Art. 2. Riserva 1. Ai fini del mantenimento del servizio universale, la riserva da riconoscere alla societa' Poste italiane comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore a Euro 1,86 ed il cui peso non sia superiore a 100 grammi. 2. Sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche. 3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999. 4. Il presente provvedimento entra in vigore il 1 gennaio 2003.