Art. 2.
                          Soggetti politici
  1.  Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici
nei  confronti  dei quali e' assicurato l'accesso all'informazione ed
alla  comunicazione  politica,  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:
    a) ciascuna  delle  forze  politiche  che costituiscono gruppo in
almeno un ramo del Parlamento nazionale;
    b) ciascuna  delle  forze  politiche, diverse da quelle di cui al
punto   a),   che   hanno  eletto  con  proprio  simbolo  almeno  due
rappresentanti al Parlamento europeo;
    c) ciascuna  delle  forze  politiche, diverse da quelle di cui ai
punti  a)  e  b),  che  hanno  eletto  con  proprio simbolo almeno un
rappresentante  nel  Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e
che   sono   oggettivamente   riferibili   ad   una  delle  minoranze
linguistiche  indicate  dall'art.  2 della legge 15 dicembre 1999, n.
482;
    d) le  componenti  politiche  del  gruppo  misto della Camera dei
deputati e del gruppo misto del Senato della Repubblica. I due gruppi
sono  considerati  come  un  unico  soggetto e l'individuazione della
componente  politica  che  di  volta  in volta partecipa alla singola
trasmissione  e'  stabilita  secondo  i criteri di cui all'art. 8. Le
componenti  politiche  aventi  diritto sono quelle composte da almeno
tre parlamentari che rappresentano un partito o un movimento politico
che  ha  presentato liste di candidati ovvero candidature nei collegi
uninominali;
    e) i   comitati  promotori  di  referendum  abrogativi  ai  sensi
dell'art.  75  della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali
l'ufficio  centrale  per  il referendum presso la Corte di Cassazione
abbia  definitivamente  accertato la legittimita', ai sensi dell'art.
32,  sesto  comma,  della  legge  25  maggio  1970, n. 352; nonche' i
promotori  dei  referendum  promossi  ai  sensi  dell'art.  138 della
Costituzione,  limitatamente  alle  richieste  delle  quali l'ufficio
centrale  abbia  definitivamente  accertato la legittimita', ai sensi
dell'art. 12 della medesima legge n. 352/1970.
  2.  Per  le  trasmissioni  a  diffusione  regionale,  e' assicurato
l'accesso  all'informazione  ed alla comunicazione politica, ai sensi
dell'articolo 2, comma l della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    a) alle  coalizioni  che  in competizione tra loro abbiano eletto
rappresentanti in Consiglio regionale;
    b)  alle  forze  politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio
regionale;
    c) alle  forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in
almeno  due  Consigli  provinciali  o quattro comunali, e comunque in
tanti  Consigli  provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un
quarto della popolazione complessivamente residente nella Regione.
  3.  Ciascun  soggetto politico avente diritto designa autonomamente
la persona o le persone, non candidati in competizioni politiche, che
lo rappresentano nelle trasmissioni.