Art. 8.
                Comparto del personale dei Ministeri
    1.  Il  comparto  di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera F), comprende:
      il personale dipendente dai Ministeri (ivi incluso il personale
di  cui  all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165);
      il  personale  delle  agenzie  di  cui  al  decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  escluse  quelle ricomprese nell'art. 3 ed
esclusa l'APAT ricompresa nell'art. 7;
      il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli
articoli 7  e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
      il   personale   dipendente   dal   Centro   interforze   studi
applicazioni militari (CISAM).