Art. 2.
                     Determinazione dei comparti
                    di contrattazione collettiva
    1. I  dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1,  comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione
collettiva:
      A) Comparto del personale delle agenzie fiscali;
      B) Comparto  del personale delle amministrazioni dello stato ad
ordinamento autonomo;
      C) Comparto del personale degli enti pubblici non economici;
      D) Comparto  del personale delle istituzioni di alta formazione
e specializzazione artistica e musicale;
      E) Comparto  del  personale  delle  istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione;
      F) Comparto del personale dei Ministeri;
      G) Comparto  del  personale  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
      H) Comparto  del  personale  delle  regioni  e  delle autonomie
locali;
      I) Comparto del personale del servizio sanitario nazionale;
      L) Comparto del personale della scuola;
      M) Comparto del personale dell'universita'.