Art. 11. Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale 1. Il compatto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente: dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni; dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni; dall'Ordine Mauriziano di Torino; dall'Ospedale Galliera di Genova; dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; dalle residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA); dalle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA); dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.