Art. 2.
                               Riserva
  1.  Ai fini del mantenimento del servizio universale, la riserva da
riconoscere  alla  societa'  Poste italiane comprende la raccolta, il
trasporto,   lo   smistamento   e   la   distribuzione  di  invii  di
corrispondenza  interna  e  transfrontaliera,  anche tramite consegna
espressa,  il cui prezzo sia inferiore a Euro 1,86 ed il cui peso non
sia superiore a 100 grammi.
  2.  Sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1
quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.
  3.  Resta fermo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 del decreto
legislativo n. 261 del 1999.
  4. Il presente provvedimento entra in vigore il 1 gennaio 2003.