Art. 10. Messaggi autogestiti 1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' obbligatoria nei programmi della RAI. I messaggi sono trasmessi su richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo. 2. Nelle reti nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni di comunicazione politica di cui agli articoli 5, 6 e 7. 3. I messaggi autogestiti possono essere richiesti dai seguenti soggetti: a) per i messaggi programmati su rete nazionale, dai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1; b) per i messaggi programmati in rete regionale, dai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, nonche' da quelli, riconducibili ad una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione. 4. Le richieste di cui al comma 3: a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della RAI; b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in consigli provinciali o comunali, ai sensi del comma 3, lettera b), dichiarano che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione regionale, ed elencano le provincie o i comuni dai quali esso e' composto; c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge; d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. 5. Entro il decimo giorno di ogni mese, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria e non deve essere contigua alla collocazione delle tribune politiche. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalita' di cui all'art. 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo. 6 Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.