Art. 11.
       Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
    1. Il  compatto  di  contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:
      dalle  aziende  sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale;
      dagli  istituti  zooprofilattici sperimentali di cui al decreto
legislativo  30 giugno  1993,  n.  270  e successive modificazioni ed
integrazioni;
      dagli  istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico di
cui  al  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n.  269 e successive
modificazioni ed integrazioni;
      dall'Ordine Mauriziano di Torino;
      dall'Ospedale Galliera di Genova;
      dalle  ex  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza
(IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
      dalle  residenze  sanitarie  assistite  a  prevalenza  pubblica
(RSA);
      dalle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
      dall'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali, istituita ai
sensi  del  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed
integrato  con  legge  15 marzo  1997,  n.  59  e decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 115.