, coordinati dal Direttore Amministrativo, compete,
in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di
governo  dell'Ateneo,  la  gestione delle funzioni amministrative del
Politecnico,  mediante  autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione
delle  risorse  umane  e  strumentali di controllo, nell'ambito delle
strutture cui sono preposti.
   2.  Essi  sono  direttamente  responsabili della realizzazione, in
termini   di   efficienza  e  di  correttezza  amministrativa,  degli
obiettivi  indicati dagli organi di governo del Politecnico, alla cui
individuazione  partecipano  con  attivita' istruttorie, di analisi e
con autonome proposte.
   3.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  Legge e del C.C.N.L. di
settore,  l'accesso  alle  qualifiche di dirigente avviene secondo le
norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
   Art. 51 - Funzioni dei vice dirigenti
   1.   I  vice  dirigenti  ed  i  titolari  di  funzioni  equiparate
organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per
il raggiungimento degli obiettivi di cui rimangono responsabili.
   2.  Ai  vice  dirigenti  possono  essere  delegati  dal  Dirigente
particolari funzioni.
   Art. 52. - Responsabilita' dirigenziale
   1. I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle
attivita'   cui   sono   preposti,   con   riguardo   alla   generale
organizzazione   del   personale  e  dei  mezzi,  all'attuazione  del
programma  annuale  di  attivita', alla continuita' nello svolgimento
delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati
dai programmi.
   2.  I  dirigenti e i vice dirigenti competenti ad emanare atti con
rilevanza   esterna,   sono   responsabili   della   tempestivita'  e
regolarita' degli atti da essi emanati.
   Art. 53 - Compiti del Personale tecnico amministrativo e ambiti di
svolgimento
   1.  Il Personale tecnico amministrativo svolge i compiti specifici
delle  rispettive  aree  di  inquadramento  nell'ambito  degli Uffici
dell'Amministrazione centrale e delle altre strutture del Politecnico
ai  quali  e'  assegnato sulla base di quanto e' previsto nello stato
giuridico.
   2.  Le modalita' di conferimento, durata e rinnovo degli incarichi
sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.
   Art. 54 - Servizi e modalita' di gestione
   1.  I servizi sono erogati direttamente dal Politecnico o affidati
all'esterno  a  imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni
gestionali ed economiche comparative.
   2.  Per  la  produzione  o  erogazione  diretta  di beni e servizi
finalizzati   al   supporto  dell'organizzazione  amministrativa,  il
Politecnico    puo'    costituire   appositi   Centri   di   servizio
amministrativo.
   3.  L'utilizzazione  di  personale  volontario  o di prestazioni o
risorse  rese  disponibili  per  iniziativa degli studenti o di altre
organizzazioni  o  formazioni  sociali  e'  disciplinata  da apposite
convenzioni.
   Art. 55 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
   1.  Il Collegio dei Revisori dei Conti e' l'organo indipendente di
consulenza  e  di  controllo interno sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile del Politecnico.
   2.  La composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento del
Collegio   sono  stabiliti  dal  Regolamento  per  l'Amministrazione,
Finanza e Contabilita'.
   3.   Il   Collegio   e'  nominato  con  decreto  del  Rettore,  su
deliberazione  del  Consiglio  di Amministrazione assunta su proposta
del Rettore stesso.
   4.  La  durata  della  carica dei Revisori dei Conti e' triennale,
sincrona  con  quella  del  Consiglio  di  Amministrazione e non puo'
essere attribuita piu' di due volte consecutive.
   5.  I  membri  effettivi  del  Collegio possono partecipare, senza
diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

   CAPO II - RAPPORTI CON L'ESTERNO

   Art. 56 - Criteri generali
   1.  Il  Politecnico,  in  conformita'  ai principi dell'art. 1 del
presente   Statuto,  considera  proprio  compito  lo  sviluppo  delle
relazioni  con  le  altre  Universita'  e istituzioni di cultura e di
ricerca  nazionali  e  internazionali;  favorisce  i  rapporti con le
istituzioni  pubbliche  e  private, con le formazioni sociali, con le
imprese   e  le  altre  forze  produttive,  in  quanto  strumenti  di
diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e
occasione di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.
   2.   I   rapporti   esterni   del  Politecnico,  disciplinati  dal
Regolamento  Generale,  devono  essere  compatibili  con le attivita'
istituzionali  delle  strutture coinvolte e con le peculiarita' della
prestazione universitaria.
