Art. 5.
      Comparto del personale degli enti pubblici non economici
    1. Il  comparto  di  contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1,   lettera C),   comprende   il   personale   dipendente  dai
sottoindicati enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge
9 marzo  1989,  n.  88,  come  modificato  per  effetto dell'art. 69,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
      enti  di  cui  alla  legge  20 marzo  1975, n. 70, e successive
modificazioni  e integrazioni - ivi compreso l'Istituto nazionale per
il   commercio   con   l'estero   (ICE)  -  ad  eccezione  di  quelli
espressamente  indicati  nell'art.  7,  nonche'  dagli ulteriori enti
pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello
Stato;
      Istituto    nazionale    di   previdenza   per   i   dipendenti
dell'amministrazione  pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza
del settore marittimo (IPSEMA);
    ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e
collegi nazionali;
      Agenzia  per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA), fatto salvo
quanto previsto dall'art. 14, comma 4.