Art. 2. Ripartizione del contingente dei distacchi 1. Il contingente storico dei distacchi sindacali e' pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. 2. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 e' ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 12, nelle quali sono indicati anche i comparti di nuova istituzione (Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM -). 3. Il contingente dei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 e' costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sara' soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di consentire le agibilita' sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto ministeri e del comparto scuola e' consentita la possibilita' di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' per 1'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.RA.N. 4. Sono confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia' previsti dall'art. 6 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13, del decreto legislativo 165/2001, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni e' utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era gia' intestataria in base al C.C.N.Q. del 7 agosto 1998. 5. Per il quadriennio normativo di contrattazione 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n 12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentativita' valido per il secondo biennio economico 2004-2005.