Art. 13.
              Comparto del personale delle universita'
    1. Il  comparto  di  contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1,  lettera M)  comprende  -  ad  eccezione  dei  professori  e
ricercatori  - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni
(ivi  incluso  quello  di  cui  all'art.  69,  comma 3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
      universita', istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere
universitarie  di  cui  alla  lettera a)  dell'art.  2,  del  decreto
legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
      Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.