Art. 14. Norme finali 1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l'unicita' dei comparti di riferimento, potranno valutare l'opportunita' di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni, peraltro, gia' in essere nei CCNL. 3. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti delle regioni-autonomie locali e sanita' o altri settori caratterizzati da contiguita', le parti - fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza - ravvisano l'opportunita' di realizzare omogeneita' e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali (ed ove possibile la contestualita) nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive trattative. 4. L'AGEA e' inserita nel comparto degli enti pubblici non economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a quella fissata dalla legge per il trasferimento del personale al nuovo ente. Agli effetti dei contratti applicabili al personale sono fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti. Con apposito contratto nazionale sara' definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui all'art. 4 a quello dell'art. 5. 5. Quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4 trovera' applicazione in tutti i casi - ed in particolare per il CISAM - in cui per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto all'altro ovvero cio' si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1. 6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri trova, inoltre applicazione il comma 2, per tutelare le specificita' professionali attualmente riconosciute o peculiari istituti del rapporto di lavoro del relativo personale. 7. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio sanitario nazionale e dell'Universita', per le aziende ospedaliere di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno previste, con carattere di reciprocita', norme di raccordo per quanto attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale della contrattazione integrativa.