Art. 6.
           Disposizioni particolari per il comparto scuola
    1.  Nel  comparto  scuola,  il  termine  del  30 giugno  previsto
dall'art.  16,  comma  1,  lett.  c)  del  C.C.N.Q. 7 agosto 1998 per
consentire   a   regime  l'utilizzo  dei  distacchi  da  parte  delle
organizzazioni  sindacali,  e' sostituito - in prima applicazione del
presente   contratto  -  dalla  seguente  procedura  provvisoria  che
contempera  il  tempestivo  diritto  alle agibilita' sindacali con le
esigenze   organizzative   legate   all'avvio   dell'anno  scolastico
2002-2003. A tal fine:
      1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  le  proprie
richieste  di  distacco  sulla  base  e  nei  limiti  dei contingenti
attribuite  dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla
sigla della stessa;
      2)  gli  incrementi  dei  distacchi  loro spettanti rispetto ai
vigenti  C.C.N.Q.  (stipulati  il 9 agosto 2000 ed il 19 giugno 2002)
saranno    conteggiati   ai   fini   delle   esigenze   organizzative
dell'amministrazione  scolastica  e  definitivamente  attivati con la
sottoscrizione del presente contratto.
    2.  Nel  comparto  scuola,  a  regime,  per  il personale nei cui
confronti  non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la
continuita'  dell'attivita'  didattica,  il  termine del 30 giugno di
ciascun  anno  per  le  richieste  di  distacco o di aspettativa puo'
essere  oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza
arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
    3.  All'art.  16,  comma  1, lettera b) del C.C.N.Q. del 7 agosto
1998,  riguardante  le  specificazioni  relative  al  comparto scuola
rispetto  all'art.  10 dello stesso contratto, al termine dell'alinea
e' aggiunto il seguente periodo:
    "Nella  singola  istituzione  scolastica,  nel  periodo in cui si
svolge  la  contrattazione  integrativa  e nel rispetto del principio
fissato  per  assicurare  la  continuita'  didattica,  il  cumulo dei
permessi  (cinque  giorni  lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il
limite  massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, puo'
essere diversamente modulato previo accordo tra le parti".