Art. 5. Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari 1. E' confermato il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsti dall'art. 11 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa. 2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, e' costituito da n. 420.460 ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n. 385.876 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 26. 3. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 nei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 e' costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sara' soggetto a revisione nel biennio 2004-2005. Al fine di consentire le agibilita' sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del compatto scuola e' consentita la possibilita' di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' per l'AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai sensi dell'art. 11 citato. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 4. Sono confermate tutte le modalita' di utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal C.C.N.Q. del 27 gennaio 1999. In particolare le confederazioni di cui alla tavola n. 1 possono far utilizzare i permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non siano rappresentative.