Art. 3.
               Pubblicita' diretta per corrispondenza
  1.  Il  numero  significativo  di  persone, di cui agli articoli 1,
comma  2,  lettera  h),  e  2,  comma  2,  lettera  p),  del  decreto
legislativo  n.  261  del  1999,  e'  fissato  in 10.000 per ciascuna
campagna pubblicitaria.
  2.  La  pubblicita' diretta per corrispondenza deve recare apposita
stampigliatura ed essere ispezionabile.
  La  presente  deliberazione  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2002
                                                Il Ministro: Gasparri