Art. 4. Cumuli 1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 nel modo seguente: a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto scuola; b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio per il comparto scuola, come definito dai C.C.N.Q. del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, tenuto conto, in via eccezionale per tale comparto e solo a fine dei distacchi, anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore all'anno scolastico o in servizio dall'inizio di quest'ultimo sino al termine delle lezioni, in quanto ammesso alle elezioni delle RSU, dato che unitamente alle deleghe concorre a determinare la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sulle elezioni delle RSU, parte seconda, del 7 agosto 1998. 2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta a n. 635 distacchi ed e' ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 3095 distacchi. La ripartizione dei distacchi e' indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.