LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI a) Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; d) Tenuto conto della propria prassi in materia di Tribune politiche; e) Considerata la delibera del 21 giugno 2000 inerente la Comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico e della delibera del 15 maggio 2002 di disciplina delle tribune politiche tematiche integralmente sostituita dalla presente; Dispone: Nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI), come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della RAI nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonche' le elezioni regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25 per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la costituzione o le leggi nazionali, gli statuti o le leggi regionali o delle provincie autonome prevedono effetti obbligatori. 3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale e' previsto che si tengano votazioni. Se non e' prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice il referendum, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o nel Bollettino o Gazzetta Ufficiale delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento e' comunicato alla RAI. 4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto. 5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della RAI sono considerate come un'emittente unica. 6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunita' tra uomini e donne.