Il  giorno  18  dicembre  2002,  alle  ore  10,30, ha avuto luogo
l'incontro  tra l'A.RA.N. e le confederazioni sindacali nelle persone
di:

                    per l'ARAN
                    avvocato Guido Fantoni (Presidente)

                    per le Confederazioni sindacali

                    CGIL
                    CISAL
                    CISL
                    CONFSAL
                    RDB CUB
                    UGL
                    UIL
                    USAE
						
    All'inizio  della  riunione  le  parti prendono atto dei seguenti
errori materiali:
      1)  all'art.  4, comma 2, le parole "alla tavola allegato n. 1"
sono  sostituite  con  le  parole  "all'art. 2, comma 1", errore gia'
segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei conti;
      2)   all'art.   5,  comma  3,  le  parole  "distacchi  di  loro
pertinenza"  -  ripetute  per  mero  errore  materiale  in  quanto le
agibilita'  sui  distacchi  sono regolate nell'art. 2, comma 3 - sono
sostituite con la parola "citato".
    Le  parti  prendono, altresi', atto delle correzioni da apportare
sul testo in relazione al verbale della riunione del 26 novembre 2002
durante  la  quale  sono  state comunicate le modifiche richieste dal
Consiglio  dei  Ministri  in  sede  di  approvazione  dell'Ipotesi di
accordo.
    Infine, le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 4
del   presente   contratto,  la  denominazione  della  organizzazione
sindacale  FSI  (Snatoss,  Adass,  Fapas,  Sunas) e' divenuta FSI con
conseguente  modifica  della  dizione  nelle  tavole  n.  10 e n. 24.
Terminati   tali   adempimenti   le  parti  sottoscrivono  l'allegato
Contratto   collettivo  nazionale  quadro  per  la  ripartizione  dei
distacchi  e  permessi  alle organizzazioni sindacali rappresentative
nei compatti nel biennio 2002-2003.
CONTRATTO  COLLETTIVO  QUADRO  PER  LA  RIPARTIZIONE  DEI DISTACCHI E
PERMESSI  ALLE  ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI
                        NEL BIENNIO 2002-2003
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art.
2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, in
servizio  nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma
2,   dello  stesso  decreto,  n.  165,  ricomprese  nei  comparti  di
contrattazione collettiva.
    2.  Con  il  presente  contratto  le  parti  procedono alla nuova
ripartizione  dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo
e'  stato  fissato con il C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, in sostituzione
dei  vigenti  C.C.N.Q.  del  9 agosto  2000  e del 19 giugno 2002, in
attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo 165/2001.
    3.  Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "comparti".
    4.   Le   rappresentanze   sindacali   unitarie   del   personale
disciplinate  dal  relativo  accordo  collettivo  quadro stipulato il
7 agosto  1998  per  il  personale  dei comparti sono indicate con la
sigla  RSU.  Il  predetto accordo e' indicato con la dizione "accordo
stipulato  il  7 agosto  1998".  Il  C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 sulle
modalita'  di  utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche'
delle  altre  prerogative  sindacali - stipulato contestualmente - ed
integrato  con  il  C.C.N.Q.  del  27 gennaio  1999  e' indicato come
C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.
    5.  Sono  considerate rappresentative le organizzazioni sindacali
ammesse  alla  trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto
legislativo 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo
del  presente  contratto  esse  vengono indicate come "organizzazioni
sindacali rappresentative".
    6.  Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse
le  confederazioni  cui le organizzazioni rappresentative del comma 5
aderiscono.  Pertanto,  con  il  termine di associazioni sindacali si
intendono  nel  loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di
categoria rappresentative ad esse aderenti.
    7.  Con  il termine "amministrazione" sono indicate genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.