Art. 13. Comparto del personale delle universita' 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165): universita', istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2, del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517; Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.