Art. 10.
                Comparto del personale delle regioni
                      e delle autonomie locali
    1.  Il  compatto  di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:
      dalle regioni a statuto ordinario;
      dagli  enti  pubblici  non economici dipendenti dalle regioni a
statuto ordinario;
      dagli  ex  istituti  autonomi  per  le  case  popolari comunque
denominati  e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti
siano  disciplinati  dai contratti collettivi relativi al rapporto di
lavoro pubblico del compatto;
      dai comuni;
      dalle province;
      dalle comunita' montane;
      dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e
comunita'   montane  ed  i  cui  dipendenti  siano  disciplinati  dai
contratti  collettivi  relativi  al  rapporto  di lavoro pubblico del
comparto;
      dalle  aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che
svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
      dalle  universita'  agrarie  ed associazioni agrarie dipendenti
dagli enti locali;
      dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e  dalle  loro  associazioni  regionali cui esse partecipano ed i cui
dipendenti  siano  disciplinati  dai contratti collettivi relativi al
rapporto di lavoro pubblico del comparto;
      dalle  autorita'  di  bacino,  ai  sensi della legge 21 ottobre
1994, n. 584;
      dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali;
      dalla  Scuola  superiore  della pubblica amministrazione locale
(SSPAL).
    2. Il  rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e'
regolato nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali.