Art. 5. Comparto del personale degli enti pubblici non economici 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente dai sottoindicati enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165): enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 7, nonche' dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato; Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA); ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali; Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 4.