Art. 2. Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: A) Comparto del personale delle agenzie fiscali; B) Comparto del personale delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo; C) Comparto del personale degli enti pubblici non economici; D) Comparto del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; E) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; F) Comparto del personale dei Ministeri; G) Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; H) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali; I) Comparto del personale del servizio sanitario nazionale; L) Comparto del personale della scuola; M) Comparto del personale dell'universita'.