   Art. 57 - Capacita' giuridica
   Nell'esercizio   della   propria  capacita'  giuridica  e  con  le
modalita'  previste  dal  Regolamento  di  Amministrazione, Finanza e
Contabilita', il Politecnico puo' in particolare:
   a)  effettuare  acquisti  o  alienazioni  ed accettare eredita' di
qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;
   b)  accettare  transazioni  in  qualunque  campo  e  per qualsiasi
importo;
   c)   stipulare   contratti   che   prevedono   la  concessione  di
fideiussione  ed  il  pagamento  di  penalita'  di  ammontare massimo
definito  nei  limiti  fissati  dal  Regolamento  di Amministrazione,
Finanza e Contabilita';
   d)  svolgere  contrattazione  attiva.  Al  personale  direttamente
coinvolto  in  tale attivita' sono erogati compensi, nel rispetto del
principio  riportato  al  comma  8  dell'art. 1 del presente Statuto,
normati in apposito regolamento.
   Art. 58 - Collaborazione con istituzioni pubbliche e private
   Il  Politecnico  puo'  concludere  accordi  con  altri enti per lo
svolgimento in collaborazione di attivita' istituzionali di interesse
comune,  secondo  le  modalita'  previste  dal presente Statuto e dal
Regolamento   di  Ateneo  per  l'Amministrazione,  la  Finanza  e  la
Contabilita'.
   Art. 59 - Partecipazione ad organismi pubblici e privati
   1.  Il  Politecnico  puo'  partecipare  a  societa'  o altre forme
associative  di  diritto  pubblico  o  privato  per lo svolgimento di
attivita'  strumentali  alle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca o
comunque  utili  per  il conseguimento dei propri fini istituzionali,
anche con conferimenti in denaro.
   2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai principi
generali  di  cui al comma 4 dell'art. 1, e' deliberata dal Consiglio
di  Amministrazione,  sentito  il  Senato  Accademico,  accertata  la
disponibilita' delle strutture interessate alle attivita' previste.
   3.  La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai
seguenti principi:
   - attestazione del livello universitario della attivita' svolta ad
opera  di un comitato scientifico di norma composto in maggioranza da
docenti  universitari  la  cui  specifica  competenza nelle attivita'
svolte    sia   congiuntamente   riconosciuta   dal   Politecnico   e
dall'organismo partecipato;
   -  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  e/o  organizzative
richieste;
   -  destinazione  degli  eventuali utili spettanti al Politecnico a
reinvestimenti per finalita' di carattere scientifico;
   - devoluzione, al momento della cessazione di ogni elemento attivo
a iniziative di ricerca;
   -  intangibilita'  del  patrimonio  del  Politecnico  da parte dei
creditori dell'organismo associativo;
   -  gestione  amministrativa della struttura associativa ispirata a
criteri   di  legalita'  e  trasparenza  in  analogia  alla  gestione
amministrativo-contabile del Politecnico;
   - predisposizione di relazioni periodiche sull'attivita' svolta da
cui  deve  risultare  il  grado  di raggiungimento degli obbiettivi e
pubblicita' dei risultati.
   4.  La  partecipazione  del Politecnico puo' essere costituita dal
comodato  di  beni,  mezzi  o  strutture  nel  rispetto  dei principi
generali enunciati nel presente Statuto.
   5.  La  licenza  onerosa  o  gratuita  del  marchio,  a  titolo di
locazione  o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in
ogni  caso  la  salvaguardia  del  prestigio dell'Ateneo, deve essere
oggetto   di  apposita  autorizzazione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
   6.   Degli   organismi  pubblici  o  privati  cui  il  Politecnico
partecipa,  cosi'  come  dei rappresentanti nominati, su proposta del
Rettore,  dal Consiglio di Amministrazione o dal Senato Accademico in
base  alle  rispettive  competenze,  e' tenuto completo ed aggiornato
elenco  a  cura  del  Direttore Amministrativo. Le nomine su indicate
devono  seguire  modalita'  contenute  nel  Regolamento  Generale  di
Ateneo.  Le  azioni  dei  rappresentanti  dovranno essere conformi ai
criteri  generali  stabiliti  dal  Consiglio di Amministrazione o dal
Senato Accademico.
   Art. 60 - Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico
   Il diritto a conseguire il brevetto, per le invenzioni industriali
realizzate  a  seguito  di  attivita' di ricerca scientifica segue le
norme  legislative  in  vigore  all'atto  dell'inizio  dell'azione di
brevettazione.

   TITOLO VI - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

   Art. 61 - Nucleo di Valutazione di Ateneo
   1.  Il  Politecnico,  in  base  a  quanto  sancito nei commi 6 e 7
dell'art.  5,  promuove  un'azione  sistematica  di  valutazione  per
verificare  la corretta gestione delle risorse, l'imparzialita' ed il
buon  andamento della gestione amministrativa, la produttivita' della
ricerca scientifica e della didattica.
