Art. 6. Disposizioni particolari per il comparto scuola 1. Nel comparto scuola, il termine del 30 giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del C.C.N.Q. 7 agosto 1998 per consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, e' sostituito - in prima applicazione del presente contratto - dalla seguente procedura provvisoria che contempera il tempestivo diritto alle agibilita' sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2002-2003. A tal fine: 1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla della stessa; 2) gli incrementi dei distacchi loro spettanti rispetto ai vigenti C.C.N.Q. (stipulati il 9 agosto 2000 ed il 19 giugno 2002) saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con la sottoscrizione del presente contratto. 2. Nel comparto scuola, a regime, per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuita' dell'attivita' didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa puo' essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico. 3. All'art. 16, comma 1, lettera b) del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, riguardante le specificazioni relative al comparto scuola rispetto all'art. 10 dello stesso contratto, al termine dell'alinea e' aggiunto il seguente periodo: "Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuita' didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, puo' essere diversamente modulato previo accordo tra le parti".