Art. 10.
                        Messaggi autogestiti
  1.  La  programmazione  nazionale e regionale dei messaggi politici
autogestiti,  di  cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
e' obbligatoria nei programmi della RAI. I messaggi sono trasmessi su
richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo.
  2.  Nelle  reti  nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono
predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni
di comunicazione politica di cui agli articoli 5, 6 e 7.
  3.  I  messaggi  autogestiti  possono essere richiesti dai seguenti
soggetti:
    a) per  i  messaggi  programmati  su rete nazionale, dai soggetti
politici di cui all'art. 2, comma 1;
    b) per  i  messaggi  programmati  in rete regionale, dai soggetti
politici di cui all'art. 2, comma 2, nonche' da quelli, riconducibili
ad  una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo
in  almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in
tanti  consigli  provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un
quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.
  4. Le richieste di cui al comma 3:
    a) sono  presentate  alla  sede  nazionale  o  alla relativa sede
regionale della RAI;
    b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in
consigli  provinciali  o  comunali, ai sensi del comma 3, lettera b),
dichiarano   che   l'ambito   territoriale   complessivo  della  loro
rappresentanza   corrisponde   almeno  al  quarto  della  popolazione
regionale,  ed  elencano  le  provincie  o i comuni dai quali esso e'
composto;
    c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i
limiti di legge;
    d) specificano  se  ed  in  quale  misura  il richiedente intende
avvalersi  delle  strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
  5.   Entro   il  decimo  giorno  di  ogni  mese,  la  RAI  comunica
all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle   comunicazioni  ed  alla
Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali,
in   riferimento  al  mese  successivo,  il  numero  giornaliero  dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 3 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto,
che  deve  tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia
oraria  e  non  deve  essere contigua alla collocazione delle tribune
politiche.  La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalita'
di  cui all'art. 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i
criteri   di  rotazione  per  l'utilizzo  dei  contenitori  nel  mese
successivo.
  6 Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si
applicano  le  disposizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.