Art. 2. Soggetti politici 1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali e' assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti: a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; d) le componenti politiche del gruppo misto della Camera dei deputati e del gruppo misto del Senato della Repubblica. I due gruppi sono considerati come un unico soggetto e l'individuazione della componente politica che di volta in volta partecipa alla singola trasmissione e' stabilita secondo i criteri di cui all'art. 8. Le componenti politiche aventi diritto sono quelle composte da almeno tre parlamentari che rappresentano un partito o un movimento politico che ha presentato liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali; e) i comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimita', ai sensi dell'art. 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonche' i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimita', ai sensi dell'art. 12 della medesima legge n. 352/1970. 2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, e' assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma l della legge 22 febbraio 2000, n. 28: a) alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in Consiglio regionale; b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio regionale; c) alle forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due Consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti Consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Regione. 3. Ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone, non candidati in competizioni politiche, che lo rappresentano nelle trasmissioni.