   2.   Le   funzioni  di  valutazione  sono  svolte  dal  Nucleo  di
Valutazione  di  Ateneo, costituito da membri esterni al Politecnico,
la  cui  nomina,  composizione  e  funzionamento  sono  definiti  dal
Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla
L. 370/99 e succ. modific. ed integraz.
   3.  La  relazione annuale del Nucleo e' inviata, oltre ai soggetti
previsti per legge, agli organi centrali di governo del Politecnico e
a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
   4.  I  soggetti di cui all'art. 7 del presente Statuto non possono
fare parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

   TITOLO VII - NORME GENERALI E TRANSITORIE

   Art. 62 - Definizioni
   Nel presente Statuto con:
   -    Ministero    si    intende   il   Ministero   dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca;
   - Ministro si intende il Ministro dell'Istruzione dell'Universita'
e della Ricerca;
   - Politecnico si intende il Politecnico di Bari;
   -  Professori  ordinari  si  intende  i professori universitari di
prima fascia di ruolo e fuori ruolo, confermati e non;
   -  Professori  associati  si  intende i professori universitari di
seconda fascia di ruolo e fuori ruolo, confermati e non;
   -  Ricercatori  confermati si intende, oltre che questa categoria,
anche i professori incaricati stabilizzati e gli assistenti del ruolo
ad esaurimento;
   -  Studenti si intende gli iscritti regolarmente alle attivita' di
formazione del Politecnico.
   -  Organizzazioni  sindacali  si  intende  sia le Confederazioni e
Organizzazioni  sindacali  sottoscrittrici  del  Contratto Collettivo
Nazionale  di  Lavoro  dei dipendenti del comparto universita' sia le
Organizzazioni sindacali componenti la delegazione di parte sindacale
sottoscrittrici    degli   accordi   di   contrattazione   collettiva
decentrata.
   -  Consiglio degli studenti si intende il Senato degli Studenti di
cui alla legge 390/91.
   -  Responsabile  dei  servizi  amministrativi  del Dipartimento si
intende l'ex figura professionale di segretario di dipartimento.
   Art. 63 - Validita' dello Statuto
   1.  Con  l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere
efficacia  per  il  Politecnico  le  norme  emanate  con disposizioni
regolamentari  o  con  fonti  normative  equivalenti  o  inferiori in
contrasto con lo Statuto stesso.
   2. Per quanto non esplicitamente citato nel presente Statuto e nei
regolamenti si fa riferimento alla vigente normativa.
   Art. 64 - Revisione dello Statuto
   1.  Modifiche  allo  Statuto  possono  essere  proposte dal Senato
Accademico  o  dal  Consiglio  di  Amministrazione  per le materie di
rispettiva   competenza.  I  due  predetti  organi  dovranno  inoltre
esaminare   ed  esprimersi  sull'accoglimento  di  motivate  proposte
formulate da altri organi e strutture del Politecnico. Le proposte di
modifica  vengono  inoltrate  al  Rettore  che, entro i successivi 60
giorni,  convoca,  in seduta congiunta, Senato Accademico e Consiglio
di Amministrazione per assumere le opportune deliberazioni.
   2.  Per  l'approvazione  delle modifiche occorre la maggioranza di
3/5 del numero totale dei componenti dei due organi di governo di cui
al precedente comma.
   3.  Le  modifiche  di  Statuto  sono emanate con decreto rettorale
espletate le procedure previste dai commi 9 e 10 dell'art. 6 della L.
168/89.
   Art. 65 - Revisione dei regolamenti
   Per  la  revisione  dei  regolamenti  si applicano le stesse norme
richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la
maggioranza  assoluta  degli aventi diritto. I regolamenti modificati
vengono emanati con decreto rettorale espletate le procedure previste
per ciascuno di essi nell'art. 11.
   Art. 66 - Norme elettive generali
   1.   Le  cariche  monocratiche  di  componente  del  Consiglio  di
Amministrazione  nonche' di componente elettivo del Senato Accademico
sono  incompatibili tra loro e con il regime a tempo definito, per il
personale   docente   e   a   tempo   parziale,   per   il  personale
tecnico-amministrativo.
   2.  Le  cariche monocratiche di cui al comma precedente sono cosi'
individuate:   Rettore,  Prorettore  vicario,  Preside  di  Facolta',
Presidente   del   Consiglio   Unitario   di   Classe,  Direttore  di
Dipartimento,   Presidente   di   Centro  di  Ateneo,  Presidente  di
Biblioteca Centrale di Facolta'
   3.  Tutte  le  rappresentanze  elettive  durano in carica tre anni
accademici  ad  eccezione  della  componente  studentesca  che  viene
rinnovata ogni due anni.
   4. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel
presente Statuto, sono nominati dal Rettore con proprio decreto.
