Art. 3. Disposizioni finali 3.1. Il termine del 30 giugno 2003, stabilito all'art. 1, viene automaticamente esteso in relazione ad eventuali proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza per le aree colpite dagli eventi sismici di cui alla presente deliberazione. 3.2. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della sua pubblicazione. Milano, 29 novembre 2002 Il presidente: Ranci