Art. 2.
Individuazione  degli  aventi  diritto all'applicazione delle tariffe
                              speciali

  2.1. Le  abitazioni  e  i  clienti finali legittimati a beneficiare
delle tariffe speciali indicate nell'art. 1 sono individuati dal Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne invia l'elenco
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas e agli esercenti il
servizio  di vendita dell'energia elettrica per i clienti del mercato
vincolato  che  stipulino  contratti con i clienti domestici in bassa
tensione interessati (di seguito: esercenti).
  2.2. Gli  esercenti  che  forniscono  prestazioni  alle  quali sono
applicate  le  condizioni  di  cui  al  precedente art. 1, comma 1.1,
autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
il 31 marzo di ogni anno, il numero di clienti forniti al 31 dicembre
dell'anno  precedente,  le  quantita'  di energia elettrica erogate e
l'ammontare delle agevolazioni accordate a tali clienti relativamente
all'anno precedente.
  2.3. Le   informazioni   di  cui  al  comma  precedente  consentono
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  di valutare gli
effetti economici del provvedimento.