Art. 12.
                 Comparto del personale della scuola
    1. Il  comparto  di  contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1,  lettera L), comprende il personale dello Stato delle scuole
materne,  elementari,  secondarie  ed  artistiche,  delle istituzioni
educative  e  delle  scuole  speciali,  nonche' di ogni altro tipo di
scuola  statale,  escluso  quello dei comparti di cui agli articoli 6
e 13.