Art. 2. Individuazione degli aventi diritto all'applicazione delle tariffe speciali 2.1. Le abitazioni e i clienti finali legittimati a beneficiare delle tariffe speciali indicate nell'art. 1 sono individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, che ne invia l'elenco all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e agli esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato che stipulino contratti con i clienti domestici in bassa tensione interessati (di seguito: esercenti). 2.2. Gli esercenti che forniscono prestazioni alle quali sono applicate le condizioni di cui al precedente art. 1, comma 1.1, autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero di clienti forniti al 31 dicembre dell'anno precedente, le quantita' di energia elettrica erogate e l'ammontare delle agevolazioni accordate a tali clienti relativamente all'anno precedente. 2.3. Le informazioni di cui al comma precedente consentono all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di valutare gli effetti economici del provvedimento.