   5.  Una  stessa  carica  non puo' essere ricoperta per piu' di due
volte  consecutive  dallo  stesso  soggetto. Costituisce mandato ogni
periodo in carica superiore ai 12 mesi.
   6.  Ove  il  presidente  degli  organi  collegiali delle strutture
didattiche,  scientifiche  e  di  supporto  sia  un  professore di II
fascia,  le  riunioni  di  detti  organi su questioni relative alla I
fascia sono presiedute dal decano dei professori della stessa fascia.
   7.  Le  designazioni  elettive  delle rappresentanze avvengono con
voto   limitato   alla   categoria  di  cui  deve  essere  eletto  il
rappresentante.  Ogni  elettore  ha diritto di votare per non piu' di
1/3  dei  nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia
preso  parte  almeno  1/3 degli aventi diritto, salvo quanto previsto
dalla legge n. 525/74 e successive modificazioni ed integrazioni, per
quanto concerne le rappresentanze studentesche.
   8.  In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle
rappresentanze,  gli  organi  o  le  commissioni  possono  operare in
assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.
   9.  La eventuale sostituzione ed integrazione delle rappresentanze
elettive  avviene  secondo le norme previste dal Regolamento Generale
di Ateneo.
   10.  Le  elezioni per tutte le cariche devono essere effettuate in
una unica tornata elettorale compresa nel periodo 1 marzo - 30 giugno
nell'anno accademico di scadenza.
   11. Nel caso di dimissioni o di decadenza anticipata per qualsiasi
motivo  di  un  eletto  che  non  possa  essere  surrogato,  dovranno
svolgersi  elezioni  suppletive,  entro  60  giorni,  per  il periodo
residuo  del  mandato.  Nei  casi  in  cui  e'  previsto  il  decano,
quest'ultimo  svolgera' le funzioni di surroga per un periodo massimo
di 60 giorni.
   12.  La durata delle strutture a termine puo' essere di uno o piu'
trienni, ad eccezione del periodo di prima attivazione il cui termine
deve  comunque coincidere con la scadenza, immediatamente successiva,
di  tutte  le  cariche.  Se  tale  scadenza  interviene prima che sia
decorso  un anno dalla costituzione della struttura, il termine della
stessa  si  protrae sino alla successiva seconda scadenza di tutte le
cariche.
   13.  La  qualifica di fuori ruolo di un docente e' compatibile con
tutte le cariche elettive nel rispetto della normativa vigente.
   Art. 67 - Anno Accademico
   1.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  per soddisfare a
vincoli  di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha
inizio il primo ottobre.
   2. Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico del
Politecnico.
   Art. 68 - Entrata in vigore dello Statuto
   1.  Lo Statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto
rettorale emesso ai sensi dell'art. 16 co.2 della legge 9 maggio 1989
n. 168.
   2.   L'entrata   in  vigore  dello  Statuto  comporta  l'immediata
efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non
sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
   3.  Dall'Anno  Accademico  successivo  all'entrata  in  vigore del
presente  Statuto sono disattivati i Consigli di Corso di Laurea e di
Diploma e le competenze sono trasferite ai Consigli Unitari di Classe
corrispondenti.
   4.  La  composizione del Senato Accademico prevista dall'art. 17 e
del  Consiglio  di  Amministrazione  prevista  dall'art.  18 entra in
vigore dall'Anno Accademico 2003-2004.
   5.  Per  gli  afferenti  ai  dipartimenti  di nuova istituzione si
consente  e  garantisce,  per  un  periodo  massimo  di  tre  anni la
prosecuzione  delle  attivita'  di  ricerca,  di  organizzazione e di
gestione da essi svolte presso le strutture di provenienza.
   6. I rappresentanti degli studenti in \carica alla data di entrata
in  vigore del presente statuto, completano il loro mandato fino alla
naturale  scadenza;  in  particolare  gli  studenti eletti in seno ai
Consigli  dei  Corsi  di  Studio confluiscono nei rispettivi Consigli
Unitari di Classe.
   Art.   69   -   Adeguamento   di  organi  previsti  dallo  Statuto
relativamente alle rappresentanze
   1.  Le  rappresentanze  previste  in  organi  indicati  a Statuto,
verranno  elette con le norme previste negli specifici regolamenti di
cui all'art. 11.
   2.  Nei  casi non espressamente previsti a Statuto si applicano le
norme  attualmente  valide  per  le  elezioni delle rappresentanze in
Consiglio di Amministrazione.
   Art. 70 - Indennita'
   Le  indennita'  di  carica  di  cui  al  presente Statuto non sono
cumulabili  tra  loro  ne'  con  gettoni  di presenza. Sono aboliti i
gettoni di presenza laddove non previsti da specifiche norme.