Art. 14.
                            Norme finali
    1. Le  parti,  anche  in relazione ai processi di riforma in atto
nelle  pubbliche  amministrazioni, potranno procedere successivamente
alla  modifica  della  composizione  dei  comparti di cui al presente
accordo  secondo  le  procedure  contrattuali  previste dall'art. 40,
comma 2  e  dall'art.  41,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
    2. Nei  contratti  collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma
rimanendo  l'unicita'  dei comparti di riferimento, potranno valutare
l'opportunita'  di una articolazione della normativa contrattuale per
specifici  settori o sezioni secondo le denominazioni, peraltro, gia'
in essere nei CCNL.
    3. Per    il   personale   dei   settori   misti,   ove   operano
amministrazioni  pubbliche  e  soggetti  privati,  in particolare dei
comparti  delle  regioni-autonomie  locali  e sanita' o altri settori
caratterizzati da contiguita', le parti - fermi restando i rispettivi
ambiti  di  rappresentanza  -  ravvisano l'opportunita' di realizzare
omogeneita'  e  coerenza  di  comportamenti  nelle  scelte  politiche
contrattuali  (ed  ove  possibile  la  contestualita) nel rinnovo dei
contratti   collettivi  di  lavoro,  anche  assumendo  iniziative  di
sensibilizzazione   nei   confronti  dei  soggetti  competenti  delle
rispettive trattative.
    4. L'AGEA  e'  inserita  nel  comparto  degli  enti  pubblici non
economici  con  decorrenza  dal  16 ottobre  2000, data coincidente a
quella  fissata  dalla  legge  per  il trasferimento del personale al
nuovo  ente. Agli effetti dei contratti applicabili al personale sono
fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base del CCNL del
24 maggio  2000  del comparto amministrazioni autonome dello Stato ad
ordinamento  autonomo  ed  i  relativi  conseguenti  adempimenti. Con
apposito contratto nazionale sara' definita la disciplina di raccordo
per  regolare  il  complessivo  trattamento normativo ed economico di
detto  personale  nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto di cui all'art. 4 a quello dell'art. 5.
    5. Quanto  previsto  nell'ultimo  periodo  del  comma 4  trovera'
applicazione  in  tutti  i casi - ed in particolare per il CISAM - in
cui  per  effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del
personale da un comparto all'altro ovvero cio' si verifichi nel corso
dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1.
    6. Per  quanto  attiene  il  passaggio  del  CISAM  dal  comparto
istituzioni   ed  enti  di  ricerca  e  sperimentazione  al  comparto
Ministeri  trova,  inoltre  applicazione  il comma 2, per tutelare le
specificita'   professionali  attualmente  riconosciute  o  peculiari
istituti del rapporto di lavoro del relativo personale.
    7. Nei  contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del
Servizio  sanitario  nazionale  e  dell'Universita',  per  le aziende
ospedaliere   di   cui   alla  lettera b)  dell'art.  2  del  decreto
legislativo  del  21 dicembre  1999,  n.  517,  saranno previste, con
carattere  di  reciprocita',  norme di raccordo per quanto attiene la
composizione  della  delegazione  di parte pubblica e sindacale della
contrattazione integrativa.