Art. 7. Durata e disposizioni finali 1. Il presente contratto e' valido per il quadriennio normativo contrattuale 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003. 2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali per il secondo biennio economico 2004-2005. 3. All'art. 6, comma 3, del C.C.N.Q. del 27 gennaio 1999 e' aggiunto il seguente periodo: "Con esclusione del comparto scuola e nel limite massimo delle flessibilita' applicabili ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, e' consentito che fino al 20% di tali flessibilita' possa effettuarsi il cumulo del distacco part-time retribuito con l'aspettativa non retribuita". 4. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative - purche' non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tabelle - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto. 5. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6 del C.C.N.Q. del 9 agosto 2000, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.