Art. 8. Comparto del personale dei Ministeri 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende: il personale dipendente dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell'art. 3 ed esclusa l'APAT ricompresa nell'art. 7; il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; il personale dipendente dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM).