Art. 12. Comparto del personale della scuola 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali, nonche' di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli articoli 6 e 13.