Art. 3.
                         Disposizioni finali

  3.1. Il  termine  del  30 giugno  2003, stabilito all'art. 1, viene
automaticamente  esteso  in  relazione  ad  eventuali  proroghe della
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  per le aree colpite dagli
eventi sismici di cui alla presente deliberazione.
  3.2. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito Internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (www.autorita.energia.it), entra in
vigore alla data della sua pubblicazione.
    Milano, 29 novembre 2002
                                                 Il presidente: Ranci