LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
             E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
  a) Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla
RAI  e  di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
  b) Visti,  quanto  alla  tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche  nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche' alla tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive,  l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art.
1,  comma  2,  del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4  febbraio 1985, n. 10, l'art. 1,
comma  2,  della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22
febbraio  2000,  n.  28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione
tra  il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
  c) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la  parita'  d'accesso  ai  mezzi  d'informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
  d) Tenuto   conto  della  propria  prassi  in  materia  di  Tribune
politiche;
  e) Considerata   la   delibera  del  21  giugno  2000  inerente  la
Comunicazione  politica  e  messaggi autogestiti nella programmazione
della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico e
della  delibera  del  15  maggio  2002  di  disciplina  delle tribune
politiche tematiche integralmente sostituita dalla presente;
                              Dispone:
  Nei   confronti   della  RAI  Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria  del  servizio radiotelevisivo pubblico (RAI), come di
seguito:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente provvedimento disciplina la comunicazione politica
ed  i  messaggi  autogestiti della RAI nei periodi non interessati da
campagne  elettorali  o  referendarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
  2.   Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  provvedimento,  si
considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del
Parlamento  europeo  e  del Parlamento nazionale, nonche' le elezioni
regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25 per
cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale. Si considerano
consultazioni  referendarie  quelle  in  riferimento  all'esito delle
quali  la  costituzione  o le leggi nazionali, gli statuti o le leggi
regionali o delle provincie autonome prevedono effetti obbligatori.
  3.  Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi
interessati   da  campagne  elettorali  o  referendarie  sono  quelli
compresi  tra  le  ore  ventiquattro  del giorno di pubblicazione del
provvedimento  che  convoca  i  comizi  elettorali,  o  che indice la
consultazione  referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno
nel quale e' previsto che si tengano votazioni. Se non e' prevista la
pubblicazione  del  provvedimento  che convoca i comizi elettorali, o
che  indice  il referendum, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  o  nel  Bollettino  o  Gazzetta  Ufficiale  delle  regioni
interessate,  si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento
e' comunicato alla RAI.
  4.   Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  provvedimento,  le
provincie  autonome  di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna
come un ambito regionale distinto.
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  del presente provvedimento, le tre
reti nazionali della RAI sono considerate come un'emittente unica.
  6.   L'individuazione   delle   persone  che  prendono  parte  alle
trasmissioni   previste   dal   presente  provvedimento  tiene  conto
dell'esigenza di garantire pari opportunita' tra uomini e donne.