Il giorno 18 dicembre 2002, alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.RA.N. e le confederazioni sindacali nelle persone di: per l'ARAN avvocato Guido Fantoni (Presidente) per le Confederazioni sindacali CGIL CISAL CISL CONFSAL RDB CUB UGL UIL USAE All'inizio della riunione le parti prendono atto dei seguenti errori materiali: 1) all'art. 4, comma 2, le parole "alla tavola allegato n. 1" sono sostituite con le parole "all'art. 2, comma 1", errore gia' segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei conti; 2) all'art. 5, comma 3, le parole "distacchi di loro pertinenza" - ripetute per mero errore materiale in quanto le agibilita' sui distacchi sono regolate nell'art. 2, comma 3 - sono sostituite con la parola "citato". Le parti prendono, altresi', atto delle correzioni da apportare sul testo in relazione al verbale della riunione del 26 novembre 2002 durante la quale sono state comunicate le modifiche richieste dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione dell'Ipotesi di accordo. Infine, le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del presente contratto, la denominazione della organizzazione sindacale FSI (Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) e' divenuta FSI con conseguente modifica della dizione nelle tavole n. 10 e n. 24. Terminati tali adempimenti le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei compatti nel biennio 2002-2003. CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002-2003 Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva. 2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo e' stato fissato con il C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, in sostituzione dei vigenti C.C.N.Q. del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo 165/2001. 3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "comparti". 4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo e' indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali - stipulato contestualmente - ed integrato con il C.C.N.Q. del 27 gennaio 1999 e' indicato come C.C.N.Q. del 7 agosto 1998. 5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative". 6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti. 7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.