Art. 2.
             Ripartizione del contingente dei distacchi
    1.  Il  contingente  storico dei distacchi sindacali e' pari a n.
2460  e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti
i  comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e
6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
    2.  Il  contingente  dei distacchi di cui al comma 1 e' ripartito
nell'ambito  di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a
n.   12,  nelle  quali  sono  indicati  anche  i  comparti  di  nuova
istituzione  (Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Istituzioni   di  alta  formazione  e  specializzazione  artistica  e
musicale - AFAM -).
    3.  Il  contingente  dei  comparti  di nuova formazione di cui al
comma  2  e'  costituito per scorporo dai comparti di provenienza del
personale,  ha  valenza  per  il  presente biennio e sara' soggetto a
revisione  nel  biennio  2004  -  2005.  Al  fine  di  consentire  le
agibilita'  sindacali  nei  predetti  comparti,  per  la  durata  del
presente  contratto,  alle  organizzazioni sindacali di categoria del
comparto   ministeri   e   del   comparto  scuola  e'  consentita  la
possibilita'  di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per
le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche'
per  1'AFAM,  i  distacchi  di  loro  pertinenza. Tale facolta' viene
esercitata  da  ciascuna  organizzazione  sindacale  di categoria nei
limiti  previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza.
Dell'avvenuta  compensazione  viene  data  immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.RA.N.
    4.  Sono  confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione
dei  distacchi  tra  le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia'
previsti   dall'art.  6  del  C.C.N.Q.  del  7 agosto  1998,  con  la
precisazione  che,  ai  sensi  dell'art.  43,  comma  13, del decreto
legislativo  165/2001,  per garantire le minoranze linguistiche della
provincia  di  Bolzano,  delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia
Giulia,  uno  dei  distacchi  disponibili  per  le  confederazioni e'
utilizzabile   con   forme   di   rappresentanza   in  comune,  dalla
confederazione  ASGB  -  USAS che ne era gia' intestataria in base al
C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.
    5.  Per  il  quadriennio  normativo di contrattazione 2002-2005 e
primo  biennio economico 2002-2003 sono rappresentative nei comparti,
ai  sensi  dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate
nelle  tavole  dal  n.  2 al n 12. Tali tavole avranno valore sino al
successivo   accertamento  della  rappresentativita'  valido  per  il
secondo biennio economico 2004-2005.