Art. 10. Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali 1. Il compatto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente: dalle regioni a statuto ordinario; dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario; dagli ex istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del compatto; dai comuni; dalle province; dalle comunita' montane; dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunita' montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto; dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; dalle universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto; dalle autorita' di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584; dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL). 2. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' regolato nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali.