Art. 5. Conferenze stampa 1. Le conferenze stampa consistono in trasmissioni della durata di quaranta minuti, che si svolgono mediante domande su argomenti di attualita' politica rivolte al leader o, in caso di suo impedimento, ad un rappresentante da lui nominato di un soggetto politico di cui all'art. 2 da quattro giornalisti, i quali intervengono in rappresentanza di giornali o periodici registrati ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero di telegiornali o giornali radio non appartenenti alla RAI registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. 2. Le testate invitate a partecipare alle conferenze stampa sono scelte dalla direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari della RAI fra quelle di orientamento politico-culturale non omogeneo a quello del soggetto politico che partecipa alla singola tribuna in modo da garantire nell'ambito del ciclo la piu' ampia partecipazione possibile a tutte le tendenze politico-culturali al fine di garantire l'effettivita' del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della RAI comunica al Presidente della Commissione entro una settimana dalla data della conferenza stampa quali Testate abbia invitato. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, puo' disporre la sostituzione di una o piu' testate.