Art. 5.
      Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
    1.   E'   confermato   il   contingente   dei   permessi  per  la
partecipazione  alle  riunioni  degli  organismi  direttivi statutari
nazionali,  regionali,  provinciali e territoriali previsti dall'art.
11 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano
componenti  degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed
organizzazioni  sindacali  di  categoria  non collocati in distacco o
aspettativa.
    2.  Il  contingente  delle  ore di permesso di cui al comma 1 per
tutti  i  comparti,  in  ragione di anno, e' costituito da n. 420.460
ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n. 385.876 alle
organizzazioni  di  categoria  rappresentative dei comparti di cui al
presente  accordo,  ripartite sulla base delle tavole allegate dal n.
15 al n. 26.
    3.  Il  contingente  delle  ore di permesso di cui al comma 1 nei
comparti  di  nuova  formazione  di  cui al comma 2 e' costituito per
scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il
presente  biennio e sara' soggetto a revisione nel biennio 2004-2005.
Al  fine di consentire le agibilita' sindacali nei predetti comparti,
per  la  durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali
di  categoria  del  comparto  Ministeri  e  del  compatto  scuola  e'
consentita  la  possibilita'  di  utilizzare  in  forma  compensativa
rispettivamente  per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri nonche' per l'AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai
sensi dell'art. 11 citato. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna
organizzazione  sindacale  di  categoria  nei  limiti  previsti dalle
tavole   allegate   per  i  comparti  di  provenienza.  Dell'avvenuta
compensazione  viene  data  immediata  comunicazione  al Dipartimento
della funzione pubblica.
    4.  Sono  confermate  tutte le modalita' di utilizzo dei permessi
previste  dall'art. 11 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, come integrato
e  modificato  dal  C.C.N.Q.  del  27 gennaio 1999. In particolare le
confederazioni  di  cui  alla  tavola  n.  1 possono far utilizzare i
permessi  citati  alle  proprie organizzazioni di categoria anche nei
comparti ove queste non siano rappresentative.