Art. 4.
                               Cumuli
    1.  Fermo  rimanendo  il  contingente  dei permessi di competenza
delle  RSU  previsto  dall'art.  3,  le associazioni sindacali con il
presente  contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro
spettanti  ai  sensi  dell'art.  8 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 nel
modo seguente:
      a) sino  ad  un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio
per tutti i comparti escluso il comparto scuola;
      b) sino  ad  un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio
per  il comparto scuola, come definito dai C.C.N.Q. del 9 agosto 2000
e  del  19 giugno  2002,  tenuto  conto,  in via eccezionale per tale
comparto  e  solo  a  fine  dei  distacchi,  anche  del personale con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  di  durata non inferiore
all'anno scolastico o in servizio dall'inizio di quest'ultimo sino al
termine  delle  lezioni,  in  quanto ammesso alle elezioni delle RSU,
dato   che   unitamente   alle  deleghe  concorre  a  determinare  la
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art.
3  dell'accordo sulle elezioni delle RSU, parte seconda, del 7 agosto
1998.
    2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e
b)  ammonta  a  n. 635 distacchi ed e' ripartito, in via transattiva,
tra  tutte  le  associazioni  sindacali  di cui al presente contratto
oltre  al  contingente  complessivo  dei  distacchi di cui all'art. 2
comma  1  -  pari  ad  un totale complessivo di n. 3095 distacchi. La
ripartizione dei distacchi e' indicata nelle tavole allegate dal n. 2
al  n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che,
dopo  la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a
disposizione delle rispettive confederazioni.