Art. 7.
                    Durata e disposizioni finali
    1.  Il  presente contratto e' valido per il quadriennio normativo
contrattuale 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003.
    2.  Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi
di  cui  agli  articoli 2,  3,  4  e  5  entrano in vigore dal giorno
successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore
sino    al    nuovo   accordo   successivo   all'accertamento   della
rappresentativita'  delle  organizzazioni  sindacali  per  il secondo
biennio economico 2004-2005.
    3.  All'art.  6,  comma  3,  del  C.C.N.Q. del 27 gennaio 1999 e'
aggiunto  il  seguente periodo: "Con esclusione del comparto scuola e
nel limite massimo delle flessibilita' applicabili ai sensi dell'art.
12  del  C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, e' consentito che fino al 20% di
tali flessibilita' possa effettuarsi il cumulo del distacco part-time
retribuito con l'aspettativa non retribuita".
    4. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione
delle   organizzazioni   sindacali   rappresentative  -  purche'  non
comportino  modifiche  associative  dei  soggetti  individuati  nelle
tabelle  - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del
presente contratto.
    5. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono
in  vigore le clausole del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, come integrato
da  quello  del  27 gennaio  1999,  e  dell'art.  6  del C.C.N.Q. del
9 agosto   2000,   fatta   eccezione  per  le  tavole  ivi  previste,
completamente sostituite da quelle del presente contratto.